Giovanni Pattay
LE RECENTI MODIFICHE AL CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE E LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE 4/8/2006 N. 248
“Qualsiasi codificazione esige,
soprattutto in periodi di rapida evoluzione, revisioni ed assestamenti, al fine
di modificare norme imperfette o di adeguarle alle esigenze ermeneutiche sorte
nel corso della loro applicazione, ovvero di renderle più adeguate
all’incessante divenire tecnologico.
Si potrà osservare che, dal momento
della sua formulazione, il codice deontologico ha subito diverse modifiche.
Ciò, a nostro parere, è dovuto, per un verso, al progressivo scardinamento del
principio della monoliticità delle codificazioni in genere (la cd.
decodificazione) e, per quanto ci riguarda, al fatto che dopo secoli in cui i
criteri sono stati affidati solo alla sensibilità espressa dal tempo, un
tentativo di concentrazione della galassia “deontologia” sconta fatalmente
lacune o imprecisioni.
Va in ogni caso rilevato che
l’aspetto più rilevante della codificazione deontologica, merito esclusivo di
coloro che l’hanno per la prima volta realizzata, risiede nell’immediato suo
riconoscimento come fonte normativa interna da parte della giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Tale circostanza, frutto evidente della correttezza dell’impianto anche sul
piano della filosofia morale, della limpidezza dei principi e della loro
declinazione, costituisce il più alto ed importante riconoscimento della
validità della disciplina e della legittimità dell’esigenza che ne sta alla
base.
Sicché l’incondizionato recepimento
da parte della giurisprudenza costituisce la più integrale delle
legittimazioni, ed inserisce a pieno titolo la disciplina deontologica del
mondo forense nel “corpus” del nostro ordinamento giuridico.
Per ciò, tutta la classe non può che
essere grata a coloro che hanno realizzato questo traguardo fondamentale, che
consente di aggiungere un importante tassello alla storia dell’avvocatura
italiana.“
E’ questa la premessa che si legge
alle modifiche Codice Deontologico Forense con la sottoscrizione di due dei
componenti della commissione che le hanno prodotte.
Pare opportuno riportare tale
premessa, con la quale ci viene comunicato (o, forse, ribadito) che,
finalmente, anche la deontologia e la deontologia forense in particolare sono
oggi un complesso di norme giuridiche con i connotati propri di esse.
La precisazione potrebbe sembrare
quasi di forma più che di sostanza ma chiunque abbia minimamente approfondito
la materia della deontologia forense, si è imbattuto un ampio dibattito sulla
natura delle norme deontologiche. Sono o meno norme giuridiche? La questione ha
rilievo anche pratico sia con riferimento alla vincolatività della norme stesse
che con riferimento alla definizione ex ante dei comportamenti leciti e di
quelli non leciti. Ciò che ha dato luogo in tempi anche recenti a controversie
e prese di posizioni antitetiche. Non si dimentichi, infatti, che, per molto
tempo, neppure si è avuto un codice deontologico forense, il che la dice lunga
sulle difficoltà di sistematizzazione della materia.
Se proviamo a definire le norme
deontologiche come il complesso di regole di condotta che debbono essere
rispettate nello svolgimento della attività professionale (non solo
dell’avvocato, naturalmente), appare chiaro come possiamo senz’altro trovare
riferimenti (o fonti?) nel diritto in senso ampio, nella prassi e, soprattutto,
nell’etica.
Ed infatti, per lungo tempo si è
ritenuto che le regole deontologiche, proprio perchè “di comportamento” fossero
principalmente regole morali, devolute alla sensibilità dei soggetti ma anche
al variare dei costumi. Da qui la evidente difficoltà di inquadramento di ogni
aspetto: la incertezza sul comportamento lecito e su quello illecito ha avuto
quale conseguenza sia la incertezza in capo all’avvocato sul come comportarsi,
che il dubbio in capo al Consiglio dell’Ordine (od al Consiglio Nazionale
Forense) sulla valutazione di ogni comportamento. Naturalmente, ciò ha finito
per riverberarsi anche sull’utente non potendosi infatti dimenticare il rilievo
pubblicistico ed addirittura costituzionale della “difesa tecnica” nel processo
(quale che sia).
Si osservi, altresì che non è
problema di poco conto “ridursi” ad un giudizio ex post sull’operato
dell’avvocato, anche in considerazione che, pure nell’ipotesi in cui tale
comportamento venisse giudicato illecito e quindi sanzionato, questo sarebbe
comunque stato posto in essere dall’avvocato stesso (al limite anche per una –
non “perdonata” – trascuratezza o erroneità nella interpretazione di un
precetto deontologico totalmente aperto).
Alla questione si è cominciato a
porre un freno sia con chiarimenti interpretativi da parte del C.N.F. e della
Corte di Cassazione sia, finalmente, con la introduzione di un vero e proprio
codice deontologico forense.
Tale fondamentale cambio di scenario
ha portato quella maggior certezza che si cercava da tempo e, soprattutto, ha
comportato l’affermazione che le norme deontologiche sono vere e proprie norme
giuridiche interne della categoria con tutte le conseguenze che derivano da
tale affermazione.
Nell’ambito di tale evoluzione,
appare di particolare rilevanza la posizione assunta dalla S. Corte con la
propria sentenza 11/4-6/6/2002 n. 8225 dalla quale traiamo la seguente regola:
“gli ordini professionali deputati dalla legge a valutare sotto il profilo
disciplinare il comportamento degli iscritti hanno il potere, nell’esercizio
delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme di
deontologia vincolanti per i singoli professionisti; esse, per quanto concerne
gli avvocati, trovano fondamento negli artt. 12 comma 1 e 38 comma 1 del R.D 27/11/1933
n. 1578. In questa prospettiva le norme del codice deontologico approvato dal
Consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997 si qualificano come norme
giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria, che trovano
fondamento nei principi dettati dalla legge professionale”.
Ne consegue che non è più dubitabile
la rilevanza piena come fonte del codice deontologico forense nei confronti di
tutti gli appartenenti alla categoria. Pertanto, oltre a numerosissime norme
contenute in codici e leggi varie, oggi la professione dell’avvocato è
disciplinata da due specifiche fonti normative ([1]) (CI
METTO GUASTINI): il R.D. 27/11/1933 n. 1578 (ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore) e sue successive modificazioni ed il
codice deontologico forense.
La natura di fonte vincolante del
codice, quindi, comporta la sua assoluta vigenza e vincolatività nei confronti
degli iscritti agli albi professionali ma anche, e soprattutto, la legittimazione
piena degli organi rappresentativi (consigli locali degli ordini e consiglio
nazionale forense) nella applicazione delle regole codicistiche verso gli
avvocati. Si pone in tal modo fine ai dubbi interpretativi, sovente utilizzati
per impugnare decisioni disciplinari sanzionatorie di comportamenti ritenuti
non conformi alle regole, sui limiti di applicabilità delle regole e sui modi
di applicazione di queste. Tale assunto deve dirsi oggi pacifico e la stessa
Cassazione ha ribadito il concetto in esame con altra sentenza in analoghi
termini: la n. 5164 del 12/3/2004.
Giova comunque segnalare che,
entrambe tali decisioni (quella del 2002 e quella del 2004), hanno comunque
posto il codice deontologico in una posizione di fonte che specifica meramente
i precetti legali forniti dalla legge sulla professione di avvocato.
Sembrerebbe quindi che, acclarata la sua natura di fonte, il codice
deontologico, in quelle letture della S. Corte, rivestisse comunque un ruolo di
integrazione “concreta” di regole e precetti contenuti nella legge ([2]).
In tale ambito, la normativa
deontologica si è poi scontrata con il rapido evolversi del costume, della
società e della professione forense. Il mercato continua a sfornare novità
anche dal punto della richiesta dei servizi legali mentre, sotto altro aspetto,
alcuni elementi considerati cardini della professione forense sono stati e sono
ancor oggi oggetto di valutazione e approfondimenti anche in seno alla UE con
scenari che potrebbero sembrare apocalittici: ad esempio, l’avvocato potrebbe
diventare un imprenditore nel settore dei servizi con abbandono della figura
del libero professionista.
