Andrea Dolcetti Venerdì,
19 Gennaio 2007
(Scuola di
Dottorato in Diritto - XXI Ciclo)
Università
degli Studi di Genova
Facoltà di
Giurisprudenza
La formulazione
linguistica delle disposizioni
contenute nei
Codici di autodisciplina.
Con
questo scritto intendo proporre alla vostra attenzione alcune osservazioni
circa il rapporto esistente tra la formulazione linguistica delle disposizioni
contenute nei Codici di autodisciplina e le norme che tali disposizioni
esprimono (o che vorrebbero esprimere).
La deontologia di un gruppo sociale (sia questo un Ordine Professionale, un’Azienda pubblica o privata, una categoria di soggetti economici) rappresenta, tradizionalmente, l'insieme delle norme riguardanti i doveri dei membri di tale gruppo, nei confronti delle autorità, degli altri cittadini e dei colleghi. Pur partendo da questa premessa, dalla nostra analisi emergerà come la caratteristica primaria delle norme deontologiche sia la loro "extragiuridicità", nel senso che si tratta di principi e regole di condotta che nascono spontaneamente in seno a un gruppo e che sono volontariamente osservate come se fossero norme giuridiche dai componenti del gruppo stesso.
Da una lettura comparata dei Codici
deontologici si evince che la definizione più ricorrente di condotta coerente
con le norme deontologiche è quella che si richiama a comportamenti rispettosi
della dignità (generalmente professionale) dei soggetti in questione. I codici
di autodisciplina, si noti, affermano spesso l’autonomia e il valore di tali comportamenti
anche in contrapposizione alla Legge, ritenendo che la norma giuridica non
possa pretendere, dati i suoi peculiari aspetti di generalità e di astrattezza,
di regolare la molteplicità dei comportamenti umani.
Ma che cos’è una norma deontologica? Propongo di cercare una risposta a questa domanda facendoci guidare dalle indicazioni che a riguardo ci forniscono gli stessi codici deontologici. Consideriamo innanzitutto il Codice deontologico dei medici e analizziamo i primi due articoli, che ne costituiscono il Titolo I: “Oggetto e campo di applicazione”.
L’art. 1, intitolato “Definizione” inizia in questo modo:
“Il Codice di
Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e
l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono
osservare nell'esercizio della professione.”
E’ una definizione che si limita a stabilire contenuti e ambiti di applicazione del Codice, senza però darci nessuna informazione precisa circa la natura delle norme deontologiche, che qui sembrerebbero identificarsi con l’insieme di “principi e regole” che un soggetto deve seguire (nell’esercizio della professione). E’ evidente che un Codice non contiene tutti i principi e tutte le regole che devono essere seguite: ciò significa che le norme deontologiche circoscrivono una partizione all’interno della classe dei “doveri” di un soggetto (in questo caso professionale). Qualche indicazione ulteriore circa le norme deontologiche potrebbe essere ricavata dall’art. 2, intitolato “Potestà disciplinare – Sanzioni”[1], dove si afferma che alle norme contenute nel Codice è connessa una sanzione: questo ci ricorda una delle caratteristiche principali di molte norme giuridiche; la similitudine tra norme deontologiche e norme giuridiche, però, non regge. Innanzitutto, perché sono punibili non solo le trasgressioni alle norme del Codice, ma “ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione” (pertanto la connessione con la sanzione è così vaga da divenire inconsistente), in secondo luogo la sanzione – che è prevista “dalla legge”, si noti bene – gode sempre di una copertura legislativa e pertanto appartiene al discorso normativo deontologico solo indirettamente, essendo ricavata dal discorso normativo dell’ordinamento giuridico statale. Sulla non giuridicità delle norme deontologiche insiste con formulazioni decisamente non equivoche il Codice Etico dei Magistrati del Consiglio di Stato, il cui Preambolo afferma:
“Le regole del presente codice etico, non aventi natura ed efficacia di norme giuridiche, sono espressione della tradizione deontologica dei magistrati del Consiglio di Stato e, come tali, patrimonio ideale e pratico affidato esclusivamente alla coscienza individuale dei magistrati stessi. Il codice non ha dunque valore ed efficacia sul piano delle fonti normative pubbliche. La sua forza risiede soltanto nella spontanea adesione di ciascuno degli appartenenti alla categoria alle regole in esso contenute. La violazione delle seguenti proposizioni non comporta l’applicazione di sanzioni.”
