Regole di corporate governance tra norme primarie ed autodisciplina

 

I) Il codice di autodisciplina delle società quotate e la deontologia

Il primo punto da affrontare consiste nel verificare se sia pertinente considerare il codice di autodisciplina delle società quotate utilizzato da Borsa Italiana (da ora codice di autodisciplina delle società quotate) come codice deontologico.

In base ad un’analisi empirica emerge che: a) i codici deontologici sono adottati in settori quali ad esempio quello medico, giornalistico, forense, bancario (ad es. i cd. patti chiari) in attività quindi che incidono direttamente sui diritti fondamentali degli individui quali sono, appunto, la salute, la reputazione, la tutela dei diritti, il risparmio; b) alla luce della rilevanza di tali ambiti, si è ritenuto di approntare regole ulteriori rispetto a quelle positivamente previste, così da indirizzare gli operatori ad uniformarsi a determinati parametri di condotta ed offrire maggiori garanzie di tutela ai fruitori di tali prestazioni.

La necessità di adottare ulteriori regole di comportamento che vanno ad aggiungersi a quelle concernenti le leggi dell’arte ed il diritto deriva fondamentalmente da tre ragioni (spesso concomitanti): a) tradizioni presenti in alcuni settori in cui esistono da sempre codici di comportamento (si pensi al patto di Ippocrate per i medici); b) la funzione di controllo da parte dei vertici delle associazioni professionali verso gli associati al fine di garantire ai membri stessi ed alle controparti uno standard minimo di serietà nello svolgere la professione; c) la necessità di certi settori di incrementare ovvero riguadagnare la fiducia dei consumatori, verso i quali gli operatori si impegnano pubblicamente ad essere più sensibili alle loro esigenze ed agire in maniera più trasparente (si pensi, in ambito bancario, al codice di comportamento adottato nel 1996 su iniziativa dell’Associazione bancaria italiana ed ai patti chiari del 2004 circa ad es. le spese di chiusura dei conti correnti).

Le norme deontologiche, pur richiamando terminologicamente un concetto alquanto spinoso e vago quale è quello di “deontologia”- e cioè lo studio dei principi in base ai quali dedurre le leggi-, si dimostrano quindi caratterizzate da una forte pragmaticità e, allo stesso tempo, si rivelano alquanto dinamiche, dato che esse rappresentano spesso gli strumenti che per primi registrano i cambiamenti socio-economici nelle relazioni commerciali e professionali e fungono da spunto (e spesso anche da guida) per il legislatore. Il vantaggio che le categorie economiche e professionali hanno rispetto a quest’ultimo consiste proprio nel fatto che, essendo a diretta conoscenza del contesto in cui operano, possono reagire immediatamente alle istanze delle loro controparti ed offrire soluzioni.

Orbene nella presentazione della nuova edizione del codice di autodisciplina delle società quotate si legge che “l’evoluzione della best practice, maturata anche attraverso esperienze dolorose, si ricollega alla crescente consapevolezza, da parte degli attori del mercato, delle proprie responsabilità nei confronti degli investitori, del sistema Italia, degli operatori internazionali”[1] e che “il Comitato per la Corporate Governance ha fortemente creduto nella possibilità di contribuire al mantenimento e al miglioramento di elevati standards qualitativi del nostro mercato azionario, aumentando il livello di interesse e di fiducia sia da parte di investitori e intermediari nazionali e internazionali, sia da parte delle aziende che intendono avvicinarsi al mercato dei capitali”[2]: emergono quindi la volontà e la necessità avvertite dai redattori del codice di autodisciplina di incrementare gli strumenti di controllo a disposizione degli investitori e di tutti i soggetti che intrattengono relazioni con le società (cd. stakeholders) in modo da rendere i mercati dei capitali ulteriormente attrattivi per i risparmiatori.

Alla luce di queste precisazioni circa il codice di autodisciplina delle società quotate si può affermare che anch’esso soddisfa i requisiti propri delle regole deontologiche: infatti, esso mira a svolgere una funzione di controllo e di promozione dell’investimento delle risorse in società di capitali quotate e, pur essendo il sistema finanziario italiano relativamente giovane rispetto ad altre realtà, funge da elemento di raccordo con altri mercati che vantano una maggiore e significativa tradizione nell’autodisciplina (i.e. sistemi anglosassoni: ad es. il City Code della London Stock Exchange).

Dopo il profilo empirico, si rileva che la letteratura scientifica ritiene che “autodisciplina professionale e codici deontologici sono insieme di norme di regole che gli operatori di un determinato settore si autoimpongono per disciplinare l’esercizio della loro attività e i comportamenti da tenere sul mercato, così che tali due espressioni sono nella sostanza sinonime, riassuntive- rispettivamente- della fonte e della veste giuridico-formale attraverso cui la formazione negoziale del diritto si manifesta”[3]. In conclusione si reputa che sia corretto affermare che i codici di autodisciplina sono da considerare norme deontologiche a pieno titolo.

 

II) Differenze tra i codici deontologici

Dopo aver dimostrato l’appartenenza del codice di autodisciplina delle società quotate al novero dei codici deontologici, occorre, seppur per brevi cenni, evidenziare le differenze e le peculiarità dei vari codici.

In primo luogo è da distinguere tra il momento formativo ed il momento applicativo-sanzionatorio di questie: per quanto attiene al primo aspetto è da tenere presente che essi sono redatti da soggetti privati (per lo più associazioni di categoria) e che, pertanto, non sono strumenti normativi positivi, bensì si collocano nell’ambito della cd. soft law, cioè di quel particolare tipo di accordi che basano la loro forza vincolante sull’affidamento reciproco dei consociati per cui le regole stabilite di comune accordo saranno da tutti rispettate per onorare la parola data[4]. Tutti i codici deontologici soddisfano questa prima condizione, mentre le differenze emergono nella fase applicativo-sanzionatoria.

Le procedure sanzionatorie di alcuni codici, infatti, conferiscono capacità punitiva agli organi deputati a controllare il rispetto delle regole, capacità che si estrinseca in varie forme, fra cui la sospensione dall’attività ovvero la radiazione: è il caso dei medici, avvocati, giornalisti. Questo potere esula tuttavia senza dubbio dai rimedi offerti dal contratto, che, alla luce di quanto detto circa il momento formativo, è l’istituto in cui devono essere ricondotti i codici deontologici: le categorie giuridiche che dovrebbero essere applicate dovrebbero quindi essere quelle della responsabilità per inadempimento, della risoluzione del contratto associativo con estromissione dalla categoria, in ogni caso provvedimenti di competenza del giudice (in questo caso di natura costitutiva) e non sicuramente dell’organo rappresentativo della categoria. Con il contratto, infatti, non è certamente possibile contemplare procedimenti disciplinari di natura pubblicistica, quale è invece ad es. la radiazione e, difatti, tali poteri sono stati accordati alle suddette categorie con legge, al fine di regolamentare il procedimento di accusa, il diritto di difesa e le impugnazioni[5].

Il modello sanzionatorio alternativo a questo appena descritto prevede invece un apparato punitivo basato principalmente sulla perdita di reputazione fra i consociati e verso il pubblico e non contempla mezzi coercitivi diretti, rappresentando le regole individuate da una certa cerchia di soggetti delle semplici raccomandazioni. La perdita di reputazione, tuttavia, seppure possa apparire come un deterrente di poca efficacia, è, al contrario, particolarmente pericolosa per il soggetto che la subisce, in quanto il discredito e la perdita di fiducia sono idonei a compromettere la permanenza sul mercato del soggetto coinvolto[6]: la forza dirompente della carenza di credibilità può addirittura essere, nel breve periodo, più importante della bontà dei prodotti stessi, tanto che nel caso Parmalat, a fronte di una situazione industriale sana (il gruppo è ancora attivo), il titolo è collassato per la totale assenza di rispetto delle norme contabili e per il disprezzo verso la dirigenza maturato dal mercato, in quanto il gruppo di comando non era più percepito come serio ed affidabile[7]. In questa seconda categoria di codici deontologici sono da ascrivere quelli bancari (cd. patti chiari). Per quanto attiene al codice di autodisciplina si vedrà che esso ha subito una triplice evoluzione: da raccolta di mere raccomandazioni senza alcun vincolo, è divenuto fonte di obbligo contrattuale e, infine, legale[8].