Ancora, lo sviluppo di Internet,
l’abbattimento delle barriere all’interno della Comunità Europea, l’ingresso
massiccio in Italia di grandi studi inglesi e americani, con regole anche
deontologiche totalmente diverse, hanno comportato la necessità di adeguare
nuovamente il codice deontologico forense. Ed ecco quindi la novella del
gennaio 2006 ([3]).
Ritengo che possa essere utile
esaminare le più rilevanti modifiche seguendo l’ordine delle norme come
riportate.
La prima rilevante novità è contenuta
nell’art. 7 al quale è aggiunto un terzo comma: “L’avvocato deve esercitare la
sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso
la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello
Stato e di ogni altro potere”.
Si noti subito che l’aggiunta è
contenuta nella norma dedicata al dovere di fedeltà dell’avvocato verso il
proprio cliente.
Pare chiaro il segno delle importanti
mutazioni dello scenario sociale anche internazionale. La norma, nella vecchia
formulazione, prevedeva il dovere di fedeltà dell’avvocato verso il proprio
cliente e non vi è dubbio che tale dovere fosse inteso nel senso del divieto
per l’avvocato di compiere attività che potesse in qualche modo “tradire” la fiducia
che il cliente aveva riposto verso il professionista di sua fiducia. Appare
chiaro come, peraltro, il rapporto e la fiducia fosse, si potrebbe dire,
strettamente “interno” tra avvocato e cliente, nel senso che ciò che si
prendeva in esame quale violazione del precetto di fedeltà era,
tendenzialmente, il rivolgersi contro il proprio cliente ovvero l’assumere la
difesa di quella che fino al giorno prima era la controparte ([4]).
La novità è, quindi, nella (maggiore
ed espressa) rilevanza della funzione sociale dell’avvocato non solo nella
difesa del cliente contro un’altra parte ma nella più generale difesa degli
interessi del proprio patrocinato verso qualsivoglia soggetto e qualsiasi potere.
Così, l’avvocato dovrà strenuamente difendere il proprio cliente anche quando
ciò comporterà per lui la denuncia e lo scontro verso poteri forti o soggetti
pubblici anche di rilievo. Ugualmente, tale dovere dovrà essere adempiuto anche
quando l’attività dell’avvocato comporterà la denuncia di abusi posti in essere
da soggetti anche autoritativi così come la richiesta di rimedi e risarcimenti
conseguenti a disfunzioni di organi pubblici locali, nazionali e
sovranazionali. Fatta tale premessa è anche utile osservare come tale
disposizione riecheggi l’art. 1.1 del codice deontologico europeo secondo cui,
tra l’altro, “In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato
interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele
di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è
indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le
libertà”.
L’aver espressamente indicato che
l’obbligo di fedeltà dell’avvocato passa anche per una funzione sociale della
attività di questo, serve altresì a marcare nettamente la differenza tra la
professione legale e la attività di impresa cui la prima viene sempre più
soventemente equiparata. Il dibattito sul punto è noto così come, soprattutto a
livello europeo, vi è una forte corrente di pensiero secondo cui l’attività
forense, oggi, è divenuta una forma particolare di attività di impresa nel
campo dei servizi: i servizi legali. E’ altrettanto noto il timore che deriva
dalla prospettazione di un possibile intendimento in tale punto. L’avvocato non
sarebbe più un libero professionista bensì un imprenditore nel campo dei
servizi ([5]).
Ebbene, il contenuto del nuovo art. 7 del codice ponendo un chiaro richiamo
alle funzioni superiori dell’avvocatura, rigetta in modo espresso certi
accostamenti, per il momento ritenuti per buona parte inaccettabili.
Proseguendo nella analisi, si nota la
modifica dell’art. 10 con lo spostamento di un canone in altra disposizione. Se
ne parlerà, quindi, infra.
Vediamo poi la modifica dell’art. 13
il quale contiene un canone, il secondo, aggiunto: “è dovere deontologico
dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale
Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e
i programmi formativi”.
In un mondo dove la qualità della
prestazione, specie se libero - professionale e ancor più in una delicata
materia quale è quella della tutela dei diritti del cittadino, assume sempre
maggior rilievo, altrettanto rilievo ha assunto l’obbligo di aggiornamento per
l’avvocato.
Si osservi che, in realtà, detto
obbligo era già presente sia nell’ordinamento generale (si pensi alle norme sul
mandato) che in quello specifico del mondo forense. Si veda lo stesso art. 13
del codice deontologico.
La novità, a mio parere, appare da
una diversa lettura della norma e cioè dall’emergere di una attività
organizzata e stabile, da parte del C.N.F. e dei consigli locali, di formazione
e aggiornamento dell’avvocato. E, in effetti, già da qualche hanno sono
iniziate attività continue degli organi rappresentanti tese all’aggiornamento
degli avvocati. Non più, pertanto, solo convegni su questa o quella novità
legislativa “sponsorizzati” da un locale consiglio dell’ordine o dal C.N.F.
bensì veri e propri programmi deliberati da detti organi su un ampio spettro
materie con cadenza regolare nel tempo.
Accanto a queste iniziative,
naturalmente, non poteva non esservi un obbligo ben chiaro dell’avvocato di
seguire le indicazioni offertegli. In pratica, all’avvocato viene finalmente
fornito ogni mezzo per il suo aggiornamento e diventa pertanto suo obbligo
“utilizzare” quel mezzo, già ritenuto ex ante quale corretto ed efficace mezzo
di aggiornamento.
Anche l’art. 14 risulta modificato.
Esso oggi recita infatti al primo comma che “le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia
diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il
giudice in errore” ove risulta l’aggiunta dell’espressione “e comunque tali da
non indurre il giudice in errore” alla vecchia formulazione. La norma pone
questioni delicate posto che, se prima l’avvocato doveva comportarsi un certo modo
o in un altro a seconda che sapesse che la notizia che stava per “passare” al
giudice era vera o falsa, l’aggiunta in esame comporta una valutazione più
generale e complessiva della situazione da parte del professionista.
Egli, infatti, dovrà valutare con
cura non solo di non fornire notizie false ma anche di fornire notizie vere con
la forma e la chiarezza necessarie per non fuorviare comunque il magistrato. Se
da un lato tale norma può eliminare in radice spiacevoli situazioni ove, nella
forma, tutto è chiarissimo ma nella sostanza il giudice è stato portato fuori
strada, d’altro lato impone un canone molto rigoroso di accortezza e diligenza
in capo al professionista. Se ben inteso, comunque, il precetto di nuova
formulazione avrà quale conseguenza un aumentato rispetto da parte
dell’avvocato dei canoni di correttezza e lealtà che debbono ispirare la sua
attività professionale.
La modifica apportata all’art. 15 in
tema di adempimento previdenziale e fiscale appare più che altro tesa a
maggiore sintesi e chiarezza ma non innova in modo particolare l’argomento. E’
comunque significativa l’introduzione dell’obbligo di regolarità e tempestività
degli adempimenti; come a dire: l’avvocato è e deve essere puntuale nei
pagamenti.
Il divieto di svolgere attività
commerciale e di mediazione è stato spostato dall’art. 10 all’art. 16.
Gli art. 17 e 17 – bis contengono la
disciplina di uno degli argomenti ritenuti maggiormente delicati e che, certo,
hanno dato luogo alle maggiori discussioni e cioè la pubblicità.
E’ senz’altro necessaria una disamina
della questione ma non si può non rilevare che la materia è stata completamente
sconvolta dal noto Decreto Legge cd. Bersani (D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito
con modificazioni nella legge 4/8/2006 n. 248) con cui viene sostanzialmente
liberalizzata la pubblicità per tutte le professioni protette. Pare quindi
opportuno rimandare la disamina di tale disposto normativo in modo da poterla
mettere a diretto confronto con le novità contenute in detta nuova legge.