Parrebbe
quindi che le norme deontologiche non siano norme giuridiche. Cosa sono allora?
Potremmo rispondere che si tratta di norme “etiche”, nel senso più lato del
termine; ma una simile genericità non appare di grande utilità. In generale,
una norma si riconosce dalla sua capacità di modificare (guidare, condizionare
o limitare) il comportamento di un soggetto; tuttavia, non ogni modificazione del
comportamento è causato da una norma. Spesso le nostre azioni seguono modelli
comportamentali fissati in “regole tecniche”, che discendono da “massime di
esperienza”: una massima di esperienza (come una regola tecnica da essa
derivata), si noti bene, non è una norma.[2]
La sfera del normativo di riferisce a segni particolari: precisamente, le norme richiamano l’obbligatorietà, mentre le regole la necessità; spesso norme e regole si confondono, anche perché una norma può essere osservata in nome di una massima di esperienza, ma le problematiche sollevate dalle “regole tecniche” che motivano l’obbedienza a una norma ci condurrebbero lontano dal nostro tema e non verranno quindi affrontate in questa sede. La confusione tra i due termini è inoltre dovuta dal fatto che il rapporto tra normale-normativo si può sovrapporre senza problemi a quello regolare-regolato: sia la norma che la regola, infatti, producono una certa uniformità di comportamenti. La differenza è data dal fatto che un comportamento regolato diventa regolare, ma non è vero il contrario[3]: chi si comporta abitualmente in un certo modo lo fa perché ritiene quel comportamento un modello, come è dimostrato dalle norme sociali, quelle cioè per le quali la sanzione è rappresentata unicamente dalla disapprovazione del gruppo.
Dovendoci però occupare specificatamente delle disposizioni normative contenute nei Codici deontologici – e delle rispettive norme deontologiche – sarà opportuno ricordare alcune nozioni generali riguardanti il discorso normativo (o altresì chiamato prescrittivo, precettivo, direttivo, pratico). Partiamo da questa domanda: quale funzione i vari tipi di discorso svolgono nella comunicazione?[4] L’idea più condivisa è che il linguaggio abbia tra funzioni principali: descrivere stati di cose, influire sul comportamento, palesare stati d’animo. Queste funzioni si riflettono, rispettivamente, in tre tipi di discorsi: scientifico (un discorso descrittivo-assertivo o dichiarativo), prescrittivo (discorso legislativo) ed espressivo (discorso poetico). Spesso si è ritenuto che il discorso descrittivo e quello espressivo possano esaurire la dicotomia giudizi di fatto – giudizi di valore: le prescrizioni pertanto dovrebbero essere ricondotte ad asserzioni (“Devi fare x” = “Se non fai x, ti succede y”); tuttavia è nota la problematicità di una simile riduzione, poiché consta che non tutte le prescrizioni sono seguite da una sanzione, essendovi infatti comandi eseguiti per il prestigio dell’autore del comando o semplicemente perché ragionevoli.[5]
All’interno
della sfera del normativo, che riguarda i comportamenti possibili, viene
comunemente riconosciuta una grande dicotomia, quella tra norme positive e
norme negative, altresì denominate ‘comandi’ e ‘divieti’: ciò che distingue il
comando dal divieto è il comportamento-oggetto, commissivo nel primo caso,
omissivo nel secondo. Esiste poi la dicotomia tra norme dalle quali derivano
obblighi e norme dalle quali non derivano obblighi; le norme che producono
obblighi sono di vario tipo: categoriche, ipotetiche, prammatiche (rientrano in
questo insieme anche le direttive e le raccomandazioni). Le norme che non
producono obblighi sono normalmente rubricate come consigli e preghiere[6].
Di
fronte a questa tipologia di norme, dove si possono collocare le norme deontologiche?