Ulteriore profilo differente consiste nella libertà di adesione ai codici deontologici: in alcuni settori l’obbligo a seguire le norme deontologiche si configura nel momento in cui si diventa membri della categoria (medici, avvocati), per altri rimane facoltativo (società quotate).

Un ultimo aspetto di diversità che si reputa meriti essere segnalato concerne il contenuto delle disposizioni dei codici di autodisciplina. In alcuni di essi si nota che le regole sono spesso delle precisazioni di obblighi già derivanti da norme di diritto positivo[9]; altri si connotano invece per essere “sganciati” dalle regole già esistenti e per porne di ulteriori, svolgendo spesso una funzione di anticipazione dei cambiamenti[10]. Il codice di autodisciplina appartiene senza dubbio al secondo tipo.

 

III) Genesi del codice di autodisciplina delle società quotate

Il codice di autodisciplina delle società quotate è figlio delle riforme effettuate alla fine degli anni novanta nell’ambito dei mercati finanziari. Nel 1998, in recepimento delle direttive Eurosim[11], è stato emanato il Testo Unico della Finanza (d. lgs. 58/1998, da ora TUF) che dava una regolamentazione organica al mondo dei mercati finanziari, facendo recuperare parecchio terreno, da un punto di vista normativo, all’Italia, che, a causa della sua struttura finanziaria basata in maniera predominante sul capitalismo famigliare, non disponeva di un adeguato corpus di regole idoneo a rendere il proprio mercato dei capitali (allora in rapida espansione in seguito alle numerose privatizzazioni delle grandi società statali) in linea con quelli più evoluti e, quindi, appetibile per i nuovi big players dell’economia globale e, cioè, i cd. investitori istituzionali (i.e: principalmente i fondi di investimento[12]).

Per quanto rileva in questa sede, è necessario focalizzare l’attenzione sulle modifiche approntate in ambito di società di gestione dei mercati regolamentati (fra cui il principale in Italia è attualmente Borsa Italiana): il TUF (art. 61 ss.) ha abbandonato il modello del mercato regolamentato come servizio pubblico ed ha aderito alla concezione privatistica di matrice anglosassone dell’attività di gestione. La necessità di adottare tale nuova forma giuridica è stata determinata principalmente da due ragioni: una culturale, per cui il modello di borsa-soggetto pubblico era considerato obsoleto; l’altra di efficienza, in quanto la struttura privata dei mercati regolamentati consente di ottenere la giusta flessibilità per essere competitivi con le altre piazze finanziarie internazionali. In merito a questo secondo punto è da evidenziare che flessibilità non significa assenza di controllo, bensì maggiore capacità di comprendere le istanze provenienti dagli operatori finanziari: investitori ed intermediari.

In seguito alla riforma compiuta dal TUF, l’azionariato di Borsa Italiana, la prima piazza finanziaria italiana per capitalizzazione, è rappresentato dai principali intermediari italiani (soprattutto banche), il cui obiettivo è rendere il loro mercato attrattivo per gli investitori al fine di poter movimentare una quantità sempre crescente di denaro. Parallelamente, le società scelgono di quotarsi quando il mercato offre una maggiore facilità per il reperimento di risorse rispetto ad altri canali (ad es. prestiti bancari). Infine, gli investitori tenderanno ad investire in un mercato affidabile[13]. L’affidabilità e l’efficienza di un mercato borsistico sono determinate da due fattori: a)da un giusto rapporto costi-benefici: questo aspetto, che in questa sede può essere considerato come fattore costante e, quindi, per i nostri fini espostivi, indifferente, concerne i costi che società ed investitori devono rispettivamente sostenere per essere ammessi a quotazione e per scambiare i titoli[14]; b) dalla presenza di strumenti volti ad attestare i comportamenti degli emittenti. Tale secondo aspetto non si riferisce chiaramente all’andamento del valore dei titoli, settore in cui operano gli analisti finanziari, bensì a delle procedure che consentono di valutare in che termini le società si conformano ai principi considerati virtuosi, cioè a quei principi che facilitano il pubblico degli investitori a verificare il livello di trasparenza adottato dagli emittenti nelle scelte di governo societario . Il codice di autodisciplina si riferisce a quest’ultimo profilo.

 

IV) Necessità, obiettivi e principi del codice di autodisciplina delle società quotate

Il codice di autodisciplina è stato licenziato dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate nel 1999 ed è frutto del lavoro congiunto di esperti scientifici, dei rappresentanti delle società quotate, degli intermediari e del risparmio gestito: in altri termini raffigura il punto di convergenza fra le posizioni dei protagonisti del mercato. 

Nel rapporto sul codice- inserito nella prima versione del medesimo- si legge che “il contenuto [del codice] contiene gli elementi essenziali di una struttura di organizzazione societaria il cui punto di riferimento fondamentale è costituito dalla centralità del consiglio di amministrazione, cui fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento della società”[15]. Si nota, quindi, che il codice di corporate governance tratta i medesimi argomenti del codice civile e del TUF: a questo punto sorge il dubbio circa la necessità di uno strumento autodisciplinare che segue di solo un anno una riforma copernicana quale è stata il TUF. Le ragioni che hanno condotto a varare il codice sono riassumibili nei seguenti punti:

a)               In merito alla necessità, è opportuno chiarire in primo luogo che mentre le disposizioni normative (codice civile, TUF, regolamenti Consob) prescrivono norme, obblighi (derogabili o inderogabili), sanzioni, il codice di autodisciplina codifica i migliori comportamenti adottabili dalle società quotate, per cui esso esprime una serie di principi di best practice, ai quali suggerisce di aderire[16]. L’esigenza di predisporre il codice non sorse quindi per apportare delle modifiche alle singole disposizioni positive appena emanate, bensì per diffondere una nuova cultura in ambito di governo societario volta ad incrementare la trasparenza nell’amministrazione delle società.

Secondariamente, è constatazione condivisa che, a fronte di un mercato sovranazionale e ad accesso illimitato per imprese ed investitori (cd. economia globale), il diritto, invece, è limitato e territoriale e solo recentemente-soprattutto su iniziativa comunitaria- si sta compiendo un’opera di armonizzazione fra le varie realtà giuridiche[17]: in questo contesto il codice di autodisciplina si pone come un elemento prezioso per recepire tradizioni ed istanze giuridiche presenti nei mercati internazionali, al fine di approntare una struttura normativa (sebbene complementare) idonea a rendere famigliare il nostro sistema di corporate governance a soggetti stranieri.

b)      Gli obiettivi perseguiti mediante lo strumento del codice consistono nella comparabilità internazionale delle regole di corporate governance italiane, con cui si propone un adeguamento delle modalità di conduzione delle società quotate a standards minimi di comportamento avvertiti dagli investitori istituzionali esteri come imprescindibili per la creazione di valore degli azionisti[18] e propedeutici ad accrescere l’affidabilità delle medesime presso gli investitori.

c)                I motivi per cui fu scelto lo strumento dell’autodisciplina, oltre al fatto che esso garantisce tempi di gestazione più brevi rispetto a quelli richiesti dall’iter parlamentare e permette di non subire interferenze provenienti da soggetti esterni alla cerchia dei promotori-estensori, sono da rinvenire nella circostanza che esso si adatta al meglio ai principi di libertà e versatilità sui quali lo stesso si basa. Il codice, infatti, “è un modello di riferimento di natura organizzativa e funzionale ed in quanto tale non è fonte di alcun obbligo giuridico”[19]: le imprese sono libere di adottare o meno il codice e, anche in caso di adesione, non sono tenute a seguire in toto le regole di best practice in esso enunciate. Inoltre, esse possono valutare se recepire l’adesione in apposite regole statutarie oppure anche solo con l’adeguamento in fatto alle raccomandazioni del codice[20]. L’unico impegno che comporta l’adesione concerne l’obbligo di spiegare gli (eventuali) scostamenti dalle previsioni del codice: tale principio, mutuato dalle esperienze anglosassoni, assume il nome di comply or explain (o ci si uniforma alle regole che si sono liberamente accettate o si spiega la ragione delle scelte diverse)[21]. Alle società è accordata, quindi, la massima discrezione di scelta circa l’adesione alle regole organizzative contenute nel codice: esse applicheranno pertanto quelle che ritengono più opportune in base alla dimensione, struttura proprietaria e settore di appartenenza[22]. Le premesse al codice evidenziano pertanto in maniera nitida che il suo scopo non consiste nel vincolare le condotte delle società e nell’interferire nei loro obiettivi, bensì nell’ottenere dalle medesime l’impegno di effettuare le proprie scelte in maniera trasparente (principio della freedom with accountability).