L’art. 18 vede la introduzione di un
terzo canone che recita: “E’ consentito all’avvocato, previo parere favorevole
del Consiglio dell’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su
organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche
fisse televisive o radiofoniche”.
In realtà, tali comportamenti erano
già diffusi da tempo e pertanto non si è potuto che prenderne atto. Rimane,
evidentemente, fermo l’impianto normativo precedente e, pertanto, anche la
rubrica fissa, ad esempio su un quotidiano o su una rivista, non potrà
contenere sollecitazioni dell’avvocato al lettore di recarsi nel suo studio per
“un migliore approfondimento della questione prospettata” (si pensi alla
classica rubrica dell’avvocato che risponde a domande dei lettori su questioni
giuridiche). Ugualmente l’avvocato, nel trattare una questione, non potrà certo
cogliere l’occasione per ricordare al lettore od al telespettatore che egli è
particolarmente ferrato ed esperto in quella materia, che ha vinto numerose
cause su questioni analoghe, ecc.
Tutti comportamenti sanzionati sia
dall’art. 17 che dall’art. 18.
Nuovamente, peraltro, si pone un
dubbio in merito alla questione dei rapporti con la stampa. L’art. 18, infatti,
prevede che “Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse
dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che
non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri
mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria
capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare
articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri
mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa
fatte salve le esigenze di difesa del cliente” oltre al terzo canone sopra
esaminato. Quid juris alla luce della recente legge 4/8/2006 n. 248?
E’ infatti fuori da ogni dubbio che
buona parte dei comportamenti proibiti nell’ambito delle relazioni con la stampa
siano sanzionati in quanto potrebbero integrare pubblicità vietata.
Nell’ambito di tale rapporto,
infatti, vengono a rilevare due esigenze: la necessità di salvaguardare il
segreto professionale, la riservatezza ed il decoro del cliente e la necessità
di evitare che la esposizione agli organi di stampa integri una attività di
fatto pubblicitaria per l’avvocato.
Sul primo punto non pare vi siano
questioni rilevanti: non può infatti dubitarsi che ogni dichiarazione che in
qualche modo possa violare il segreto professionale o, per altro aspetto,
causare un minimo disagio al cliente ma anche alle altre parti del processo,
così come al giudice che in quel processo dovrà giudicare, deve ritenersi
vietata.
Ben, maggiore problema può creare
l’altro aspetto della questione e cioè dichiarazioni rese alla stampa,
partecipazione a programmi televisivi, ecc. nei quali l’avvocato più o meno
apertamente pubblicizzi se stesso e la sua attività professionale. La norma
deontologica in esame proibisce tale comportamento ma si scontra con l’opposto
contenuto della L. 4/8/2006 n. 248. Anche per tale punto, quindi, ritengo utile
rimandare l’analisi.
L’art. 20 vede, quale unica modifica
la sostituzione di “espressioni sconvenienti ed offensive” con “espressioni
sconvenienti od offensive”, vietate. La ratio della modifica appare chiara ed
opportuna., Non vi è chi non veda come una espressione possa essere
sconveniente ma non offensiva (ad esempio perchè non rivolta alla controparte
o, diversamente, in quanto generalmente non offensiva, ma del tutto fuori luogo
in una certa situazione e tale da creare ingiustificate tensioni) ovvero
offensiva ma non sconveniente (si pensi alla offesa che si può arrecare ad
un’altra parte dicendo un fatto vero e noto relativo ad essa).
L’art. 22 vede, sostanzialmente, due
modifiche. La prima è quella relativa allo svolgimento di attività senza il
relativo titolo ovvero quando l’abilitazione sia sospesa. In tali casi viene,
correttamente, vietato e sanzionato, anche il comportamento del collega che si
presti a firmare atti redatti dall’avvocato sospeso e, per amor del vero, deve
dirsi che tale attività è più frequente di quanto si possa pensare. Deve
peraltro osservarsi che trattasi di una mera modificazione della formulazione
precedente in quanto tale comportamento era già vietato.
La seconda modifica della norma in
esame è quella che concerne l’uso del titolo di professore. Tale titolo può ora
essere utilizzato solo dal professore in materie giuridiche con l’indicazione
della precisa qualifica (professore a contratto, ordinario, emerito, ecc.),
della materia insegnata e dell’università di “appartenenza”.. Personalmente, mi
sono imbattuto un paio di volte in colleghi che si fregiavano del titolo di
professore e che, al mio complimento per la importante qualifica ed alla mia
richiesta relativa a quale università appartenessero e quale materia
insegnassero, mi hanno spiegato che erano stati, in precedenza, professori di
diritto al liceo o in altre scuole medie superiori (!).
Parte dell’art. 22 risulta modificata
e precisamente quella relativa alla lite da promuovere nei confronti di un
collega.
Prima della riforma, quando un
avvocato avesse voluto e dovuto agire verso un collega era necessario che egli
avvertisse per iscritto il competente consiglio dell’ordine. La nuova
formulazione dell’art. 22 vede sostituito questo onere con il diverso onere di
informare per iscritto il collega.
Tale modifica si è resa necessaria in
considerazione del fatto che l’esperienza aveva dimostrato che, salva
l’iniziativa dell’uno o dell’altro avvocato, l’ordine, ancorchè informato, non
aveva poteri particolari neppure nel senso di una, sempre auspicabile,
conciliazione. Si aggiunga poi che residuavano dubbi sulla necessità di
informazione quando l’azione da esercitare verso il collega non fosse attinente
alla sua vita professionale ma a quella personale (si pensi alla citazione per
danni da incidente stradale). Si avvertiva l’ordine per questioni del tutto
estranee alle sue funzioni.
La nuova formulazione comporta,
invece, la semplice necessità di informare il collega e, in pratica, il nuovo
canone deontologico può dirsi come una evoluzione “legale” dell’obbligo di
correttezza che deve generalmente permeare i rapporti tra avvocati.
L’art. 23 prevede l’obbligo da parte
dell’avvocato penalista di informare il collega nominato d’ufficio della
propria - successiva - nomina da parte
del cliente e curare che il secondo venga regolarmente retribuito. Trattasi di
disposizione che si è resa opportuna in considerazione del fatto che molte
volte l’avvocato “di fiducia” non si peritava di avvertire il collega nominato
d’ufficio ovvero lo avvertiva della sostituzione la sera prima del processo. In
tale modo, è evidente, l’avvocato nominato d‘ufficio si ritrovava ad aver
lavorato per nulla e, spesso, ad avere difficoltà per ottenere il pagamento per
l’attività prestata.
Altra modifica contenuta nell’art. 23
è la introduzione dell’obbligo di informativa al collega di controparte della
decisione di interrompere trattative stragiudiziali e introdurre la causa.
Trattasi di mera trasposizione di analoga disposizione normativa
precedentemente contenuta nell’art. 28.
L’art. 24 vede la introduzione
dell’obbligo di informare il consiglio di appartenenza dell’apertura di studi
principali o secondari, della creazione di associazioni professionali, ecc..
Trattasi di poter mettere l’ordine professionale nelle condizioni di monitorare
efficacemente gli iscritti nell’ambito della propria competenza territoriale.
Appare invece rilevante la modifica
dell’art. 29. Se erano e sono vietate la esibizione di documenti relativi alla
posizione personale dell’avvocato nonchè la diffusione di notizie riguardanti
la sua persona, oggi ciò è possibile solo se “egli sia parte di un giudizio e
l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto”.. In buona
sostanza, a differenza della precedente norma in cui tale diffusione di notizie
o produzione di documenti era rimessa ad una valutazione personale (“salvo che
abbia essenziale attinenza con i fatti di causa”) oggi debbono coesistere due
condizioni ai fini di superare il tassativo divieto vigente:
- l’avvocato deve essere
personalmente parte in causa;
- l’uso della notizia deve essere
essenziale per la tutela del diritto.