Dall’analisi testuale dei Codici deontologici sembrerebbe che le norme
deontologiche non possiedano un status autonomo, nel senso che:
“la formulazione delle cosiddette “regole deontologiche” si esprime “attraverso prescrizioni comportamentali di volta in volta qualificate come obblighi, impegni, raccomandazioni, doveri; le regole spesso sono formulate alla stregua delle regole del diritto, e quindi identificano una fattispecie, di carattere generale e astratto, e spesso contengono clausole generali, quali la correttezza, la professionalità, la probità, che rinviano a valori condivisi dalla coscienza sociale e in particolare dagli appartenenti alla categoria.”[7]
Non si dimentichi, inoltre, che la natura delle regole deontologiche è principalmente negoziale, nel senso che esse si presentano sempre come “regolamenti” frutto di una negoziazione diretta – si badi bene – tra i soggetti che dovranno seguirle.[8]
Il Preambolo del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense si chiude con queste parole: “Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori”. In questa prospettiva le norme deontologiche si configurano come mezzi per realizzare e tutelare valori, in particolare i valori espressi nei primi due periodi del Preambolo, dove si tratta, rispettivamente, dell’attività e della funzione dell’avvocato.[9] Possiamo pertanto affermare che, lungi da una imperatività categorica (che potrebbe essere suggerita da una certa interpretazione dell’aggettivo “deontologico”), la forma che caratterizza la formulazione delle norme deontologiche è quella di un “imperativo ipotetico”. Esse infatti tendono a indirizzare il comportamento dei soggetti ai quali si applicano in maniera ipotetica, ossia sempre in vista di un fine.
Il problema viene così ad arricchirsi di due nuove dimensioni. La prima è data, appunto, dalla finalità delle norme deontologiche. Il Codice deontologico dei giornalisti afferma all’art. 1:
“Le presenti
norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il
diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa”.[10]
Lasciata da parte la (presunta) capacità delle norme deontologiche di
“contemperare” diritti e libertà, è interessante notare come in questo caso ci
si indirizzi verso fini che sono già inclusi nell’ordinamento giuridico
statale. Su questa linea, le “Norme Preliminari e Generali” del Codice di
Autodisciplina pubblicitaria italiana, che si articolano in cinque punti: il
primo, intitolato “Finalità del Codice”, afferma che “[…] Il Codice
definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi
alle vigenti disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole,
esprimendo il costume cui deve uniformarsi l'attività pubblicitaria,
costituisce la base normativa per l'autodisciplina pubblicitaria.”
La
seconda dimensione che arricchisce il nostro problema riguarda i soggetti ai
quali si applicano le norme deontologiche e come venga in atto il loro obbligo
a conformare ad esse il loro comportamento. Prendiamo nuovamente in esame in Codice
di autodisciplina pubblicitaria, che al capo “b” delle “Norme preliminari e
generali” afferma:
“Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità di cui al punto d).”
E’ evidente che le norme contenute nel Codice sono vincolanti principalmente in base ad una previa accettazione di esse da parte dei soggetti verso i quali le norme si indirizzano: ecco quindi che il concetto di dovere cui tali norme si richiamano non sembra essere totalmente sovrapponibile al concetto di dovere cui si richiamano le norme giuridiche. Le norme deontologiche, infatti, vengono deliberate all’interno di un’associazione, ovvero sono regolamenti predisposti da fonti esterne ai quali però i singoli individui o gli enti si assoggettano volontariamente; esse infine possono anche configurarsi come negoziazioni tra esponenti delle categorie interessate, titolari di interessi conflittuali. L’ambito di applicazione delle norme deontologiche è per un verso “interno” (diretto cioè a regolare la vita interna del gruppo), per un altro “esterno” (diretto cioè a regolare i rapporti tra il membro del gruppo e i soggetti esterni). Le finalità di tali norme variano da codice a codice, ma in ogni caso sono presenti richiami all’accreditamento all’esterno della professionalità e correttezza degli aderenti, a una disciplina interna che dissuada dal tenere comportamenti esterni scorretti, e alla tutela dei terzi con i quali gli aderenti al codice vengano a contatto.[11] In alcuni casi le norme deontologiche anticipano la normazione legislativa, tuttavia spesso i codici deontologici si strutturano avendo come fine una specificazione delle regole dettate dal legislatore (quindi si affiancano alle norme legislative) o una statuizione di regole esclusivamente morale, che tuttavia cercano di essere in armonia con l’ordinamento giuridico vigente.[12]
E’ interessante notare che la specificazione di norme morali viene generalmente giustificata in tutti i tipi di codici di autodisciplina per mezzo di espliciti richiami a principi (non esclusivamente “professionali”) i quali, nella maggioranza dei casi, trovano apposita formulazione nella prima parte dei codici: soffermiamoci quindi a considerare più da vicino le disposizioni di principio contenute nei codici deontologici.