Alla luce di questi assunti, si pone la questione di comprendere le ragioni per cui una società dovrebbe avere interesse a sottoporsi ad una regolazione ulteriore rispetto a quella già imposta dalle norme primarie e secondarie.

V) Gli obblighi, l’ interesse e la convenienza ad aderire al codice di autodisciplina per le società ed il mercato

Nel paragrafo precedente si è strenuamente ribadito il concetto di adesione facoltativa per le società quotate al codice, ma si è anche evidenziato che scopo del Comitato è quello di ottenere la massima trasparenza dalle società nei confronti del mercato in ordine al modello prescelto di governo societario. A tal riguardo il Comitato ha esplicitamente invitato Borsa Italiana a prendere atto dell’esistenza del codice, prevedendo, con modalità da concordare con il Comitato stesso, che le società con azioni quotate nei mercati da essa gestiti diano informativa del modello organizzativo societario scelto da ciascuna di esse, precisando se, ed eventualmente in quale misura, hanno adottato il codice[23].

Borsa Italiana, in base ai poteri di organizzazione e gestione di cui all’art. 62 TUF, ha esaudito tale richiesta prevedendo che la domanda di ammissione a quotazione delle azioni debba essere accompagnata da una relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell’emittente con le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina (sez. IA.1.1.08 Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana: da ora Istruzioni). Inoltre, ogni anno le società quotate devono informare i soci, Borsa ed il mercato circa il loro modello di governo societario e l’adesione al codice. Le società che non hanno applicato le raccomandazioni espresse dal codice, ovvero lo hanno applicato solo parzialmente, devono motivare tali loro scelte (cd. disclosure: sez. IA.2.6 Istruzioni).

Infine, l’ammissione ad alcuni segmenti del mercato- STAR e Nuovo Mercato (recentemente trasformato in MTAX)- è condizionata al recepimento di alcune parti del codice[24].

La legge risparmio (l. 262 del 2005) ha poi introdotto nel TUF quattro disposizioni particolarmente significative che modificano ulteriormente le fonti del codice di autodisciplina: l’art. 124 bis, concernente gli obblighi (legali) di informazione relativi ai codici di comportamento; l’art. 124 ter sull’informazione relativa ai codici di comportamento; l’art. 192 bis su false comunicazioni circa l’applicazione delle regole nei codici di comportamento delle società quotate e l’art. 149, co. 1, lett. c-bis sui doveri degli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di gestione) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento. 

Limitandoci per ora a considerare gli obblighi imposti da Borsa[25], potrebbe sembrare che il codice di autodisciplina abbia perso il suo elemento naturale e, cioè la mancanza di coercitività, per diventare oggetto di una prestazione contrattuale imposta da Borsa a carico delle società. In realtà l’adesione resta una scelta discrezionale dei singoli emittenti; ciò che Borsa Italiana impone loro è, invece, fornire l’informazione ai soci ed al mercato circa la decisione assunta in ordine al recepimento del codice e le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento. Lo stesso adeguamento al codice per ottenere l’ammissione a quotazione su certi mercati non contrasta con il principio di libera adesione al medesimo, dato che le società che ambiscono ad accedere a Piazza Affari possono optare per un altro segmento che preveda requisiti meno stringenti.

Certamente è innegabile che la disclosure che incombe sugli emittenti che non hanno applicato il codice comporti, in pratica, un confronto necessitato dei  medesimi con le varie raccomandazioni in esso contenute, così che ogni società non potrà non prendere in considerazione le questioni poste dall’autoregolamentazione: in conseguenza di ciò in dottrina è stato affermato che l’adesione diviene di fatto irrilevante perché la disclosure è comunque dovuta[26]. Questa conclusione non è però del tutto condivisibile, perché aderire al codice significa conformare la struttura societaria (ovvero avere una struttura societaria già conforme) almeno ad una delle sue disposizione, mentre descrivere le cause che hanno reso inopportuna l’applicazione del medesimo determina un obbligo di natura meramente compilativa, che non incide minimamente sul modello di governo societario. Questa distinzione merita di non essere pretermessa, dato che rappresenta un valido mezzo per comprendere l’approccio degli emittenti in ordine all’applicazione del codice: essi sono ben consapevoli del fatto che il suo recepimento può essere sintomo di comportamento virtuoso valutato positivamente dal mercato (v. infra VI), tuttavia sanno altrettanto che ogni modello di struttura societaria implica dei costi e, per certe realtà (il riferimento è a quelle di dimensioni medio-piccole ovvero con poco flottante), l’adeguamento alle raccomandazioni codicistiche comporterebbe il rispetto di procedure che, paradossalmente, rischierebbero di rendere più pesante e difficoltoso il sistema di governo societario creando inefficienze. Il codice conferma quindi, nonostante gli obblighi previsti da Borsa, la sua flessibilità.

 

V.a) Le sanzioni

La produzione di informazioni inesatte circa l’applicazione del codice da parte degli emittenti è sanzionata dal Regolamento di quotazione di Borsa Italiana: orbene dato che l’ammissione a quotazione è un contratto di diritto privato fra Borsa e la società richiedente, le sanzioni sono la conseguenza di inadempimento contrattuale. In dottrina è stato evidenziato il prevalere della componente affittiva rispetto a quella sanzionatoria, così che sono state definite “pene private”[27].

Le violazioni del Regolamento legittimano Borsa Italiana ad infliggere all’emittente vari tipi di sanzione, a seconda della gravità del fatto e di eventuali ulteriori lesioni commesse nei trenta mesi precedenti la violazione in esame: richiamo scritto (art. 2.6.9 Reg.) ovvero pena pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro. L’effetto deterrente è considerato piuttosto basso, atteso che l’aspetto più preoccupante per l’emittente- la pubblicità al mercato della sanzione- è previsto solo per le pene pecuniarie superiori ai 30.000 euro ed in caso di grave recidiva, tuttavia un sistema sanzionatorio più severo rischierebbe di dar vita ad una spirale negativa e paradossale per il mercato e per l’emittente sanzionato[28]. Deve, infatti, essere tenuto presente che sussistono sostanzialmente due tipologie di soci: la prima che, grazie alla maggioranza assembleare, esprime gli amministratori della società; la seconda che rimane all’esterno del governo della società (la minoranza)[29]. La minoranza non deve per forza essere associata al piccolo risparmiatore, bensì in essa si annoverano anche colossi economici come i fondi di investimento: i soci di minoranza sono però accomunati, non avendo la possibilità di incidere sulla gestione societaria, dal solo scopo di veder remunerato il loro investimento. Orbene, le sanzioni si ripercuotono indirettamente su tutti i soci in quanto detentori di azioni della società, a prescindere dai rapporti intercorrenti fra i medesimi e gli amministratori, cioè i soggetti responsabili della violazione del Regolamento di ammissione. Una pena particolarmente grave (quale ad esempio la revoca del provvedimento di ammissione a quotazione) rischierebbe quindi di danneggiare in maniera iniqua i soci di minoranza che sono senza colpe in quanto non hanno legami con gli amministratori responsabili del compimento dell’illecito e costituirebbe un disincentivo ad investire, indebolendo l’intero mercato.

 

VI. Il vantaggio per le società derivante dall’adesione al codice

La descrizione degli obblighi e delle sanzioni imposti da Borsa Italiana ha permesso di comprendere le ragioni per le quali le società quotate devono in ogni caso confrontarsi, in base al su citato principio di “adeguati o spiega” (comply or explain), con le raccomandazioni del codice. Questi obblighi, tuttavia, non garantiscono l’effettiva applicazione del codice, dato che, in teoria, nessun emittente potrebbe recepire il medesimo, limitandosi a spiegare le cause che ne rendono inopportuno l’adeguamento.

Rimane, quindi, ancora senza risposta la domanda posta alla fine del paragrafo IV) concernente i motivi per cui una società dovrebbe sottoporsi ad una regolamentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge e dai regolamenti Consob. La prima soluzione che istintivamente sovviene è che l’emittente aderisce al codice perché i vantaggi che ne trae sono superiori ai costi che deve affrontare: del resto, atteso che il codice recepisce le condotte di best practice, risulta che le società che vi si conformano appaiono agli occhi del mercato più efficienti delle altre (operanti in settori simili, con struttura e capitalizzazione analoghe). In altri termini il codice di autodisciplina consente agli emittenti virtuosi di incrementare la loro reputazione, presentandosi agli investitori come soggetti trasparenti ed affidabili. Resta da chiarire se e come l’allineamento alle condotte di best practice da parte delle società incida sull’acquisto dei titoli da parte degli investitori.