Sulla prima condizione vi è poco da
dire.
Sulla seconda, si osserva che la
norma prevede un limitato spazio di valutazione quando usa la parola
“essenziale”: in sostanza, a meno che la produzione o la diffusione della
notizia non siano determinanti ai fini del processo o forniscano una prova fondamentale
cui non è possibile sopperire altrimenti, la diffusione deve ritenersi vietata.
Come a dire: massima prudenza! Il rispetto per il collega è sempre
preponderante.
La nuova formulazione dell’art. 30,
in tema di soddisfacimento degli onorari del collega cui l’avvocato chiede di
collaborare, porta ad una disposizione dal seguente tenore: “L’avvocato che
scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la
parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche
postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento”.
Rispetto alla formulazione precedente
(“Salvo diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita”) vi è qualche
rilevante novità.
Nel vigore della vecchia
formulazione, l’avvocato cd. dominus della pratica, non aveva alcuna
possibilità di evitare di pagare di tasca propria le spese del collega
(classica è la situazione del domiciliatario per la causa fuori circondario)
quando lo scorretto cliente non avesse provveduto. E’ ben vero che, una volta
eseguito il pagamento l’avvocato poteva e può esercitare il regresso verso il
cliente, ma l’esperienza ha dimostrato che questi sono i classici casi in cui,
al termine della attività, il cliente non ha davvero disponibilità di danaro
oppure si dimostra persona poco seria per cui ... non c’è nulla da fare.
Con la nuova formulazione, permane
l’obbligo in capo all’avvocato di pagare quanto dovuto al collega nel caso in
cui non abbia provveduto il cliente, ma egli può sottrarsi a tale adempimento
qualora dimostri di aver fatto tutto quanto possibile affinchè il cliente
pagasse il collega. La disponibilità e la attività in tal senso devono essere
amplissime tanto da giungere, se necessario, alla postergazione del proprio
credito professionale a favore di quello del collega sostituto. Ma è ben chiaro
come tale soluzione sia preferibile alla precedente in cui, normalmente,
l’avvocato non solo doveva pagare il collega ma non aveva alcuna possibilità di
recuperare neppure la propria parcella. Si potrebbe quindi dire che, con tale
norma, il legislatore ha preso atto del fatto che, di fronte alla oggettiva
impossibilità di recupero ed alla attività – inutile – in tal senso svolta
dall’avvocato titolare della pratica, è oltremodo ingiusto onerare questo anche
della parcella del collega.
Sotto altro aspetto, poi, non vi è
chi non veda come tale nuova formulazione sia una “faccia” del dovere di
colleganza che deve permeare i rapporti tra avvocati.
L’art. 37, in tema di conflitto di
interessi, non vede particolari novità se non il divieto per i partecipanti
alla stessa associazione professionale di difendere parti tra loro
confliggenti; lo stesso divieto vale anche per colleghi che “esercitino negli
stessi locali”.
Su tale secondo punto, si osserva
come la introduzione della previsione si sia resa opportuna in considerazione
del fatto che sempre più stesso gli avvocati decidano di stabilire un ufficio
comune ove esercitare la professione, principalmente per suddividere le spese
(luce, canoni di locazione, materiali di consumo, ecc.) ma anche per condividere
e sfruttare le diverse professionalità di ciascuno. Ecco quindi che sempre più
spesso numerosi avvocati occupano gli stessi uffici e, necessariamente, si
trovano nel tempo a condividere le stesse esperienze nonchè a stringere sempre
più i loro rapporti personali e professionali, pur senza giungere alla
formazione di associazioni o altro.
Appare chiaro che, in una tale
situazione, due colleghi che occupino due stanze attigue possono essere in
difficoltà nella gestione di una pratica che li veda avversari perchè assistono
due parti in conflitto. Ciò che, tra l'altro può indurre anche sospetti in capo
ai clienti, sulla trasparenza della attività del rispettivo avvocato. Si pensi
poi al caso in cui i due clienti dei due avvocati – in causa l’uno contro l’altro
– si trovassero nella stessa sala d’aspetto nell’attesa di conferire ciascuno
con il proprio legale ...
L’art. 43 non vede particolari
modifiche se non l’obbligo per l’avvocato di tenere (e consegnare se richiesto)
una nota delle spese sostenute, delle attività eseguite con i relativi costi e
diritti maturati.
La modifica all’art. 51 ha posto fine
ad incertezze relative alla esecuzione di incarichi contro ex clienti. La
precedente formulazione, infatti, non prevedeva un limite temporale predefinito
da far decorrere prima della assunzione di un incarico contro un ex cliente,
con ciò dando luogo a ovvie difficoltà interpretative. Si noti, tra l’altro,
che frequentemente la persona che veda un’altra citarla in giudizio con il
patrocinio del suo ex avvocato, avverte comunque un senso di tradimento da
parte del proprio ex legale. Ne consegue che numerose volte tali situazioni
hanno portato ad esposti disciplinari contro il legale da parte dell’ex cliente
con tutti i rischi causati dalla incertezza temporale. La previsione di un
biennio pone fine al problema ([6]).
L’art. 55, poi, prevede un ampio
scenario relativo alla materia dell’arbitrato.
E’ noto, infatti, che sempre più
frequentemente i contratti contengono clausole arbitrali, così come, altrettanto
frequentemente, le clausole arbitrali sono contenute, tipicamente, in contratti
di medio e grande rilievo economico. Ne consegue un interesse a che la
procedura di arbitrato, molto spesso affidata ad avvocati, sia scevra da
momenti di incertezza e nebulosità relativi alla figura del professionista
stesso.
Da qui una serie di disposizioni.
Innanzitutto l’avvocato arbitro non
deve avere rapporti professionali con nessuna delle parti. Diversamente si
avrebbe un sospetto di parzialità di esso che non può minimamente essere
tollerato ([7]).
In secondo luogo, l’avvocato chiamato
a fare da arbitro dovrà rifiutare l’incarico qualora una parte sia assistita da
un socio o un associato del primo. La regola vale anche quando l’avvocato della
parte e l’arbitro condividano gli stessi locali ([8]): con
riferimento a tale ultimo punto, giova osservare che, nella pratica, quasi
sempre si è vista una parte assistita da un avvocato nominare quale proprio
arbitro il collega di studio del suo difensore. Personalmente, nella mia
piccola esperienza, mi è capitato nella quasi totalità dei casi.
Si aggiunga poi che l’art. 55 dispone
altresì che l’avvocato chiamato a fare da arbitro debba dichiarare per iscritto
la inesistenza o la esistenza di causa di incompatibilità al fine di evitare
quelle situazioni di silenzio, molto frequenti nella pratica, che mascheravano
problemi quali quelli or ora visti.
In pratica, mentre precedentemente
era la parte ad essere onerata di rilevare eventuali ostacoli alla assunzione
dell’incarico ora l’avvocato è obbligato immediatamente a rendere nota la
propria situazione in modi chiaro e tempestivo. Spetterà poi alle parti,
qualora siano state notiziate della esistenza di un possibile impedimento,
decidere se affidare comunque l’incarico all’avvocato oppure ritenere che la
situazione sia tale da non garantirne la imparzialità quale arbitro.
Su tale punto si deve peraltro
rilevare che, nel caso in cui l’avvocato dichiari la esistenza di cause di
incompatibilità, egli può comunque svolgere l'attività di arbitro qualora
nessuna parte, entro dieci giorni dalla avuta comunicazione, dichiari di
volersi opporre alla sua nomina: mi pare che, quando ciò dovesse accadere,
l’assunzione dell’incarico da parte dell’avvocato – a questo punto legittima nonostante
la presenza del denunciato motivo di possibile incompatibilità – sia quanto
meno poco opportuna e, per certo, “pericolosa”.