Prendiamo come esempio il Codice, che viene espressamente qualificato con
l’aggettivo ‘etico’, di Carige Assicurazioni S.p.A. Il Codice, nella
sezione iniziale intitolata “Valori e Principi generali”, si apre con una
premessa, articolata in due parti: la prima si intitola “Missione aziendale”
(in questa parte si parla della Società, che viene connotata per mezzo di tre
caratteristiche operative), la seconda “Visione Aziendale” (in questa parte,
invece, si parla di quei valori – specificatamente la reputazione e la credibilità
– che vengono qualificati come “risorsa essenziale” al fine del “conseguimento
della missione aziendale”). Questa la formulazione: “Il Codice Etico è
espressione dei valori e dei principi di comportamento che
Ogni volta in cui troviamo espressioni del tipo “
Il Capo I (intitolato “Principi generali”) del Codice deontologico degli psicologi introduce nuovi aspetti della discussione, poiché inserisce tra i principi l’insieme dei soggetti vincolati dal codice, la conoscenza delle norme in esso contenute e la sanzionabilità di ogni atto ad esso contrario.[15] Successivamente, si trovano altre disposizioni di carattere etico:
“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.” (art. 3)
E ancora “Nell’esercizio
della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi
dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a
religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso
di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza
metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione
ad iniziative lesive degli stessi.” (art. 4)
Attraverso
questi esempi si mostra la molteplicità delle disposizioni di principio
presenti nei codici di autodisciplina, che presentano una formulazione
grammaticale identica a quella dei principi rintracciabili nell’ordinamento
giuridico, con la conseguenza di soffrire dei medesimi problemi logici,
interpretativi e applicativi. Ancor di più, forse, perché tutti i Codici si
presentano formati per la maggior parte da principi e questa “scrittura per
principi” indubbiamente influisce sulla normatività delle regole contenute nei
codici stessi; tuttavia, il problema
della nromatività e della giuridicità dei Codici deontologici è più complesso.
E il primo rilevo da fare è proprio sul terreno della scelta linguistica
operata nella formulazione delle disposizioni “deontologiche”.