Autorevole dottrina italiana sostiene che il rispetto delle regole di governo societario da parte di un emittente non possa costituire una seria ragione per indurre gli investitori a comprare le azioni[30]: i codici di corporate governance non garantirebbero, infatti, alcuno strumento a favore degli investitori insoddisfatti con l’operato degli amministratori, così che l’unica soluzione consisterebbe nell’uscita dalla società (exit). Al contrario, nel caso in cui gli investitori istituzionali siano già in grado di esercitare un ruolo di sorveglianza attiva sul management, l’adozione dei codici di autodisciplina non sembra essenziale, in quanto regole analoghe a quelle formalmente sancite in tali documenti vengono di fatto e silenziosamente già imposte alla società.

Di altro avviso è invece un importante filone della dottrina americana che ritiene che il mercato sia sensibile al rispetto delle regole di best practice ed attribuisca loro valore[31]. Inoltre, dai risultati di indagini conoscitive emerge che su un campione di 200 investitori internazionali, la quasi totalità di essi ritiene che le regole di corporate governance siano importanti quanto gli indici finanziari delle società nelle sue scelte di investimenti e che sarebbe disposta a pagare un premio per le azioni di società che offrono elevati standards di corporate governance[32]. 

Le conseguenze che derivano dall’applicazione del secondo orientamento sono notevoli: riconoscere, infatti, ai codici di autodisciplina la capacità di incidere sul valore del titolo significa schiudere, in caso di comunicazioni inesatte o non veritiere circa l’applicazione del codice, dei profili di responsabilità ben più gravi di quelli previsti dal regolamento di Borsa. La società (rectius: gli amministratori) infatti, oltre che rispondere a Borsa degli inadempimenti contrattuali, potrà essere esposta ad un obbligo risarcitorio ben più oneroso: nel caso, in cui, in seguito alla scoperta delle falsità circa il recepimento del codice, il titolo dovesse perdere valore, si potrebbe chiedere il risarcimento del danno equivalente alla differenza tra il valore reale dell’azione ed il valore artificiosamente creato grazie alle false dichiarazioni. La questione, tuttavia, è alquanto complicata per quanto concerne i soggetti legittimati ad agire e per il nesso di causalità. Mentre è pacifico che la società abbia diritto a chiedere i danni ai propri amministratori, è dibattuto nei vari ordinamenti europei se anche i soci siano legittimati ad agire in conto proprio[33]. Le opinioni che negavano tale possibilità, atteso che essa avrebbe comportato una duplicazione dei danni per il medesimo illecito, sono ormai da considerarsi superate in Italia[34], tuttavia non è affatto agevole accertare chi fra i soci possa agire individualmente. In teoria dovrebbero essere quegli azionisti che hanno acquistato i titoli proprio sulla base del sistema di governo societario che l’emittente affermava di aver adottato. Tale distinguo reca però con sé delle problematiche rilevanti che attengono al nesso di causalità, per cui deve essere dimostrato che la notizia oggetto di falsificazione o di omissione sia stata rilevante nella valutazione dell’investimento e deve essere accertato in che misura l’investitore abbia fatto affidamento sulla notizia[35]. Inoltre non può dirsi del tutto provato che l’eventuale deprezzamento del titolo sia conseguenza diretta ed immediata della scoperta delle false informazioni in ordine al codice di autodisciplina.

Negli Stati Uniti la dottrina ha proposto un modello- fraud on the market- che si basa sulla premessa che in un mercato efficiente i prezzi riflettono le informazioni disponibili, così che le notizie false vengono immediatamente scontate dai prezzi, sulla base dei quali le parti assumono le proprie decisioni di investimento in un mercato secondario[36]. L’accettazione di questa impostazione consente all’attore di dimostrare di aver subito un danno a causa della falsificazione delle notizie in ordine al codice di autodisciplina, allegando le differenti quotazioni prima e dopo la comunicazione della scoperta della falsità. Risulta invece più problematico provare di aver acquistato i titoli proprio per la fiducia riposta nel sistema di governance, dato che non è certa la loro capacità di incidere sul corso dei titoli: alla luce però delle indagini sopra citate non sembra però del tutto fuori luogo considerare l’adesione alle regole di best practice equiparabile ad una prospettiva di sviluppo industriale e, quindi, idonea ad attirare risorse dal mercato.

 

VII. Codice di autodisciplina ed impatto sul mercato

L’efficacia del codice è dovuta principalmente a due fattori: a) alla sua diffusione fra gli emittenti; b) ad un monitoraggio delle notizie fornite dalle società da parte di soggetti specializzati in grado di valutare la veridicità delle relazioni di corporate governance confrontandole con il reale sistema di governo societario (cd. governance rating)[37]. Tale secondo compito è già parzialmente assorbito, per chi accoglie la teoria della fraud on the market, dalla capacità dei prezzi di riflettere immediatamente il valore effettivo dei titoli, tuttavia la presenza di centri di controllo ed elaborazione dati in materia di governo societario presentano comunque molteplici profili di utilità, dato che contribuiscono a sensibilizzare il mercato circa l’importanza delle regole di best practice ed a diffonderne l’impiego. Attualmente in Italia si registra l’opera di Assonime, l’associazione italiana fra le società per azioni, che ogni anno pubblica l’analisi dello stato di attuazione del codice di autodisciplina: l’adesione a numerose raccomandazioni si attesta intorno al 100% degli emittenti, a dimostrazione del consenso riscosso dal codice[38].

 

VIII. L’impatto del codice di autodisciplina sul diritto positivo

Le raccomandazioni del codice[39] hanno avuto un’influenza notevole sulla riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. 6/2003[40].

Il codice, nei sette anni di vita, è stato modificato più volte per adattarsi al meglio, da un lato, alle nuove esigenze del mercato e, dall’altro lato, per promuovere ulteriori livelli qualitativi di governo societario.

Alla prima edizione licenziata nel 1999 è seguita nel 2002 un’edizione rivisitata e nel 2006 un testo approntato da un Comitato ampiamente rinnovato e da un Gruppo di Lavoro prima non previsto.

Senza soffermarsi sulle singole disposizioni[41], è opportuno evidenziare la struttura del codice, al fine di comprenderne gli ambiti di intervento: gli argomenti considerati concernono il ruolo, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione, con particolare riferimento ai componenti indipendenti ed alla funzione dei sistemi di controllo interno (comitato nomine, comitato per il controllo interno, comitato per la remunerazione, preposto al controllo interno), il trattamento delle informazioni societarie, gli interessi degli amministratori e le operazioni con parti correlate, il ruolo e la nomina dei sindaci, ed il rapporto con gli azionisti (cd. investor relations).

La prova dell’importanza e della pragmaticità del codice si ritiene poter essere desunta dalle nuove norme disciplinanti le spa (anche non quotate) che richiamano non pochi spunti tratti dalle regole di autodisciplina.

Prendendo ad esempio il modello di amministrazione tradizionale, si ritiene utile analizzare alcune delle modifiche approntate dalla riforma: la versione attuale dell’art. 2381 c.c. disciplina, ricalcando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del codice, la funzione ed i poteri del presidente del cda, approfondisce i rapporti fra organi delegati e consiglio, specificando i doveri informativi che ricadono su ciascuno.

La nuova rubrica dell’art. 2387 c.c. concerne i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori che lo statuto può richiedere come condizione per l’assunzione della carica, con riferimento anche a quanto previsto nei codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o società di gestione dei mercati regolamentati, a dimostrazione della maturata sensibilità in ordine ai benefici che la società può trarre da una buona reputazione.

In merito ai compensi degli amministratori, l’art. 2389 c.c. ha introdotto una nuova modalità di pagamento costituita dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione: questo sistema, largamente applicato nei paesi anglosassoni ed il cui uso è raccomandato dal codice all’art. 8, tende a rendere l’interesse personale degli amministratori volto ad incrementare i compensi omogeneo a quello degli azionisti di veder aumentato il valore del titolo.