L’art. 57, in tema di elezioni per il
rinnovo degli ordini professionali, vede l’aggiunta di due canoni espressamente
tesi a porre fine a situazioni davvero poco edificanti per la figura del
professionista. Chiunque, infatti, abbia avuto occasione di partecipare a tali
elezioni avrà avuto modo di imbattersi in iniziative di tutti i tipi con
distribuzione di volantini all’ingresso del tribunale e dei locali di voto,
palesi e meno palesi inviti a votare l’uno o l’altro candidato, con situazioni
francamente imbarazzanti e che, certamente, non aiutano a rafforzare quei
canoni di serietà e professionalità che la classe forense – a ragione – invoca
e dei quali fa un punto d’orgoglio. Divieto quindi di ogni manifestazione con
la sola possibilità di appendere l’elenco degli appartenenti ad una o ad
un’altra lista per il voto.
Verrebbe da dire che la modifica al
codice deontologico forense non era neppure entrata in vigore che le regole,
più generali, cui gli avvocati (ma in realtà tutti i liberi professionisti)
dovevano attenersi sono state per buona parte rivoluzionate dal noto D.L.
4/7/2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Trattasi di uno dei primi atti posti
in essere dal nuovo esecutivo e non è dubbio che, per la ampiezza degli
argomenti da questo toccati, per la rivoluzione portata in molti settori e, non
ultimo, per il modo in cui la voluta riforma è stata attuata, ha portato
numerosissime polemiche.
Tutti ricordano gli scioperi dei
farmacisti, dei taxisti, degli avvocati, ecc.. Non si può dire che il
provvedimento sia passato inosservato.
Per quanto, più precisamente,
concerne la materia in esame, il decreto legge ha rivoluzionato alcuni settori
chiave delle professioni con la previsione di cui all’art. 2; trattasi
sostanzialmente di una rivoluzione nel campo tariffario con la eliminazione dei
limiti di tariffa e la introduzione del patto di quota lite e di una
altrettanto importante novità in tema di pubblicità.
Prima di analizzare più compiutamente
il decreto e la norma specifica, occorre dire che, indipendentemente dalle
manifestazioni di piazza, il decreto è stato subito sospettato fortemente di
incostituzionalità.. In effetti, appare difficile reperire, per la maggior
parte degli argomenti trattati così come per le finalità complessivamente
perseguite, quegli elementi straordinari di necessità e urgenza che l’art. 77
Cost. richiede per la emanazione di un decreto legge da parte del Governo ([9]).
La questione è tanto “sentita” che è
dato per scontato che si arrivi prima o poi al vaglio della Corte
Costituzionale su questa e altre questioni sollevate dal provvedimento in
esame.
Non si pensi che la questione della
costituzionalità del decreto sia irrilevante ai fini della relazione tra questo
e le norme deontologiche. Si è infatti già visto che il decreto innova in
materia di tariffe, di patto di quota lite e di pubblicità, nonchè in materia
di società multidisciplinari: tutte materie ad alto “rilievo deontologico”.
Tanto premesso, venendo all’esame del
decreto e della successiva legge, bisogna rilevare che il Parlamento, in sede
di conversione, ha apportato qualche piccola modifica al testo.
L’art. 2
della legge di conversione (L. 4/8/2006 n. 248) dispone testualmente: “In
conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà
di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli
utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di
comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali
e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o
minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di
svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i
costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità
del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone
o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale
relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte
salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela
degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e
dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza
pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis.
All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Sono nulli,
se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali».
3. Le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le
prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a
garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio
2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme
in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”.
Pare utile
una breve disamina delle disposizioni di tale articolo in un confronto con la
vigente disciplina deontologica.
Proprio per
l’argomento che stiamo trattando mi pare utile .... partire dalla fine e cioè
analizzare immediatamente l’ultimo comma dell’art. 2. Si potranno poi esaminare
gli altri argomenti e cioè, principalmente, le novità in tema di tariffe e di
patto di quota lite, le novità in tema di pubblicità, le novità in tema di
società e associazioni interdisciplinari.
La previsione
dell’ultimo comma dell’art. 2 appare particolarmente severa là dove contiene la
previsione di una nullità di norme deontologiche che contrastino con quanto
previsto in decreto. Si osservi che gli ordini delle varie professioni hanno
tempo fino al 1° gennaio 2007 per adeguare i loro codici ed evitare la
prospettata sanzione di nullità.
La prima
osservazione che ricorre è che fino al 1° gennaio 2007 e salve le modificazioni
ai codici, rimarrà per buona parte una disparità di trattamento relativamente
ad uno stesso comportamento, qualora questo sia visto da un punto di vista
civilistico oppure da dalla prospettiva della deontologia.
Due esempi
per tutti: la parcellazione sotto i minimi di tariffa sarebbe civilmente lecita
ma, se i termini fossero tali da portare alla individuazione di una
moritificaizone della figura dell’avvocato, il professionista potrebbe essere
sanzionato disciplinarmente; la previsione di un patto di quota lite non
sarebbe sanzionata di nullità ed il cliente, al termine della attività del
professionista, dovrebbe pagare quanto pattuito; il professionista peraltro,
sarebbe facilmente assoggettabile a sanzione disciplinare (l’avvocato, ad
esempio, si troverebbe ad aver violato l’art. 45 del codice deontologico
forense).
Il problema
della nullità, poi, pone due rilievi nell’ottica del “destino” delle norme
deontologiche incompatibili.
Il primo è
quello per cui, sempre per l’ipotesi di mancato adeguamento in termini, la
nullità della norma deontologica, da un punto di vista strettamente giuridico,
sarebbe senz’altro operante; cioè, considerata la espressa previsione della
legge in tal senso e considerato che trattasi di legge posteriore, niente
dovrebbe impedire che la sanzione intervenga in modo efficace. Sempre per
rimanere nell’ultimo esempio, dovrebbe “scomparire” l’art. 45 del codice
deontologico ovvero essere pesantemente riformulato.
E’ stato
osservato ([10]) che le norme legali e
quelle deontologiche non sarebbero comunque sovrapponibili sia perchè le prime
si applicano a tutti mentre le seconde solo ad una certa categoria che in
considerazione del fatto che le norme deontologiche, per la loro natura,
possono essere più restrittive delle norme di legge. I due assunti paiono del
tutto condivisibili ma, di fronte ad una sanzione secca di nullità da parte di
una norma legislativa espressamente rivolta verso il contenuto di una
determinata fonte (il codice deontologico) non pare possa eliminare o limitare
le conseguenze minacciate dalla legge per il caso di mancato adeguamento dei
codici.
Il secondo
rilievo è quello per cui, di fronte alla eliminazione tout court della norma
deontologica non adeguata, si porrebbe il problema di un vero e proprio vuoto
legislativo (nell’ambito della normativa deontologica, naturalmente) che
dovrebbe e potrebbe essere sanzionato solo con il ricorso alle note formule
della dignità e del decoro della professione forense.
Rimanendo
nell’esempio del patto di quota lite, non vi è chi non veda come un accordo tra
cliente e avvocato in forza del quale il secondo terrebbe per se quale compenso
il 90% del denaro recuperato all’esito di una controversia, sarebbe civilmente
e deontologicamente (una volta adattato il codice deontologico) lecito ma
striderebbe fortemente addirittura con il buon senso. E si potrebbe prevedere
facilmente che un tale fatto potrebbe essere sanzionato in forza di altri
canoni deontologici quale quello generale sopra richiamato.
Ciò che,
peraltro, non eliminerebbe i rischi di moltissimi casi incerti e di difficile
inquadramento in assenza di una precisa norma incriminatrice di un dato
comportamento.
Scendendo più
nello specifico delle nuove norme e del rapporto con quelle deontologiche, la
prima rilevante novità è quella relativa alle tariffe. Più precisamente, è
stato abolito l’obbligo di parametrare il compenso per la prestazione svolta a
tariffe minime o fisse nonché sancita la liceità del cd. patto di quota lite.
Sulla
tariffa, si ricorda che il codice deontologico forense, ben prima delle
modifiche del gennaio 2006, sanzionava l’avvocato che facesse pagare le proprie
prestazioni scendendo sotto ai limiti di tariffa fissati con decreto
ministeriale ad hoc.