Prendiamo
come primo esempio il Codice di autodisciplina delle società quotate in borsa[16]. Il
redattore del Codice, come spesso capita anche al legislatore, sta figurando un
futuro ordine (che attualmente non consta, infatti si richiede la stesura di un
codice, in quanto forma di regolamentazione) che sarà riguardato come stabile
“presente”: per questo viene sempre utilizzata una forma verbale al modo
indicativo, tempo presente. Due sono le cose che colpiscono l’attenzione del
lettore: da una parte l’assenza di strutture sintattiche del tipo “se x, allora
y” (fattispecie – conseguenza giuridica), dall’altra l’assenza di espliciti
operatori deontici, ai quali vengono preferite forme verbale più vaghe e meno
vincolanti. Ciononostante, i principi contenuti nel
Codice presentano un susseguirsi di formulazioni, che indubbiamente vogliono
dirigere e regolare i comportamenti dei soggetti ad esso sottoposti, del tipo:
“È opportuno
evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.”[17];
o ancora:
“Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a
mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento
dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall’emittente per la
gestione interna e la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni.”[18]
La redazione
di Codici giuridici prevede l’uso di un vocabolario, certamente tratto dal
linguaggio “naturale”, ma specifico e preciso; formulazioni come “essere
opportuno” o “essere tenuto” esprimono – anche nella lingua quotidiana – non il
massimo grado di normatività, che siamo abituati a riconoscere nella parola
‘dovere’. Il Codice deontologico dei medici, ad esempio, fa largo uso di questo
termine e in esso figurano diversi doveri del medico espressi con formulazioni
linguistiche che ricordano quelle del linguaggio giuridico. Il Codice
deontologico degli avvocati, ancor più, prevede un esplicito elenco di doveri
(e di diritti, cosa che però in questo momento possiamo trascurare) dove l’uso
dell’operatore deontico ‘dovere’ è continuo: questo fa sì che tali disposizioni
si avvicinino alle formulazioni che si è soliti trovare nei documenti
normativi. L’intero Titolo I del Codice deontologico degli avvocati si
riferisce a “Principi generali” e contiene una serie di articoli che, quasi
alternativamente contengono l’espressione “L’avvocato deve” oppure “E’ dovere
dell’avvocato”. Un esempio: “L’avvocato deve ispirare la propria condotta
all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.”[19] Ciò
che colpisce in alcune di queste formulazioni è il contenuto commissivo di
queste norme: “L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con
lealtà e correttezza.”[20]; “È
dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.”[21]
Una
norma giuridica prescrive un comportamento “preciso”, descrivibile per mezzo di
una fattispecie astratta; in questi casi, però, la norma prescrive, più che
un’azione precisa, una modalità di svolgimento della “attività professionale”.
Queste formulazioni sono principi, dotati di qualificazione assiologia: essi
cioè – sotto la forma di una norma imperativa, che quindi forse in questo caso
non è usata appropriatamente – non fanno latro che fissare dei valori. Sempre
attraverso una forma simile viene talvolta enunciata una norma di seconda
istanza: “L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con
diligenza.”[22] Si trovano similmente
mascherate, seppur in forme così vaghe da risultare inevitabilmente
disposizioni di principio, disposizioni che contemporaneamente qualificano una
fattispecie sia dovere che diritto:
“È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.”[23]
Analogamente, ritroviamo in questa disposizione: “Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.”[24] In questo caso il contenuto della norma è la conservazione e la difesa di quello che normalmente è considerato un diritto: l’indipendenza e la libertà personale. E’ interessante notare, inoltre, la presenza di norme che prescrivono di conformare il proprio comportamento a quello che è prescritto dalle leggi vigenti. La funzione e l’efficacia di una simile norma in un Codice deontologico (gerarchicamente inferiore alle leggi vigenti) risulta nulla:
“L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.”[25] Tra le varie disposizioni deontologiche, non manca una norma permissiva: “È consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.”[26] Si consideri che tutta questa varietà di norme, varietà nella quale non si rintraccia una autonoma norma “deontologica”, si rintraccia nella disposizioni che enunciano “diritti e dovere” rubricati sotto il titolo Principi generali.
La
maggioranza dei Codici deontologici professionali non prevede una esplicita
norma conclusiva: ne sono privi, ad esempio, i Codici deontologici dei
Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa, dei Revisori Contabili, dei
Tributaristi, degli Agronomi, degli Agrotecnici, degli Attuari e dei Biologi.
Ciononostante, diversi codici prevedono una esplicita “norma finale”, oppure,
delle più vaghe “disposizioni finali”. Esiste poi un codice deontologico che
qualifica espressamente il suo ultimo articolo come “norma di chiusura”: si
tratta del Codice deontologico degli Avvocati. Il Titolo V del Codice
Deontologico Forense è infatti intitolato “Disposizione finale” e contiene un
solo articolo, l’art. 60, il quale dispone una “norme di chiusura”:
“Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.”
