AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI E
CODICI DI COMPORTAMENTO
Rossana Brandolin
1. Introduzione
1.1 Le Autorità amministrative indipendenti
Le
Autorità amministrative indipendenti possono essere definite come enti od
organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzati
da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, dalla mancanza di
controlli e di soggezione al potere di direttiva dell’esecutivo ed aventi la
funzione di vigilare sul corretto funzionamento e sul rispetto delle regole
della concorrenza in campi socialmente rilevanti, come quello delle
comunicazioni, delle assicurazioni, del sistema creditizio e finanziario, dei
servizi di pubblica utilità.
Posta
questa definizione di carattere generale, occorre peraltro tener presente che
appare molto problematico considerare le Autorità amministrative indipendenti
come una figura unitaria[1].
Per
giustificarne la creazione si sono volta a volta invocati il rilievo e la
complessità di alcune discipline, l’insufficienza degli schemi organizzativi
dell’amministrazione tradizionale e, soprattutto, la necessità di creare un
organismo capace di assumere una posizione di terzietà rispetto agli interessi
coinvolti[2].
Come
detto, tali soggetti si caratterizzano, infatti, per la ragione che la loro
collocazione istituzionale e la peculiare struttura organizzativa li rende
sufficientemente autonomi ed imparziali.
E ciò
consente loro di vigilare e regolare alcuni settori della vita sociale nei
quali si confrontano diritti ugualmente bisognosi di tutela.
Le
Autorità amministrative indipendenti, in tutti gli ordinamenti in cui sono
presenti con le stesse caratteristiche di quelle operanti in Italia, trovano
giustificazione nella natura degli interessi loro affidati, che corrispondono
ai bisogni primari della collettività, meritevoli di particolari forme di
protezione.
La
natura degli interessi tutelati costituisce quindi la fonte di legittimazione
di tali Autorità e la ragione che ne giustifica la sottrazione alla
tradizionale conformazione della pubblica amministrazione.
Pertanto,
volendo riconoscere alle Autorità indipendenti carattere di Autorità
amministrative, la loro presenza non costituisce una incrinatura dell’ordine
costituzionale, atteso che dalla stessa Carta costituzionale è possibile
desumere l’esistenza di valori e di diritti (come la tutela del risparmio, la
libertà di iniziativa economica, il diritto all’informazione, la tutela della
dignità della persona umana e della privacy) che ricevono una tutela
incondizionata, e che sono perciò sottratti alla sfera di azione
dell’esecutivo.
Da un
esame complessivo della situazione delle Autorità amministrative indipendenti
in Italia si rileva che esse traggono chiara legittimazione dall’essere
preposte, con pienezza di compiti e poteri, a settori c.d. “sensibili” in
quanto attinenti a diritti fondamentali della persona che assurgono a valori
costituzionali.
Inoltre,
come è stato rilevato da parte di molti studiosi, l’ordinamento giuridico
italiano e quello comunitario, in questi ultimi anni, hanno fatto emergere,
accanto ai poteri tradizionali, una funzione nuova, quella di garanzia, dando
luogo, in tal modo, ai cosiddetti poteri garanti.
In
altre parole, il sistema giuridico ha espresso l’esigenza di configurare, per
alcuni diritti fondamentali della persona (come la libertà di manifestazione
del pensiero, la libertà di iniziativa economica, lo spazio di libertà
dell’individuo come diritto alla privacy) una forma rafforzata di tutela e di
vigilanza, affidata ad organismi indipendenti.
Posta
questa caratteristica comune, occorre peraltro ribadire che le differenze fra i
vari “garanti” che costellano il panorama legislativo italiano sono molte.
Solo
alcuni, infatti, hanno il compito di immediata tutela di diritti
costituzionali, mentre altri si limitano ad avere poteri di regolazione e
controllo di un singolo settore, specie con riguardo agli aspetti economici.
E
solo alcuni hanno, di conseguenza, un sufficiente grado di indipendenza dal
Governo, nonché adeguati poteri per la risoluzione dei contrasti fra i soggetti
tutelati, generalmente attraverso procedure paragiurisdizionali capaci di
assicurare il contraddittorio tra le parti.