Lo stesso
D.M. Giustizia dell’8/4/2004 n. 127 contenente l’adeguamento delle tariffe
recita testualmente all’art. 4 che “gli onorari minimi e i diritti stabiliti
per le prestazioni dell’avvocato sono inderogabili”.
La ratio
della disciplina è nota e cioè volta ad evitare una corsa al ribasso dei
compensi richiesti dagli avvocati ai propri clienti e ciò per due ragioni:
perché l’avvocato che svende la propria prestazione lede il prestigio e l’onore
di una categoria svolta ad eseguire una attività la cui importanza è
riconosciuta a livello costituzionale e, soprattutto, perché esiste il timore
che con la discesa dei costi scenda anche il livello qualitativo della
prestazione. Su tale secondo punto appare chiaro come, trattandosi di
professione intellettuale che tocca alcuni tra gli interessi più rilevanti del
cittadino (da quelli economici alla libertà personale), sia assolutamente
necessario salvaguardare e garantire una prestazione di altissimo livello
qualitativo. Ciò che è confermato sia da alcune norme del codice deontologico
in materia di diligenza e preparazione ([11]) sia
dalla stessa previsione del nuovo art. 13 in materia di obbligo per l’avvocato
di seguire le attività di formazione e aggiornamento proposte dal C.N.F. e dai
consigli locali ([12]).
Quanto al patto
di quota lite, si segnala che lo stesso è, rectius era, vietato non solo dalle
norme deontologiche ([13]) ma
anche dallo stesso codice civile all’art. 2233 u.c. il quale sanzionava di
nullità il patto.
Anche per
tale previsione, la ratio è nota: la previsione di un patto con cui si conviene
che l’avvocato possa trattenere una percentuale di quanto recuperato da proprio
cliente può ledere l’indipendenza del professionista che vede la sorte della
propria parcella legata all’esito della causa che sta curando; quando, vietato
il patto di quota lite, il professionista deve essere pagato comunque,
indipendentemente dall’esito della controversia.
Si noti, tra
l’altro, che uno stimolo (che non dovrebbe comunque essere necessario) verso il
professionista a dare il meglio di se nel patrocinio per il proprio cliente
viene dal secondo comma dell’art. 45 del Codice deontologico laddove viene
considerato lecito il patto tra cliente e avvocato in forza del quale, per il
caso di vittoria nella causa, il secondo riceverà un maggiore compenso rispetto
a quello comunque dovutogli.
In tale
situazione, è chiaro il clamoroso stravolgimento di regole ormai note portato
dal D.L. Bersani. Eliminazione del divieto di scendere sotto i limiti minimi di
tariffa e liceità del patto di quota lite.
Sul punto
pare opportuna una breve disamina in considerazione dei diversi effetti della
nuova disciplina.
Infatti, la
introduzione di queste due novità, da un punto di vista meramente civilistico,
non sembra portare complicazioni rilevanti.
Un atto
avente forza di legge, infatti, va a modificare – tacitamente - il precedente
regio decreto legge 27/11/1933 n. 1578 sulla disciplina della professione di
avvocato con conseguente ovvia applicazione della regola lex posteriori derogat
anteriori; quanto al D.M. Giustizia contenente le tariffe ed i criteri di loro
applicazione, trattasi evidentemente di fonte di rango inferiore che ben può
essere derogata da atto avente forza di legge.
Con
riferimento, poi, al patto di quota lite, appare chiara l’incidenza della norma
sull’art. 2233 cod. civ. tanto più che il legislatore, in sede di conversione
del decreto, ha apportato la seguente – ulteriore – novità: all’art. 2 comma 2
– bis della legge di conversione troviamo scritto che: “all’art. 2233 del
codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: <<sono nulli, se
non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali>>”.
Con ciò si è
voluto rimediare alla mancanza di una previsione in tal senso nel decreto
legge, ciò che aveva ulteriormente acuito i dubbi e le polemiche introdotti
dalle novità in esame.
Se tale è la
situazione da un punto di vista civilistico, meno chiara è la situazione dal
punto di vista della deontologia.
Intanto non
si dimentichi che le norme deontologiche dovranno essere adeguate entro il 1°
gennaio 2007 e quindi fino a tale data il patto di quota lite stipulato
dall’avvocato o la parcella sotto i minimi di tariffa pongono il professionista
a grave rischio di sanzione disciplinare.
Sotto altro
aspetto, si deve ricordare come, in ogni caso, le norme deontologiche sono
norme “particolari” per molti motivi: perché si rivolgono ad una determinata e
ristretta categoria; perché hanno un loro fondamento in precetti di tipo etico
e morale; perché la previsione di obblighi o divieti di comportamenti per una
certa categoria ha il preciso scopo – anche – di salvaguardare gli utenti delle
prestazioni di quella categoria.
In tale
ottica, se è vero che è necessario un adeguamento delle regole ai tempi che
cambiano e che, ad esempio, la questione dei minimi e della obbligatorietà
delle tariffe è da tempo al centro di un ampio dibattito soprattutto in sede
comunitaria (ove vi sono forti spinte alla eliminazione di tali regole sulla
base del fatto che la professione dell’avvocato non si può più considerare come
una libera professione intellettuale ma come una attività di impresa del
settore dei servizi) è anche vero che gli scenari che si pongono con il decreto
in esame fanno sorgere molti e fondati timori.
Due per
tutti: la qualità della prestazione professionale e la limpidezza e correttezza
della attività dell’avvocato.
Sul primo
punto, non si può non dimenticare che la prestazione professionale
dell’avvocato è comunque di alto livello intellettuale e tocca interessi
pubblici e privati di elevatissimo spessore. Il dubbio che, nel concreto, ad
una corsa al ribasso dei prezzi possa accompagnarsi uno scadimento delle
prestazioni è assolutamente lecito. Questo, per amor del vero, non vuol dire
che è certo e matematico che la liberalizzazione delle tariffe verso il basso
porterà ad uno scadimento delle prestazioni ma l’esperienza in altri settori –
più commerciali - porta anche a questa prospettiva.
Non si
dimentichi, poi, che la corsa all’accaparramento della clientela giocando sui
prezzi potrà comportare effetti distorsivi vista la diversità dei clienti che
possono aver bisogno della assistenza legale.
Così, ad
esempio, quando si tratterà di un soggetto privato cittadino magari con
limitata disponibilità economica, sarà la categoria forense a “contenderselo”
sulla base di offerte economicamente sempre più vantaggiose; quando, al
contrario, si tratterà di grandi società che, per la mole e il livello delle
pratiche che possono portare al legale, hanno un peso contrattuale ed economico
rilevante, saranno loro - e non il legale - a stabilire i prezzi.
Personalmente,
in ogni caso, ritengo che lo scenario possa anche essere meno catastrofico di
quanto si è da più parti prospettato.
Ciò perché,
dato il tipo di prestazione, alla fine la qualità di essa rimane e rimarrà
sempre il miglior veicolo per la assunzione di un nuovo incarico o il
reperimento di un nuovo cliente.
Sul patto di
quota lite valgono analoghe osservazioni con l’aggiunta che non vi può essere
dubbio che l’avvocato, che veda anche il suo interesse all’interno di una
controversia del proprio cliente, possa in qualche modo rischiare di veder
limitata la propria indipendenza dal “miraggio” dell’esito della prestazione.
Ritengo, poi,
che dal punto di vista della deontologia e salvi gli adeguamenti che, si
ritiene, verranno portati, l’applicazione sconsiderata della liberalizzazione
delle tariffe e del patto di quota lite siano comunque sanzionabili: ciò nel
momento in cui, come si è visto, tali comportamenti limitino in modo rilevante
la indipendenza dell’avvocato ovvero si risolvano in una attività che danneggi,
nel concreto, il cliente ovvero, ancora, quando siano contrari alla dignità ed
al decoro che, ex art. 5 codice deontologico, devono informare la attività
dell’avvocato.