Questa
disposizione è molto interessante, perché richiama le nozioni di ‘principio’
mettendola in relazione con le “norme deontologiche”, che qui paiono
dissolversi completamente[27]: se
l’applicazione dei principi non è limitata dalle disposizioni del codice, quale
certezza può avere quest’ultimo? Analogamente, la norme finale del Codice
deontologico dei Consulenti del lavoro afferma: “Le specifiche previsioni del
presente Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione e non
impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di altri comportamenti
in contrasto con i principi generali esposti o comunque lesivi del prestigio e
del decoro della professione.” Le disposizioni finali, comunque, non si
occupano esclusivamente dell’applicazione delle norme. Vi sono esempi, come il Codice
degli Assistenti Sociali, nei quali le disposizioni finali si riferiscono
alla conoscenza delle norme deontologiche espresse dal Codice e
sull’aggiornamento professionale (che normalmente vengono enunciate in
disposizioni particolari all’interno dei vari Codici). Nel Codice
deontologico degli Architetti è formulata una simile disposizione (che, si
noti, è presente al contrario in molte “premesse” di Codici deontologici):
“Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione di architetto. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell’Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.”[28] Sicuramente le disposizioni finali dei Codici deontologici ne sono la parte meno omogenea, poiché ogni codice propone differenti tipi di disposizioni. Quando non si tratta di dichiarare l’entrata in vigore del documento, generalmente si cercano di dare indicazioni sull’applicazione delle norme deontologiche; la validità di tali disposizioni, però, non si può che misurare rintracciando nelle decisioni degli organi giudiziari degli espliciti rimandi ai Codici.
In
conclusione, i problemi suscitati dai Codici deontologici non possono essere
esauriti da considerazioni si carattere formale, relative alla struttura del
loro linguaggio normativo:
“I codici deontologici costituiscono un fenomeno da considerare con attenzione, ma non con pregiudiziale favore: si debbono esaminare nella sostanza, altre che nella forma, nelle loro finalità espresse e in quelle inespresse, nella loro efficacia concreta, nella loro conformità ai valori che sorreggono la comunità, piuttosto che non nella difesa di interessi di categoria o corporativi.”[29]
Questo tuttavia non significa che i soli problemi suscitati dai Codici deontologici siano di carattere sostanziale. Dall’analisi fin qui condotta risulta che nelle formulazioni linguistiche scelte per redigere i Codici si sia cercato, nella maggior parte dei casi, di avvicinarsi al linguaggio utilizzato nei documenti normativi del Diritto. Ciò avviene non solo nelle modalità di stesura del testo, ma anche nella costruzione sintattica e nella scelta dei termini delle disposizioni. Abbiamo osservato come preponderante sia la presenza di “Principi”, sotto i quali sono rubricate diverse norme, che nella maggior parte dei casi statuiscono valori di riferimento. Un’analisi delle disposizioni contenute nei Codici ha fatto emergere come all’ombra di ‘princìpi’ le norme deontologiche rivelino un insieme di altre nome che si ritrovano (seppur non in modo esclusivo) anche nel linguaggio giuridico. Quando tuttavia queste norme si propongono di regolare i comportamenti dei consociati ai quali un Codice deontologico si rivolge, magari attraverso la specificazione di fattispecie più dettagliate, sorgono evidenti problemi di giuridicità. Questo perché nella maggior parte dei casi non si indica quale conseguenza giuridica seguirà a quella fattispecie; inoltre, quando tale conseguenza potrebbe essere una sanzione, risulta difficile stabilire quali azioni, alla luce di applicazioni ignote di principi generali, costituirebbero fattispecie sanzionalibili. Per comprendere meglio la natura dei Codici deontologici occorrerebbe dunque chiedersi: quanta copertura legislativa possiedano tali documenti e donde provenga la loro capacità sanzionatoria, quali siano, affianco a questa capacità, gli altri mezzi che rendono efficace la regolamentazione delle interazioni del gruppo umano cui il Codice si riferisce[30] e, infine, quali siano i fini che tale regolamentazione persegue (considerandone la coerenza con i principi enunciati dai Codici stessi).
[1] Art.