L’influenza del codice è inoltre presente nella nuova disciplina degli interessi degli amministratori (art. 2391, interessi degli amministratori; 2391-bis, operazioni con parti correlate, inserito dal d. lgs. 28.12.2004, n. 310): alla precedente impostazione che prendeva in considerazione solamente l’interesse che l’amministratore (per conto proprio o di terzi) avesse avuto in conflitto con quello della società ed imponeva quindi al medesimo di astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione, è stata sostituita una nuova regola che si basa sull’informazione preventiva ed adeguata che deve essere resa dagli amministratori al cda circa tutti i loro interessi (non solo più di quelli in conflitto) e che sanziona il voto determinante dell’amministratore portatore dell’interesse nella deliberazione che possa recare danno alla società.

Anche l’istituto della responsabilità degli amministratori (art. 2392 c.c.) può essere annoverato fra quelli che hanno accolto le raccomandazioni del codice: ante riforma, la diligenza richiesta agli amministratori nello svolgimento del loro compito era quella del mandatario, mentre attualmente la diligenza è parametrata sulla natura dell’incarico e sulle specifiche competenze degli amministratori, richiamando indirettamente quanto previsto dagli artt. 1.3 e 1.4 del codice.

Le modifiche apportate nel 2006 hanno mutato le singole raccomandazioni del codice, apportando un ulteriore maggior rigore in ordine alla trasparenza. La nuova versione segue di pochi mesi la legge sul risparmio, promulgata alla fine del 2005, dopo numerosi mesi di gestazione. Un aspetto interessante da segnalare concerne la posizione assunta dai redattori del codice circa lo scrutinio segreto per la nomina degli amministratori di società quotate (art. 147ter TUF), introdotto, nonostante le numerose critiche, dalla legge risparmio: nel commento dedicato alla nomina degli amministratori art. 6), che- si ribadisce- fornisce indicazioni non oggetto di obbligo informativo, ritenendo che “il presidente dell’assemblea possa segnalare agli azionisti presenti che essi hanno la facoltà di dichiarare il proprio voto al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente e funzionale ed auspicando che gli azionisti qualificati (tra i quali rientrano quelli di controllo e gli investitori istituzionali) dichiarino spontaneamente il loro voto nelle assemblee chiamate ad eleggere gli amministratori”, si constatalo scetticismo proveniente dalla comunità finanziaria verso la nuova disposizione e la moral suasion dalla stessa esercitata per far disapplicare di fatto la medesima. Il decreto legislativo che ha apportato modifiche alle legge risparmio (cd. decreto Pinza: art. 3 d. lgs. 3030 del 29 dicembre 2006) ha cancellato lo scrutinio segreto, ad ulteriore conferma della capacità dell’autodisciplina di incedere sulle politiche legislative.   

Emerge però un ulteriore profilo attraverso il quale il codice potrebbe teoricamente spiegare la sua efficacia: la dottrina italiana e straniera si chiedono se le regole di best practice possano rappresentare per l’interprete un punto di riferimento dal quale trarre elementi per riempire di contenuto le clausole generali attinenti la condotta degli amministratori della società. In Italia si registrano posizioni contrastanti, fra cui alcune non riconoscono una funzione di “formante giuridico” al codice di autodisciplina se esso non è recepito dalla società (in forma statutaria o per adesione)[42], mentre altre considerano tali disposizioni, alla luce dei numerosi richiami ad esse effettuati dal diritto statale (ad es. art. 62 TUF tramite le Istruzioni di Borsa, art. 2387 c.c.), “norme che sono dentro e non fuori del nostro ordinamento giuridico; esse hanno rilevanza come criteri per la valutazione dei comportamenti e la decisione delle relative controversie”[43]. Secondo tale orientamento “queste norme servono a determinare il grado di diligenza, dovuto dai membri di organi collegiali, e dunque costituiscono fondamento di responsabilità così verso la società come verso i soci e i terzi”[44]. Inoltre, “per quanto concerne il canone di diligenza, che già si trova in norme del codice civile, le norme del codice di autodisciplina non tanto specificano il criterio generale quanto aggiungono altre ipotesi, o categorie di ipotesi, al criterio generale. E dunque esse non tanto riducono quanto allargano il campo della responsabilità e la discrezionalità del giudice”[45]. All’estero vi è maggiora attenzione al dato reale, per cui a fronte di una (provata) larga applicazione del codice e di un suo forte radicamento nella cultura degli operatori si tende a non escludere un assorbimento delle regole di soft law tramite le clausole generali[46].

 

IX. Le recenti riforme e la nuova collocazione del codice tra le fonti del diritto

La legge sul risparmio ha riguardato anche il codice di autodisciplina. Le novità sono riassumibili in tre punti:

a)   Innanzitutto l’art. 124 bis pone in capo alle società (che l’art. 119 TUF individua in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi della UE, salvo che sia diversamente specificato) di diffondere annualmente (nei termini e con le modalità stabilite da Consob), informazioni sull’adesione a codici di autodisciplina e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.

b)   Secondariamente l’art. 124 ter affida alla Consob il compito di stabilire le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento. Originariamente, prima dell’adozione del decreto legislativo 303 del 29 dicembre 2006 (art. 3) correttivo della legge risparmio, la Consob era anche incaricata di vigilare sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti da parte delle società in merito al codice di autodisciplina e di irrogare le corrispondenti sanzioni in caso di violazione (art. 124 bis, secondo periodo).

Per quanto concerne le responsabilità degli individui l’art. 192 bis (salvo che il fatto non costituisca reato) punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con pubblicazione del relativo provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani aventi diffusione nazionale (di cui uno economico) gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori di società qualora omettano le dichiarazione prescritte dall’art. 124 bis.

c)    L’organo di controllo delle società deve vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario (art. 149, co. 1, lett. c-bis), pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa ai suoi membri da 5.000 a 500.000 euro (art. 193, co. 3).

Il nuovo obbligo di cui all’art. 124 bis, al pari di quanto già previsto dalle Istruzioni di Borsa, non vincola le società ad aderire al codice, bensì ad informare il mercato circa la loro posizione verso le disposizioni del medesimo. Il principio del comply or explain descritto precedentemente non è quindi stato intaccato dalla riforma, mentre ne è stata mutata la collocazione tra le fonti: da obbligo contrattuale è diventato obbligo legale. Le ragioni di siffatto intervento del legislatore sono volte ad incrementare l’effettività del codice di autodisciplina, adeguando il sistema italiano alla posizione dello European Corporate Governance Forum che ritiene che solo un concreto obbligo di trasparenza ed informazione in capo alle società sia in grado di rendere il principio del comply or explain operante efficacemente[47].

In realtà, per quanto riguarda il panorama italiano, atteso che la quasi totalità delle società quotate fornisce già le informazioni circa l’applicazione del codice, l’obbligo legale previsto a riguardo dalla legge risparmio non pare idoneo ad incidere sotto il profilo della (ulteriore) diffusione delle raccomandazioni previste dal codice, bensì interviene sotto l’aspetto del monitoraggio in ordine alla veridicità delle informazioni trasmesse dagli emittenti, coinvolgendo espressamente un nuovo soggetto nella vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario: l’organo di controllo di ciascuna società. 

Il contesto antecedente alle legge risparmio, infatti, era caratterizzato dalla circostanza che il controllo delle informazioni concernenti il codice era affidato solo alla capacità di analisi e di reazione del mercato ed all’intervento di Borsa (intervento di natura contrattuale e, quindi, limitato solo al rapporto fra Borsa e le società[48] ).

 

 

 

IX.I) Funzione dell’organo di controllo

I componenti dell’organo di controllo sono chiamati a svolgere due compiti:

a) il primo è individuato dall’art. 192 bis che li accomuna agli amministratori ed ai direttori generali nei compiti descritti sub IX, b. In realtà, è da precisare che la relazione sull’adesione al codice di autodisciplina (e sull’applicazione delle singole raccomandazioni) è, ad oggi, atto del consiglio di amministrazione, cui non concorrono altri organi della società (sez. IA 2.6 Istruzioni). Pertanto non è chiaro quale ruolo conferisca l’art. 192 bis all’organo di controllo ed ai direttori generali.

Una prima ipotesi sarebbe quella per cui i suddetti soggetti devono partecipare alla stesura della relazione: tale scenario non sembra però configurabile, atteso che si mischierebbero funzioni tra loro distinte e, cioè, quella gestionale, di controllo ed esecutiva (di secondo livello).