Altra grande
novità introdotta con il decreto legge in esame è quella relativa alla
pubblicità.
Deve essere
peraltro precisato che, come lo stesso C.N.F. ha notato ([14]), le
novità introdotte rispecchiano per buona parte quelle già approvate dalla
stesso C.N.F. in sede di emanazione del nuovo codice deontologico; non pare
infatti che vi siano particolari discostamenti dalle previsioni degli artt. 17 e
17-bis del codice deontologico.
La regola
generale che si può trarre dalla nuova
normativa – deontologica e legale
nel senso del decreto in esame – è quella per cui è lecita la
pubblicità informativa
relativamente ad alcuni elementi
della professione forense e precisamente: titoli e specializzazioni
professionali, caratteristiche del
servizio offerto, prezzo e costi
delle prestazioni.
Sui titoli e
le specializzazioni vi è poco da dire: i
titoli potranno essere quello di professore oppure la abilitazione al
patrocinio nanti le giurisdizioni superiori o, ancora, altri titoli: si pensi
ad esempio all’avvocato consulente abilitato in materia di marchi e brevetti (per il quale come è
noto esiste un apposito ordine professionale).
Sulle
specializzazioni, sono ammesse quelle conseguite in istituti e scuole di alta
specializzazione mentre, secondo il C.N.F., non è consentito indicare
“specializzato in” per riferirsi ad una determinata materia (ad esempio:
specializzato in diritto di famiglia). Deve però certamente ritenersi
consentito indicare, in brochure o presentazioni, l’area professionale ove
l’avvocato vanti la maggiore preparazione ed esperienza.
Sulle
caratteristiche del servizio offerto: mi pare che la formula presti il fianco
ad alcune perplessità. Quale altro servizio può e deve essere preteso da un
avvocato se non quello di seguire una causa o una altra attività di competenza,
con cognizione di causa, impegno e serietà nell’esclusivo interesse del proprio
cliente? D’altro canto, se così è, e non
può essere altrimenti posto che indicazioni diverse cadrebbero facilmente
nell’illecito, non si capisce quali altre informazioni sulle caratteristiche
del servizio possano essere offerte.
Quanto al
prezzo ed ai costi complessivi delle prestazioni, pare che la norma sia stata
introdotta per “andare a braccetto” con le novità in tema di tariffa e parcelle
esaminate sopra. Personalmente, ritengo che una informativa di massima, ad
esempio sui costi fissi per contributi unificati e tasse, possa essere
interessante per l’assistito ma la pratica insegna che è francamente
difficilissimo prestabilire in modo serio i costi. Più facile, e corretto, è
prospettare al cliente tutte le varie opzioni (primo grado, appello, spese
liquidate dal giudice, problemi per una eventuale esecuzione forzata, ecc.) con
i relativi costi (di massima, ma quanto più precisi possibile).
Da ultimo,
sempre con riferimento alla pubblicità, due osservazioni.
La prima è
quella per cui il problema sulla correttezza delle informazioni e sui modi pare
porsi in modo molto limitato con riferimento a pubblicità cartacea o di altro
tipo mentre appare piuttosto rilevante con riferimento ad internet.
Sul primo
punto non vi è infatti chi non veda come le brochure distribuite dagli studi
legali siano quasi sempre molto rigorose e rispettose di tutte le regole; si
potrebbe dire che sono redatte con la dovuta prudenza. Ugualmente è difficile
assistere ad episodi di pubblicità in forme smaccate e illecite (l’avvocato che
partecipa alla trasmissione televisiva non si sogna neppure di invitare i
telespettatori ad andare nel suo studio né nessuno ha mai visto un avvocato
esercitare dietro al banco di un negozio o distribuire biglietti da visita
sull’autobus).
Diversamente,
nel caso di internet e più precisamente dei siti di studi legali o di
informazione giuridica, si assiste ad una interpretazione piuttosto
largheggiante delle disposizioni di cui agli artt. 17, 17-bis e 18 del codice
deontologico. Capita con troppa frequenza imbattersi in siti che, sotto la
forma di indicare articoli di stampa che parlano dello studio, fanno si che
l’utente possa sapere che quello studio ha assistito con successo una
importante azienda in una nota questione di grande valore: ciò in violazione
dell’art. 17 Codice deontologico che vieta la divulgaizone del nome dei clienti
anche nel caso in cui questi acconsentano.
Sotto altro
aspetto, è facile trovare siti di semplice informazione giuridica (che
contengono codici e leggi, novità giurisprudenziali, tabelle per il calcolo di
danni, rivalutazioni, ecc.) nei quali peraltro ci si imbatte immediatamente
nello studio legale che cura il sito (molto spesso tramite il sistema dei cd.
hyper link).
Ritengo che,
evidentemente, queste forme di pubblicità siano illecite deontologicamente e
che la nuova normativa non valga a legittimarle ma, se mai, ne confermi
l’illiceità.
L’altro
aspetto legato ancora alla questione pubblicità è la previsione nel decreto di
“criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dall’ordine”.
Se il dovere
di trasparenza e veridicità in capo all’avvocato esiste da tempo ed è previsto
espressamente dal codice deontologico, appare degno di nota il rinvio del
controllo all’ordine: in pratica, ciò sembra far collidere completamente gli
obiettivi della norma legale con quelli della norma deontologica. Tali
obiettivi sono talmente coincidenti che il legislatore ha ritenuto necessario e
sufficiente il controllo del competente ordine professionale.
Anche la
novità relativa alle società multidisciplinari non porta, in realtà,
innovazioni clamorose. La unica vera novità è quella per cui l’avvocato può far
parte di società che forniscano diverse prestazioni con i seguenti limiti:
-
la
società deve necessariamente essere una società di persone;
-
la
società può e deve fornire solo prestazioni professionali intellettuali e non
prestazioni di tipo diverso; ad esempio, non potrà fornire prestazioni di tipo
commerciale o altro;
-
la
società può essere formata solo da liberi professionisti nella nota accezione
del termine ([15]).
Sul primo e
sul terzo punto si ricorda che la questione si inserisce nel più ampio
dibattito relativo alla possibilità per il professionista di esercitare anche
in forma di società di capitali, da un lato, e alla possibilità che in tali
società partecipino come soci di capitale, soggetti non liberi professionisti
ed anche persone giuridiche. Ipotesi, queste, ancora escluse dal novero delle
forme lecite di svolgimento della attività professionale.
Sul secondo
punto, si osserva che pare ovvio e giusto che una società di professionisti
possa fornire solo prestazioni libero professionali anche se, è giusto
ricordarlo, neppure per tale aspetto non vi è unanimità di vedute ed il
dibattito è aperto.
Giova,
infine, rilevare come, in ogni caso, è ferma la riferibilità diretta e precisa
di un incarico ad un determinato professionista previamente indicato e,
altresì, come tale professionista veda permanere la sua diretta ed esclusiva
responsabilità per l’attività posta in essere.
Diversamente,
la forma societaria diventerebbe un escamotage per eliminare la responsabilità
in capo all’avvocato.
[1] Intendendo per fonte la fonte di produzione giuridica come intesa dalla prevalenete dottrina in materia. Sul punto si vedano a titolo di esempio, tra i tanti, Pizzorusso, Fonti del diritto in Commentario Sialoja e Branca, Bologna – Roma, 1977, 15; Guastini, Il diritto come linguaggio, Giappichelli, 23
[2] Può essere utile, al fine di avere un quadro del cammino giurisprudenziale sul punto, riportare anche le seguenti due massime in ordine cronologico:
- 12/12/1995 n. 12723: “compete agli ordini professionali di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina del comportamento degli iscritti: la violazione delle norme di etica professionale così stabilite, aventi valore di norme interne dell’ordinamento particolare della categoria, da luogo a illecito disciplinare”;
- 10/12/2001 n. 15601: “nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartiene all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al riesame di legittimità, salvo il controllo di ragionevolezza”.