La
costituzione per legge di Autorità indipendenti nel nostro ordinamento è
avvenuta in momenti e con motivazioni differenti:
1) dapprima con l’istituzione della CONSOB
(legge n. 214/1974) e dell’ISVAP (legge n. 576/1982) si rispondeva ad
esigenze settoriali di controllo pubblico delle attività private in una fase di
espansione e di integrazione dei mercati;
2) nell’ottica di una armonizzazione
delle normative europee nel settore dell’economia, sono stati istituiti il Garante
dell’Editoria (legge n. 416/1981, poi Garante per la radiodiffusione ed
editoria con la legge n. 223/1990) e
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990);
3) a partire dagli anni ’90 vi è stato
un ulteriore sviluppo di tali organismi: la Commissione di garanzia sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 149/1990), la Commissione
di Vigilanza sui fondi pensione (d.lg. n. 124/1993), l’Autorità per la
vigilanza nei lavori pubblici (legge n. 109/1994, poi Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il
d.lgs. n. 163/2006), l’Autorità per i servizi di pubblica utilità – l’Autorità
garante per l’energia elettrica ed il gas (legge n. 481/1995), il Garante
per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996), l’Autorità
garante delle comunicazioni (legge n. 249/1997 cui sono state trasferite le
funzioni del Garante dell’Editoria).
In
relazione al ruolo così rilevante svolto dalle Autorità indipendenti, quale
quello sopra descritto, trova fondamento l’attribuzione di un significativo
potere normativo alle medesime, il quale ha sensibili riflessi anche sul
sistema delle fonti.
Con
l’esercizio dell’attività normativa regolamentare, le Autorità sono legittimate
ad adottare:
a) i regolamenti di auto-organizzazione
necessari a garantire la loro indipendenza dall’esecutivo (trattasi, comunque,
di regolamenti aventi perlopiù rilevanza interna, in quanto i loro organi
esterni sono previsti e regolati dalle leggi istitutive a carattere generale);
b) i regolamenti aventi rilievo esterno,
che fissano le c.d. regole di settore, alla cui osservanza sono tenuti gli
operatori pubblici e privati, individuali e collettivi che operano nel settore
stesso.
L’ampiezza
della potestà regolamentare va rapportata, poi, al tipo specifico di funzioni
assegnate a ciascuna istituzione.
Il
procedimento di formazione dei regolamenti ad efficacia esterna deve attenersi
ad un nucleo di principi essenziali, forniti in via generale dalla legge n.
241/1990; ciò, ad esempio, per quanto concerne le modalità di informazione, di
audizione, di partecipazione dei soggetti destinatari dei precetti
regolamentari.
Un
ulteriore aspetto è il compito – allo stato attuale previsto per l’Autorità
garante della privacy, ma suscettibile di estensione ad altri settori - di
promuovere la formazione di regole da parte di categorie interessate alla
elaborazione di codici di deontologia e di buona condotta.
In
tal caso, essa esercita una funzione promozionale rispetto ad una fonte
normativa (quale l’autoregolamentazione) prescelta come competente, al fine di
evitare una disciplina di tipo autoritativo in materie particolarmente delicate
per un sistema democratico.
1.2 Autorità amministrative indipendenti e codici etici
Poste
queste premesse di carattere generale sulle Autorità indipendenti, può essere
ora affrontato più specificamente l’oggetto del presente contributo.
Esso
consiste, essenzialmente, nello studio e nell’analisi del modo in cui le
Autorità amministrative indipendenti intervengono sui codici di comportamento.
A tal
proposito, significativo appare il ruolo sostanzialmente normativo svolto da
un’Autorità indipendente nella partecipazione al procedimento di formazione di
norme di autodisciplina da parte di categorie interessate: tale, in specie, il
ruolo svolto dal Garante per la tutela dei dati personali nella sollecitazione
e nella formazione dei codici di deontologia.
La
legge, infatti, prevede per il Garante il compito di “promuovere nell’ambito
delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, di verificarne la conformità alla legge ed ai
regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione ed il rispetto”.