La seconda ipotesi concernerebbe un ruolo di controllo affidato ai membri dell’organo di controllo ed ai direttori generali: anche questa prospettazione non può accogliersi, atteso che, da un lato, i direttori generali sono il tramite con cui il consiglio di amministrazione realizza le proprie strategie e sarebbero quindi in conflitto di interesse, dall’altro lato esiste un’apposita disposizione che affida all’organo di controllo il compito di vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario (art. 149, co. 1 lett. c-bis), la cui violazione è sanzionata diversamente rispetto alle violazioni in merito alle comunicazioni sull’adesione e l’applicazione del codice di autodisciplina di cui all’art. 192 bis (cfr. art. 193, co. 3 lett. a), a dimostrazione che le due condotte imposte all’organo di viglilanza non possono essere finalizzate al medesimo controllo. Si potrebbe quindi presumere che l’art. 192 bis indichi nell’organo di controllo (e nei direttori generali) i soggetti supplenti alle (eventuali) mancanze degli amministratori in ordine alle comunicazioni.

b) Il secondo compito è, appunto, quello descritto dall’art. 149, co. 1 lett. c-bis. L’organo di controllo deve verificare l’applicazione in concreto dei criteri stabiliti dal codice e controllare che la relazione sul governo societario dia conto dei motivi che hanno portato a deviare dai principi del codice[49].

 

IX.II) La funzione della Consob

In seguito alla legge risparmio spetta alla Consob di stabilire i termini e le modalità delle informazioni circa l’adesione e l’applicazione di cui all’art. 124 bis e di indicare “le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori” (art. 124 ter)[50].

Come già scritto sopra, originariamente alla Consob era anche attribuito il compito di vigilare sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti (art. 124 ter). Appare utile cercare di analizzare quali incombenze racchiudesse tale previsione al fine di comprendere le ragioni che ne hanno condotto alla cancellazione.

Innanzitutto, l’impiego del termine “inadempimento” in riferimento alle società che non rispettano l’obbligo di comunicare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Consob e di comunicare notizie vere (!) era stato considerato poco felice, dato che non sembrava appropriato richiamare la fattispecie dell’inadempimento- afferente l’istituto del contratto- quando l’obbligo è, invece, di natura legale. Inoltre, la formulazione letterale dell’art. 124 ter sembrava quasi esonerare le società non aderenti ad alcun codice dal motivare tale loro scelta di non adesione, dato che l’inadempimento sarebbe, a rigore, potuto sussistere solo se la società avesse comunicato di aver aderito alle raccomandazioni del codice[51]. In dottrina si formarono a riguardo due posizioni: una favorevole a dare un’interpretazione che includesse l’obbligo di motivare anche in caso di mancata adesione al codice[52], un’altra dell’avviso invece che la lettera della legge non consentisse di sanzionare gli esponenti degli emittenti[53] che non avevano spiegato i motivi della mancata adesione[54].

Il primo orientamento pareva il più fondato per due ragioni: in primo luogo perché, da un punto di vista sistematico, esso offriva una soluzione armonizzata rispetto alle Istruzioni di Borsa che, come già scritto, impongono indistintamente a tutti gli emittenti di motivare anche la mancata adesione al codice. Non sembrava infatti ragionevole che il legislatore si fosse voluto discostare dal modello delle Istruzioni- che è a regime ormai da anni-, senza manifestare chiaramente tale intenzione. Del resto anche nella Relazione alla Camera sul DDL Risparmio la mancata adesione è equiparata all’inosservanza degli obblighi assunti ed il riferimento alla sanzione è previsto in caso di diffusione di informazioni false in merito ad entrambe le fattispecie[55].

Secondariamente, è da rilevare che una tale limitazione avrebbe potuto creare una situazione di disincentivo nell’adesione al codice: le società, infatti, si sarebbero trovate davanti al quesito se aderire, assumendosi il rischio di essere sanzionate in caso di false informazioni[56] ovvero non aderire e non dover spiegare, non correndo quindi alcun pericolo. Ciò premesso, considerando che il vantaggio derivante dall’adesione al codice non è uniforme per tutte le società, bensì dipende da diversi fattori propri della struttura dell’emittente e che non è del tutto chiaro quanto l’adesione al codice sia determinante per le scelte del mercato (e quindi sia remunerativa per la società), accogliere la tesi che esclude l’obbligo di motivazione per le società che non aderiscono in toto al codice avrebbe comportato il rischio di ridimensionarne sensibilmente l’applicazione, che attualmente è per numerose raccomandazioni pressoché totale. Un tale scenario avrebbe potuto far regredire sensibilmente il mercato finanziario italiano e avrebbe frenato lo sviluppo della cultura dell’autodisciplina, creando un risultato aberrante ed antitetico alla ratio della legge sul risparmio che è volta ad incrementare la trasparenza dei mercati.

Oltre ai problemi applicativi derivanti dall’inappropriata scelta terminologica, la disposizione in esame concernente la vigilanza in capo a Consob comportava notevoli difficoltà applicative.

Ponendo, infatti, in parallelo i compiti di Consob (controllo della veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti in merito a codici di comportamento) e quelli dell’organo di controllo (controllo sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento), emerge che non era possibile che Consob svolgesse la stessa funzione di verifica che spetta all’organo di controllo. La Consob non ha, infatti, i mezzi e le risorse umane per effettuare un’analisi a tappeto di tutte le relazioni[57], mentre è ragionevole pretendere dai membri dell’organo di controllo di svolgere una verifica puntuale e rigorosa delle informazioni rilasciate dagli amministratori in merito al codice di autodisciplina. Più precisamente, tenendo presente che la lettera della legge parlava di “veridicità”, si presume che il controllo della Consob sarebbe dovuto basarsi sulla credibilità di quanto affermato dalle società alla luce di un esame sintetico e globale dei dati. Non risultava però chiaro quale sarebbe dovuta essere, a livello pratico, la condotta della Consob, tenuto anche conto del fatto che non poche raccomandazioni del codice implicano per loro natura un discreto margine di discrezionalità nella loro applicazione (ad es. requisiti di indipendenza degli amministratori), così che la valutazione della loro veridicità avrebbe rischiato di assumere il valore di un giudizio nel merito[58].

Le problematiche ora evidenziate avrebbero potuto minare l’efficacia della riforma che è stata mossa dalla necessità di estendere a soggetti diversi dagli amministratori la responsabilità circa l’adesione e applicazione del codice: la scelta, in tal senso, di coinvolgere anche il comitato di controllo ha introdotto una sorta di “obbligo di revisione” della relazione del codice di autodisciplina che sarà sicuramente uno strumento in più a favore della trasparenza dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda, invece, la previsione originaria di affidare anche a Consob un compito di controllo così intenso verso le dichiarazione rilasciate dalle società in merito all’applicazione di codici di comportamento è da salutare con favore la decisione di cancellarla, atteso che la probabilità che essa avrebbe prodotto più inefficienze che benefici non era per niente trascurabile. Il motivo di tale pericolo derivava da una delle possibile ratio sottese all’art. 124 ter previgente, il quale, come del resto altre disposizioni del TUF (ad es. artt. 108, 184), pur non affermando esplicitamente che Consob era responsabile verso gli investitori in caso in cui non avesse vigilato o avesse vigilato male, poneva la questione di accertare se il bene giuridico che spetta alla Consob tutelare si limiti ad essere la salvaguardia del mercato ovvero anche quella degli investitori (sulla falsariga del principio della Schutznorm tedesca). La seconda ipotesi apre scenari piuttosto inquietanti per la Consob, dato che la rende responsabile verso un numero elevatissimo di soggetti. I recenti casi giurisprudenziali hanno affermato la sua responsabilità in episodi in cui non si è attivata nei modi imposti dalla legge[59]: da ciò è lecito desumere che anche in ambito di codici di autodisciplina una carenza di diligenza dell’Autorità avrebbe potuto esporla piuttosto facilmente ad azioni di risarcimento da parte degli investitori delle società interessate. Il pericolo che sarebbe derivato da una tale situazione era quello di rendere Consob eccessivamente avversa al rischio: con ciò si intende che l’Autorità, conscia del fatto di poter essere citata in giudizio per danni e di dover affrontare la probabilità di soccombere, sarebbe stata orientata ad assumere un atteggiamento intransigente verso le società ogni volta in cui avesse avuto il timore che una relazione era sospetta di contenere inesattezze. In altri termini Consob sarebbe potuta essere tentata di scaricare il barile sugli emittenti, richiedendo loro precisazioni ogni volta che avesse un dubbio. Tale contesto avrebbe nuociuto sensibilmente al mercato ed all’autodisciplina, atteso che gli emittenti, per ridurre i rischi, avrebbero potuto decidere di non aderire al codice e limitarsi a spiegare le ragioni di tale scelta, togliendo alle raccomandazioni del codice ogni speranza di trovare applicazione. Il pericolo, pertanto, era quello dell’overshooting, fenomeno che l’analisi economica del diritto definisce come un impiego di mezzi sproporzionati per eccesso in rapporto agli scopi da raggiungere.