[3] Il testo è reperibile, tra l’altro, al seguente indirizzo: http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_elenco.php?areanumber=10
[4] A titolo di esempio si vedano la sentenza del
C.N.F. 3 novembre 2004, N. 244 – Pres.
f.f. ITALIA – Rel. PACE – P.M. CIAMPOLI (conf.) – Ric. avv. E.E. secondo cui
“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del
dovere di fedeltà e correttezza il professionista che assuma un incarico
difensivo contro ex clienti, specie quando il giudizio successivamente
istaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.
(Nella specie, anche in considerazione della rinuncia al secondo mandato la
sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione
dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che dopo aver difeso una parte
nel giudizio di sfratto aveva assunto la difesa della controparte nel
successivo giudizio per il risarcimento del danno)” e quella dell’1 settembre
2004, N. 195 – Pres. f.f. CRICRI’ – Rel. DEL PAGGIO – P.M. MACCARONE (conf.) –
Ric. avv. C.A. che ha stabilito che”pone in essere un comportamento
deontologicamente rilevante l’avvocato che abbandoni un giudizio senza
comunicarlo alla parte nel cui interesse lo aveva intrapreso, rifiuti la
consegna di un documento affidatogli fiduciariamente in custodia e che dopo
aver assistito congiuntamente più parti presti assistenza a favore di una
contro l’altra. (Nella specie anche in considerazione dei buoni precedenti è
stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti del
professionista che dopo aver assunto l’incarico di agire nell’interesse delle
parti promettenti acquirente e venditrice per l’annullamento di un testamento,
nel quale veniva disposto del bene oggetto del contratto preliminare di
compravendita, abbandoni l’azione e successivamente assuma la difesa della
parte promittente venditrice contro la parte promittente acquirente, per la
risoluzione della promessa di vendita)”.
[5] Da un certo punto di vista, peraltro, è difficile coniugare la tradizionale figura dell’avvocato come libero prestatore della propria attività intellettuale in stretto rapporto fiduciario con il cliente con le odierne esigenze dell’impresa e, soprattutto, con l’organizzazione e le dimensioni che molti studi legali anche italiani hanno raggiunto. E’ effettivamente non agevole inquadrare il rapporto cliente – avvocato nei canoni tradizioni quando si tratti, ad esempio, di studi legali cd. d’affari nei quali ogni caso, per la sua complessità, per i valori economici in gioco e per le dimensioni del cliente, è seguito contemporaneamente da team di trenta – quaranta persone, delle quali solo due o tre hanno avuto rapporti con l’amministratore della azienda cliente.
[6] Anche se, per esempio, “L’avvocato che assuma il patrocinio contro una persona precedentemente assistita non viola il dovere di fedeltà allorquando siano trascorsi circa 10 mesi tra la cessazione della sua funzione di difensore di una parte e l’assunzione del patrocinio dell’altra e quando nessuna informazione o conoscenza possa essere utilizzata nel successivo patrocinio”. Così il C.N.F. con la sentenza del 9 aprile 1993, n. 51 - Pres. f.f. Landriscina - Rel. Rossi - P.M. Iannelli (concl. conf.) - Ric. avv. M.B..
[7] Naturalmente, la parzialità dell’arbitro è sempre stata sanzionata: “Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e autonomia propri della classe forense l’avvocato che, nominato arbitro unico, non comunichi di aver assunto in precedenza un incarico professionale da una delle due parti in causa, ma anzi, successivamente alla nomina, assuma altro incarico professionale dalla medesima parte. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due)”: così C.N.F. 8 novembre 2001, N. 229 - Pres. f.f. DANOVI - Rel. VERMIGLIO - P.M. IANNELLI (diff.) - Ric. avv. M.M.
[8] Ritorna la novità già vista sub art. 37 nuova formulazione
[9] Il C.N.F. ha immediatamente chiesto al Prof. Paolo Ridola, ordinario di diritto costituzionale comparato presso l’università “La Sapienza” in Roma – Facoltà di Giurisprudenza, un parere in merito alla costituzionalità del decreto. Appare utile riportare un brevissimo stralcio del parere: “Un primo quesito investe lo strumento del decreto –legge, prescelto per l’adozione di un complesso di misure destinate a perseguire obiettivi complessivi di riforma di razionalizzazione del sistema economico. Si lamenta anzitutto la carenza dei presupposti (“casi straordinari di necessità e di urgenza”), in presenza dei quali il Governo, ai sensi dell’art. 77, co. 2 Cost., può fare ricorso allo strumento del decreto legge. Osservo al riguardo che, secondo l’interpretazione più rigorosa del disposto costituzionale, i presupposti giustificativi del decreto legge, in coerenza con il carattere eccezionale della deroga al principio stabilito dal I co. dell’art. 77 (“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”), dovrebbero essere intesi in modo restrittivo. Il requisito della straordinarietà sembrerebbe fare riferimento a situazioni oggettivamente eccezionali e ad emergenze effettivamente imprevedibili. Quanto alla necessità, è stato sostenuto che essa costituirebbe un “elemento di qualificazione delle fattispecie regolate” ed andrebbe valutata pertanto non alla stregua della mera opportunità dell’atto nella prospettiva dell’indirizzo politico governativo (cfr. C. Lavagna, Istituzioni di diritto pubblico, Torino 1970, p. 320). Quanto all’urgenza, è stato osservato che essa implicherebbe l’immediata applicabilità del decreto legge in tutte le sue disposizioni. Quanto infine alla provvisorietà, è stato precisato che essa comporterebbe il divieto di produrre effetti comunque irreversibili (cfr. R. Tarchi, Incompetenza legislativa del Governo, interposizione del Parlamento e sindacato della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1988, pp. 950 e segg.).
Il D.L. n. 223 non sembra corrispondere a nessuno dei requisiti su menzionati, ove essi vengano interpretati in modo rigoroso. Esso interviene sull’ordinamento delle professioni su aspetti puntuali (regime delle tariffe, divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, regime della pubblicità, modalità organizzative dei servizi professionali, modalità dei rapporti patrimoniali con la clientela), ma prefigurando un disegno complessivo di riforma orientato al perseguimento di obiettivi di lungo periodo, quali il rafforzamento della libertà di scelta degli utenti dei servizi professionali, la liberalizzazione delle attività professionali e la promozione, anche in questo campo, di assetti di mercato maggiormente concorrenziali (art. 1 D.L. n. 203/2006).
Al riguardo osservo che le materie disciplinate dal D.L. sono, da un lato, da anni oggetto di proposte di riforma e di una discussione serrata, tuttora in corso, che ha visto un’attiva partecipazione delle organizzazioni professionali interessate; dall’altro, che la massima parte delle misure previste è destinata a produrre effetti irreversibili, e che da esse non sembra plausibile attendersi peraltro, a breve termine, effetti risolutivi o per lo meno significativi sul piano del “contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica”, dell’accrescimento delle entrate e del “contrasto all’evasione fiscale”.
Aggiungo che molte delle misure adottate sembrano altresì inidonee a trovare applicazione immediata. Sorprende, sotto questo profilo, che lo stesso testo del D.L. sembra dare implicitamente per contato che gli effetti delle misure adottate siano destinati a prodursi in arco temporale eccedente i termini della vigenza del provvedimento d’urgenza. Mi riferisco, in particolare, all’art. 2, co.3, che fissa al 1° gennaio 2007 il termine per l’adeguare le disposizioni deontologiche e pattizie ed i codici di autodisciplina alle nuove prescrizioni in tema di concorrenza nel settore dei servizi professionali”.
[10] Alpa Circ. CNF 22 del 4/9/06
[11] ART. 8. - Dovere di diligenza. – L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 12. - Dovere di
competenza. – L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
[12] V. pag. 10
[13] ART. 45. - Divieto di patto di quota lite. – È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
[14] Parere n. 22 –C06 del 4/9/06
[15] La previsione, peraltro era già contenuta nell’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1815.