L’intervento
delle Autorità amministrative indipendenti nel settore dei codici di
comportamento avviene, da un lato, su un fronte, per così dire, “esterno”, in
particolare sulla base delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e
consistente, essenzialmente, nel ruolo svolto dal Garante per la protezione dei
dati personali nella formazione dei codici medesimi; dall’altro, su un fronte
“interno”, mediante l’adozione, da parte di ciascuna Autorità indipendente, di
propri codici etici.
L’espressione
“codici di comportamento”, pertanto, ricomprende sia i codici
deontologici (fronte “esterno”), sia i codici etici propri di
ciascuna Autorità (fronte “interno”).
1.3 I Garanti quali produttori di
norme giuridiche
L’intervento
dei Garanti nell’ambito dei codici di comportamento può essere ricompreso nel
più generale fenomeno dei poteri normativi delle Autorità indipendenti.
L’aver
attribuito un significativo potere normativo ad alcune Autorità indipendenti,
soprattutto alle Autorità di regolazione, può essere considerato sintomo di un
più generale mutamento di rotta dell’ordinamento verso una maggiore e più
qualificata attenzione agli interessi di settore.
Infatti,
l’aver conferito funzioni normative ad istituzioni a connotazione tecnica non
direttamente derivate (se si eccettua la nomina dei vertici, non revocabili)
dalle istituzioni rappresentative e rispetto a queste “neutrali” ed
indipendenti comporta un trasferimento dei compiti decisionali di tutela di
interessi pubblici dal circuito politico ad Autorità in grado di aggregare
“preferenze” di categorie di interessi e di adottare soluzioni di carattere
tecnico giuridico.
Come
vedremo, peraltro, non tutte le norme deontologiche possono essere considerate
vere e proprie norme giuridiche.
In particolare,
sul rango da attribuire alle norme di comportamento la dottrina appare tuttora
divisa.
Alcuni
autori[3]
considerano le norme de quibus quale normazione secondaria speciale,
il cui fondamento è sempre contenuto in una legge generale, ma che non può
essere relegata al solo rango di normativa tecnica proprio perché, in realtà,
alla base è sottesa una “scelta” non esclusivamente inerente, o non solamente
fondata su dati tecnici.
Altri
autori, invece, concludono per un’interpretazione para-primaria delle
disposizioni contenute nei codici in esame, in particolare per quelle contenute
nel D.lgs. n. 196/2003.
A mio
parere, stante l’allegazione dei codici
deontologici al Codice privacy - decreto legislativo e, dunque, fonte primaria
-, essi stessi possono essere considerati una fonte primaria, costituendo,
quindi, un’importante fonte del diritto che va ad integrare la normativa
vigente nelle materie da essi considerate; non altrettanto, invece, secondo me può
dirsi per i codici etici, i quali, viceversa, mi appaiono più propriamente come
una sorta di “normativa interna” delle singole Autorità.
Occorre
altresì rilevare come le caratteristiche di tale normazione variano da Autorità
ad Autorità, assumendo anche una diversa veste formale.
Il
legislatore, inoltre, adotta formule vaghe, enucleando dei principi a contenuto
indicativo “rapportati a fattispecie non pienamente individuate” e lasciando,
spesso, ampio spazio alla normativa secondaria che si estende in ambiti non
legificati.
Dalle
considerazioni appena svolte emerge, dunque, come l’ingresso ed il progressivo
potenziamento del fenomeno delle Autorità indipendenti nel nostro ordinamento
abbia sensibili riflessi anche sul sistema delle fonti, atteso che, come detto,
ad alcune di esse la legge attribuisce un significativo potere normativo.
Del
resto, è interessante notare come, da una concezione di legge generale ed
astratta di tradizione liberale ottocentesca e dalla legislazione a carattere
provvedimentale tipica dello Stato di diritto interventista si stia delineando
una tendenza all’espansione di normazioni settoriali frutto di un ordinamento
policentrico e pluralista che pone al centro sia i valori della persona - come
nel caso della tutela dei dati personali - sia, soprattutto in materie
economiche, gli interessi delle formazioni sociali e dei cittadini anche come
utenti e consumatori.