Come ultima riflessione, ci si può chiedere se le informazioni in ordine all’adesione ed applicazione dei codici di autodisciplina possano integrare il reato di false informazioni sociali. L’art. 192 bis contiene in effetti la clausola di sussidiarietà “salvo che il fatto non costituisca reato”, tuttavia la relazione al progetto di legge recita che “difficilmente la diffusione di informazioni erronee potrà ricadere nell’applicazione di altre norme, ordinariamente volte a sanzionare la falsità delle comunicazioni dovute per obbligo di legge”[60].

Ragionando in astratto il codice di autodisciplina potrebbe assumere una qualche rilevanza in ordine al reato di false informazione di cui agli artt. 2621 e 2622 cc. In estrema sintesi, gli elementi oggettivi di tali disposizioni (per quanto qui interessa) impongono che le false informazioni siano in grado di indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (art. 2621) ovvero che la medesima condotta cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori (art. 2622), a condizione che la falsità o le omissioni alterino in modo sensibile la rappresentazione della suddetta situazione, altrimenti i fatti non sono punibili. Orbene, il punto è stabilire se un’alterazione del codice di autodisciplina sia in grado di fornire un quadro economico-finanziario sensibilmente distorto: alla luce di quanto scritto sopra, pur non potendo escludere una rilevanza anche economica del codice, non si ritiene che tale strumento possa incidere sensibilmente sulla suddetta situazione ed integrare quindi il reato di cui all’art. 2621e 2622 cc.

 

X. Conclusioni

La vicenda del codice di autodisciplina delle società quotate rappresenta un paradigma alquanto interessante per tutti gli strumenti di soft law: la sua sempre crescente importanza nel mondo dei mercati finanziari ha richiesto un’analisi di quali fossero i meccanismi migliori per tutelarne l’effettività. La scelte operate dalla riforma introdotta con la legge risparmio di elevare ad obbligo legale la comunicazione delle informazioni da parte delle società circa la loro adesione al codice vanno nella giusta direzione, tuttavia si è cercato nella relazione di evidenziare che vi sono anche zone d’ombra: il riferimento è alla poca chiarezza della legge in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo di motivazione anche per le società che non aderiscono al codice ed al compito di vigilanza assegnato a Consob (ora abolito) che rischiava di far diventare il codice uno spauracchio per gli emittenti. 

L’incremento continuo dell’attenzione verso il codice da parte sia degli investitori che del mercato è indice comunque della validità del metodo e dei principi in esso contenuti e dovrebbe far ben sperare per superare le incertezze di cui sopra. Inoltre, non si esclude che a breve potrebbero nascere delle nuove figure professionali esterne alle società deputate a vagliare la bontà della relazione del codice, così come è previsto in ambito di bilancio con i revisori, che garantirebbero ulteriormente l’affidabilità delle informazioni veicolate.

Da ultimo, si ritiene che un altro importante banco di prova per il codice sarà quello rappresentato dall’assorbimento delle regole di governo societario enunciate dal codice in tema di comportamenti degli organi societari attraverso le clausole generali.

 

 

 



[1] v. Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, Rapporto Codice di Autodisciplina, 2006, 3,

[2] v. Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, Rapporto Codice di Autodisciplina, 2006, 3,

 

[3] V. G. Carriero, Codici deontologici e tutela del risparmiatore, FI, 2005, V, 297.

[4] La natura delle norme deontologiche è dibattuta: in ambito di deontologia forense l’orientamento prevalente della Cassazione le considera prescrizioni extragiuridiche, che non sono inquadrabili come norme dell’ordinamento generale e che non configurano attività normativa (v. Cass. SU, 23.7.1993, n. 8239 in FI Rep. 1993, Professioni intellettuali (ad vocem), 134; Cass. SU, 23.12.1996, n. 11488, ivi, 1996, 184). Secondo un altro indirizzo esse sono dei principi recetti dal codice deontologico sulla communis opinio degli appartenenti alla categoria (Cass. SU, 23.3.2005, n. 6213, Diritto & Giustizia, 2005, 20. In dottrina, però, si ritiene che l’autodisciplina acquisti rilievo anche ai fini dell’applicazione del diritto statuale in senso stretto, così che il giudice è legittimato a far ricorso alle relative disposizione per la soluzione di controversie aventi ad oggetto fattispecie o comportamenti ritenuti lesivi di diritti codificati: Carriero, op. cit., 299; v. infra § VII.

[5] V. per gli avvocati il R.d. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 47 ss.

[6] G. Carriero, Le fonti negoziali del diritto nel settore finanziario e bancario, FI, 2000, V, 92, afferma che la regola di autodisciplina, in quanto condivisa e fatta propria dai costituenti, risulta spesso maggiormente vincolante di quella imposta.

[7] Per scrupolo si tratteggia in estrema sintesi la vicenda: il gruppo Parmalat aveva falsificato per anni bilanci, così che risultava avere a disposizione cifre in realtà inesistenti. Una volta scoperta questa situazione si verificarono due conseguenze tanto diverse quanto perverse: chi aveva comprato obbligazioni doveva rassegnarsi a perdere il capitale dato a mutuo a Parmalat, perché esso era ormai azzerato. Al limite questi investitori possono oggi ancora sperare nel ritrovamento di qualche tesoro nascosto dai responsabili del gruppo ovvero accontentarsi delle offerte di acquisto da parte delle banche dei loro titoli (20-30% del valore originario delle obbligazioni). Le banche, invece, hanno convertito i crediti che avevano verso Parmalat in azioni della Nuova Parmalat continuando l’attività produttiva della medesima ed ottenendo sin da subito degli ottimi apprezzamenti del titolo da parte del mercato. Se il mercato avesse immaginato il rapido riacquisto di reputazione da parte di Parmalat, probabilmente la vicenda sarebbe stata meno drammatica per il popolo dei piccoli risparmiatori. Sulle responsabilità e collusioni in merito al collasso sta indagando la magistratura.

[8] V. §§ IV, V e IX.

[9] V. ad es. Cass. SU, n. 5164 del 12 marzo 2004 che ribadisce, per quanto concerne la deontologia forense, la funzione di mera specificazione di precetti posti dal legislatore propria delle norme deontologiche.

[10] Cfr. G. Presti, Tutela del risparmio e Codice di Autodisciplina delle società quotate, Analisi giur. dell’economia, 2006, 49 che parla del codice di autodisciplina come di uno strumento che offre la possibilità di sperimentare nuove soluzioni anche al fine di proporne poi il recepimento.

[11] Direttive 93/22 del 10 maggio 1993; 93/6 del 15 marzo 1993.

[12] V. diffusamente A. Irace, Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle società quotate, Milano, 2001.

[13] Cfr. P. Schlesinger, Il codice di autodisciplina per le società quotate, Corr. giur., 1999, 1455.

[14] Si fa riferimento soprattutto alle spese per i servizi di liquidazione e compensazione (clearing and settlement)

[15] v. Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, Rapporto Codice di Autodisciplina, 1999, § 5, disponibile su www.borsaitaliana.it

[16] M. Baglioni- G. Grasso, Nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate, Soc., 2006, 1061.

[17] F. Capriglione, Fonti normative, in L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2005, a cura di Capriglione, t. I, 26; G. Carriero, Codici deontologici e tutela del risparmiatore, cit., 296.

[18] M. Maugeri, Regole autodisciplinari e governo societario, Giur. comm., 2002, I, 93.

[19] Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, 1999, cit., § 6.

[20] G. Presti, op. cit., 49.

[21] R. Kraakman, Disclosure and Corporate Governance: An Overview Essay, in Reforming Company and Takeover Law in Europe, a cura di G. Ferrarini-K. Hopt- J. Winter-E. Wymeersch, Oxford, 2004, 97 afferma che al principio di “comply or explain” spetta una funzione legislativa: le norme di riferimento (siano esse poste da autorità o da altri organismi) sono attuate principalmente grazie “al costo reputazionale che le società ed i loro amministratori incontrano quando confessino di seguire criteri o procedure di governo societario insolitamente lassiste”.