2 “Potestà disciplinare – Sanzioni”: L'inosservanza dei precetti,
degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica
e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto
esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari
previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
[2] L’avviso “Non calpestare
l’erba” in un parco pubblico esprime una norma di divieto. Se diciamo “Non
uscire senza ombrello” a una persona che si appresta a uscire mentre fuori sta
piovendo, stiamo affermando una regola tecnica (Se non vuoi bagnarti, predi
l’ombrello) che deriva dalla massima di esperienza per la quale “La pioggia
bagna e l’ombrello ripara dalla pioggia”. Le massime di esperienza sono frutto
di un’osservazione prolungata di rapporti di causa-effetto: sostituendo al
rapporto causa-effetto quello mezzo-fine (dove la causa è il mezzo e l’effetto
è il fine) si ottiene una regola tecnica.
[3] “La sfera della normatività
non coincide con quella della normalità anche se la produzione di atti o
fatti normativi tende a, ed ha la funzione di, dar vita a comportamenti
normali”, cfr. N. Bobbio, Contributi ad un dizionario giuridico,
Giappichelli, Torino, 1994, pag. 179; corsivi miei.
[4] Porre questa domanda indica
che ci si sta ponendo in un’ottica “pragmatica”, che comunque non esclude –
anzi incorpora – i piani della sintassi e della semantica del linguaggio. Le
funzioni dichiarative e prescrittive, infatti, non si evidenziano solo sul
piano della pragmatica: da un punto di vista semantico la distinzione tra
asserzioni e prescrizioni si configura come distinzione tra “verità” e
“validità” di una proposizione. Rispetto ala dimensione sintattica, invece, le
prescrizioni non hanno uno status specifico. Non bisogna dimenticare che una
stessa proposizione può avere due funzioni diverse, ma la stessa funzione può
essere espressa in forme linguistiche diverse: è evidente in questi casi
l’importanza del contesto.
[5] E’ da questo che prende le
mosse la teoria hartiana, per la quale una cosa è sentirsi obbligati una cosa è
avere un obbligo.
[6] Fino ad ora abbiamo parlato di norme che appartengono all’insiemi dei comandi (e divieti). Vi sono poi altri tipi di norme: norme permissive, attributive,costitutive, di seconda istanza.
[7] G. Alpa, Autodisciplina e codice di condotta, in P. Zatti (a cura di), Le fonti di autodisciplina, CEDAM, Padova, 1996, pag. 8.
[8] Cfr. F. Criscuolo, L’autodisciplina
(Autonomia privata e sistema delle fonti), ESI, Napoli, 2000; pag. 99: “L’insorgenza
di un fenomeno autodisciplinare coincide, pertanto, con la nascita di un’organizzazione nel
contesto della quale i soggetti formulano ed impongono norme di condotta alle
quali si atterranno nei loro comportamenti e nelle loro attività, e creano gli
strumenti di controllo necessari ad assicurarne l’attuazione.”
[9] L’attività dell’avvocato è
esercitata (in piena libertà, autonomia ed indipendenza) in vista di un fine:
la tutela dei diritti e degli interessi della persona. Tale attività, inoltre,
assicura “la conoscenza delle leggi” e in tal modo contribuisce “all’attuazione
dell’ordinamento per i fini della giustizia”. L’esercizio della funzione
dell’avvocato comprende tre azioni: vigilare, garantire e assicurare.
L’avvocato “vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione,
nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario”, “garantisce il diritto alla libertà e sicurezza
e l’inviolabilità della difesa” ed infine, “assicura la regolarità del giudizio
e del contraddittorio”.
[10] Le norme in questione
dovrebbero “contemperare” diritti e libertà che non possono essere esercitati
pienamente e contemporaneamente. Spesso accade che due principi siano in
conflitto. In alcuni casi, quando tutte le fattispecie concrete disciplinate
dal primo principio sono disciplinate in modo incompatibile anche dal secondo,
il conflitto è necessario; in generale, però, sono pochi i casi in cui due
principi appaiono configgenti ad una interpretazione “in astratto”. Capita più
spesso che due principi siano in conflitto quando applicati al caso concreto:
il conflitto, cioè, è contingente perché solo alcune fattispecie concrete
ricadono nel campo di applicazione di due principi simultaneamente, principi
con conseguenze giuridiche incompatibili.