[22] Comitato per la Corporate Governance delle società quotate,  1999, cit., § 4 e G. Presti,  op. cit., 49.

[23] V. Comitato per la Corporate Governance delle società quotate,  1999, cit., § 6.

[24] In dottrina è stato obiettato che “l’impiego di regole codicistiche come condizioni per l’ammissione a quotazione pone delicati problemi di coerenza in chiave di discriminante concorrenziale tra diversi modelli di organizzazione presenti sul mercato”: si potrebbe profilare, infatti, il rischio che l’imposizione di una certa struttura societaria impedisca a società straniere con diversi governi societari di quotarsi sui mercati regolamentati italiani e contravvenga, quindi, il principio di reciprocità all’interno del mercato unico europeo: cfr. M. Maugeri, op. cit., 95-96.

[25] Per le novità di cui alla legge risparmio v. infra § IX.

[26] G. Presti, op. cit., 51.

[27] F. Galgano, Regolamenti contrattuali e pene private, Contr.  imp., 2001, 509.

[28] G. Presti, op. cit., 52.

[29] Questa divisione non deve essere intesa in maniera manichea, dato che il rapporto fra i blocchi delle maggioranze e le minoranze qualificate (investitori istituzionali) muta a seconda delle condizioni di mercato: la minor liquidità degli investimenti azionari riduce la convenienza di uscire da una società da cui ci si attende discreti rendimenti, così che in tale circostanza gli investitori istituzionali tenderanno ad interessarsi maggiormente alla vita della società ed a interagire con il management della società: cfr. G.Rossi, Le cd. regole di corporate governance sono in grado di incidere sul comportamento degli amministratori?, Riv. soc., 2000, 11.

[30] G. Rossi, op. cit., 15-16; su posizioni simili v. P. Montalenti, La riforma del diritto societario nel progetto della commissione Mirone, Giur. comm., 2000, I, 385.

[31] F. Easterbrook- D. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, 1991, 81; R. Romano, The Genius of American Corporate Law, Washington, 1993, 60.

[32] P. Coombs- M. Watson, Global investor opinion Survey: key findings; R. Newell- G. Nilson, A premium for good governance, entrambe pubblicate in The McKinsey Quarterly, 2002, www.mckinsey.com/corporate. Cfr. A. Zanardo, La nuova versione del Codice di autodisciplina delle società quotate: alcune osservazioni alla luce delle contestuali esperienze internazionali in materia di corporate governance, Contr. e impr., 2004, 397-398.

[33] V. E. Wymeersch, Enforcement of Corporate Governance Codes, ECGI WP, 46/2005, 8.

[34] G. Ferrarini, La responsabilità da prospetto, Milano, 1986, 140.

[35] G. Ferrarini- P. Giudici, I revisori e la teoria dei gatekeepers, in Nuove prospettive della tutela del risparmio, a cura dell’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio commerciale e bancario, Atti del Convegno di Napoli, 27-28 maggio 2005, Milano, 2006, 149.

[36] A favore di tale teoria v. J. H. Arlen- W. J. Carney, Vicarious Liability for Fraud on Securities Markets: Theory and Evidence, U. Ill. L. Rev., 1992, 691, esprime scetticismo V. Brudney, Equal Treatment of Shareholders in Corporate Distributions and Reorganizations, Cal. L. Rev., 71, 1983, 1072.

[37] G. Presti, op. cit., 52.

[38] Assonime, Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate, 2006, dattiloscritto, 6.

[39] Il riferimento è alla versione del 2002.

[40] A. Zanardo, op. cit., Contr. e impr., 2004, 402.

[41] Siffatta analisi è svolta nel codice stesso, atteso che ogni articolo del codice contiene, oltre alla parte dispositiva concernente l’obbligo informativo, composta dai principi e criteri applicativi (le cd. raccomandazioni), anche un commento (non vincolante in fase di applicazione).

[42] v. G. Rossi, op. cit., 19.

[43] v. N. Irti, Due temi di governo societario (responsabilità amministrativa- codici di autodisciplina), Giur. comm., 2003, I, 698; conformi G. Carriero, op. cit, 299; G. Ferrarini- P. Giudici, La legge sul risparmio, ovvero un pot- porri della corporate governance, Riv. soc., 2006, 579-580.¸ M. Mauceri, op. cit., 99.

[44] v.  N. Irti , ibidem.

[45] v.  N. Irti , ibidem.

[46] V. E. Wymeersch, op. cit., 6-7, disponibile su www.ecgi.org.

[47] Lo European Corporate Governance Forum è promosso dalla Commissione Europea, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/ecgf-comply-explain_en.pdf.: cfr. G. Presti, op. cit., 54.

Nella Relazione delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati sul testo unificato dei progetti di legge 2436 e abb., 34 si afferma che “non si è inteso mutare la natura dei codici di comportamento, che esplicano la loro efficacia nella sfera demandata all’autodisciplina degli operatori, né imporne l’osservanza attraverso l’introduzione di una disciplina di carattere pubblicistico, che verserebbe in radicale contraddizione con la qualità e il fine di tali strumenti. Si è inteso invece rafforzare il valore di questi atti sul piano della trasparenza e dell’informazione societaria, ponendo a presidio della veridicità delle informazioni fornite relativamente ad essi poteri di vigilanza e di sanzione che ne prevengano e ne colpiscano l’impiego distorto o, peggio, fraudolento”.

[48] Non sembra configurabile una responsabilità contrattuale di Borsa verso gli investitori della società inadempiente, atteso che essa non ha assunto nessun obbligo verso di loro. Forse Borsa potrebbe essere citata in via extracontrattuale per non avere verificato il rispetto del regolamento di cui all’art. 64, co. 1 lett. b TUF, tuttavia ad oggi non si rilevano precedenti a riguardo.

[49] V. G. Ferrarini- P. Giudici, La legge sul risparmio, cit., 578.

[50] Cfr.G. Presti, op. cit., 56-59 che critica la scelta del legislatore di far riferimento anche a codici non attinenti il governo societario, scelta che mette insieme sistemi di autodisciplina diversi: nella locuzione adottata dal legislatore rientrano, infatti, oltre a codice adottato da Borsa, anche i codici etici, quelli relativi ai rapporti con gli utenti…L’Autore afferma che, nonostante la genericità dell’espressione usata, il TUF fa riferimento solo a quelli di governo societario. Tale soluzione si desumerebbe dal fatto che le nuove norme si collocano nella parte che si occupa in senso lato di governo societario.

[51] G. Ferrarini- P. Giudici, La legge sul risparmio, cit., 577.

[52] G. Ferrarini- P. Giudici, La legge sul risparmio, cit., 577.

[53] Si ricorda che ex art. 192 bis essi sono gli amministratori, i componenti dell’organo di controllo ed i direttori generali della società. Per la distinzione del ruolo di ciascuno di essi v. supra IX.I.   

[54] G. Presti, op. cit., 58.

[55] V. Relazione delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati sul testo unificato dei progetti di legge 2436 e abb., 34.

[56] L’art. 192 bis è, peraltro, particolarmente severo: G. Ferrarini- P. Giudici, La legge sul risparmio, cit., 578, osservano che “ogni inesattezza informativa, anche se ininfluente dal punto di vista del giudizio sulla condizione della società interessata, è rilevante ai fini sanzionatori. Quindi, anche inesattezze di carattere formale, senza rilievo sostanziale in termini di governo societario, potrebbero portare ad una sanzione, sia pure modesta, ma pur sempre di notevole impatto reputazionale vista anche la prevista pubblicazione del provvedimento su almeno due quotidiani”.  

[57] V. G. Rossi, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, Riv soc., 15-16.

[58] Assonime, Circolare sulla legge risparmio, 2006, Riv. soc., 527.

[59] v. Cass., 3 marzo 2001, n. 3132  FI, 2001, I, 1139 con nota di A. Palmieri; Corte di Appello di Milano, 21 ottobre 2003, Soc., 2004, 52 con nota di F. Fanti in tema di falsità del prospetto; Trib. Milano, 13 luglio 2004, Corr. Merito, 2005, 21.

[60] V. Relazione delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati sul testo unificato dei progetti di legge 2436 e abb., 34.