[11] “Il loro contenuto concerne
di volta in volta il conflitto di interessi con il terzo, normalmente il
“cliente”, gli onorari e le spese, i rapporti tra concorrenti, l’indipendenza e
la dignità dell’attività svolta, il segreto professionale, le condizioni
contrattuali, i procedimenti disciplinari, etc.” G. Alpa, op. cit., pag.
9.
[12] Talvolta le norme deontologiche tendono invece a sostituirsi all’intervento legislativo, non ritenendo – come abbiamo visto – che esso sia il mezzo più idoneo a regolare le situazione che esse prendono in oggetto.
[13] Questo Codice Etico inoltre
specifica espressamente la propria armonia con il Codice comportamentale in
vigore per
“Questo Codice è volto ad assicurare che tutte le
attività della Società assicuratrice siano svolte nell’osservanza della Legge,
con onestà, integrità, correttezza e buona fede…”
Si aggiunge poco dopo che: “Comportamenti contrari
ai principi ed alle regole di comportamento espressi nel Codice Etico
costituiscono violazione degli obblighi contrattualmente assunti da coloro che
a qualunque titolo collaborano con la società assicuratrice e verranno,
pertanto, sanzionati dai competenti Organi o Funzionari Aziendali.”
[14] In forza dell’art. 21 della
Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o
censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere di
cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie
su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni,
costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito
dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si
differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal
trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su
questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi
17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.
[15]
Art. 1: Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti
gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro
conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare.
Art. 2: L’inosservanza
dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od
omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio
della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°,
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal
Regolamento disciplinare.
[16] Dopo un “Principio
introduttivo” il Codice presenta dodici titoli: Ruolo del consiglio di
amministrazione; Composizione del consiglio di amministrazione; Amministratori
indipendenti; Trattamento delle informazioni societarie; Istituzione e
funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione; Nomina
degli amministratori; Remunerazione degli amministratori; Sistema di controllo
interno; Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate;
Sindaci; Rapporti con gli azionisti; Sistemi di amministrazione e controllo
dualistico e monastico. Si noti che per ciascun Titolo le disposizioni sono
prima presentate come “Principi”, per poi essere specificate come “Criteri
applicativi”.
[17] Secondo principio del Titolo 2.
[18] Primo principio del Titolo 4.
[19] Art. 5: Doveri di probità, dignità e decoro.
[20] Art. 6: Doveri di lealtà e correttezza.
[21] Art. 7: Dovere di fedeltà.
[22] Art. 8: Dovere di diligenza.
[23] Art. 9: Dovere di segretezza e riservatezza.
[24] Art. 10: Dovere di indipendenza.
[25] Art. 11: Dovere di difesa.
[26] Art.
17: Informazioni sull’esercizio professionale.
[27] Sempre che non si voglia ribaltare la questione e identificare tali norma con i principi stessi. Ma allora verrebbe da chiedersi quale utilità vi sia nell’usare la dicitura “norme deontologiche” al posto dei già noti ‘principi’.
[28] I due articoli successivi dispongono l’ambito di applicazione e l’entrata in vigore del Codice stesso.
Art. 61: Le presenti nome sono comuni a tutti gli
architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in
Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare.
In conformità a quanto previsto dall’art. 42 del
R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537 i singoli Ordini professionali possono integrare,
acquisito il parere favorevole del C.N.A., con un proprio regolamento, le
presenti norme.
Art. 62: Le presenti norme sostituiscono quelle
attualmente in vigore, vengono pubblicate sull’organo ufficiale della categoria
“L’Architetto” e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il
Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici
Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.
Esse entrano in vigore dal 1° gennaio 1994.
[29] G. Alpa, “Autodisciplina e
codice di condotta”, in P. Zatti (a cura di), Le fonti di autodisciplina,
CEDAM, Padova, 1996; pag. 12.
[30] A questo si connettono altri due problemi: la volontarietà con la quale i singoli decidono di conformarsi alle direttive contenute in un Codice deontologico e la coerenza tra gli scopi che un Codice deontologico si propone di perseguire (in un certo senso i suoi principi assiologici) e i valori dell’ordinamento giuridico della comunità cui il Codice appartiene.