L’ipertrofia
del fenomeno legislativo, di cui da tempo ci si lamenta, viene così contrastata
con la tendenza dell’ordinamento alla moltiplicazione delle fonti di
regolazione che, se potrebbe portare a fenomeni di sovrapposizione e di
“intreccio”, è sicuramente caratterizzata da un’estrema specializzazione della
normativa, frutto di una mediazione non politica ma di una mediazione di
interessi organizzati e che necessita di una sicura competenza tecnica nella
fase elaborativa ed interpretativa.
2. Il fronte “esterno”: il Codice
privacy
L’intervento
“esterno” delle Autorità indipendenti nell’ambito dei codici deontologici si
manifesta essenzialmente nel ruolo svolto dal Garante per la protezione dei
dati personali nella formazione dei codici medesimi.
Per
l’analisi del profilo in esame occorre, dunque, far riferimento soprattutto
alla disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati
personali, anche noto come “Codice privacy” (D.lgs. n. 196/2003), nel quale
sono presenti numerose disposizioni in materia di Codici di deontologia e di
buona condotta, nonché un intero titolo dedicato al Garante per la protezione
dei dati personali.
L’art.
12, in particolare, prevede per il Garante il compito di “promuovere
nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, di verificarne la conformità alla legge ed ai regolamenti anche
attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a
garantirne la diffusione ed il rispetto”.
Si dà
impulso, così, ad una produzione normativa proveniente dagli interessati,
un’autodisciplina promossa e controllata da un’Autorità indipendente (il
Garante per la protezione dei dati personali) e che si configura sempre come
espressione di autonomia delle categorie interessate, ma alle quali è la legge
ad attribuire o riconoscere potestà di carattere normativo.
La
legge, quindi, opera un rinvio sulla produzione alle norme dei codici di
autodisciplina per il perseguimento di finalità pubbliche, ma prestando
attenzione alle esigenze delle categorie interessate.
Peraltro,
alcuni autori hanno messo in evidenza come, nel prescriverne la promozione e la
loro verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti da parte del Garante,
si rischia di comprimere questa potestà normativa, venendo a configurarsi così
una fonte non mera espressione di autodisciplina dei privati a rilievo
pubblicistico, posta in essere da e per gli operatori del settore e, quindi,
vincolante solo per gli stessi.
L’ordinamento
statale, infatti, impone la tutela di diritti della persona (privacy sotto
l’aspetto della riservatezza dei dati personali identificabili), lasciando agli
organismi esponenziali degli interessi la predisposizione delle regole di comportamento
degli operatori al fine di soddisfare tale tutela, ma sotto il controllo
dell’Autorità garante.
Lo
Stato, pertanto, non solo non ignora ciò che, altrimenti, potrebbe essere
definito un ordinamento privato (in quanto espressione di autonomia lato
sensu dei privati), ma ne prevede la necessaria istituzione ed
applicazione, proprio per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.
Da
quanto detto, emerge, pertanto, come le norme di comportamento di cui ci si
occupa possano essere considerate come una sorta di “co-regolazione”, nel senso
che, in esse, interagiscono la legge (che prevede la loro adozione da parte di
ciascuna Autorità), i codici deontologici (che le contengono) ed i soggetti
privati (che partecipano alla loro formazione in veste di categorie
interessate).
Anche
da ciò deriva la problematicità di cui si è detto in ordine alla loro
collocazione nell’ambito delle fonti del diritto.
2.1 Le procedure di adozione dei
codici di deontologia
Preliminarmente,
appare utile analizzare le procedure attraverso cui si giunge all’approvazione
di un codice di deontologia, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 sopra
menzionato.
Il
primo atto della procedura de qua è affidato proprio al Garante, il
quale è chiamato a dare avvio a tale processo attraverso la “promozione” del
codice.
Salvo
alcuni casi in cui il legislatore ha voluto vincolare in modo particolare
l’Autorità, di regola questa si trova a decidere non solo il momento in cui
avviare tale procedura, ma anche - e soprattutto - l’oggetto del codice.
La
discrezionalità del Garante, dunque, si esplica non solo in ordine alla scelta
di dotare o non dotare un determinato settore di un codice, ma anche con
riferimento alla definizione dei confini di ciascuno dei codici che,
eventualmente in modo congiunto, possono regolare un dato ambito di attività.
Poiché,
infatti, come vedremo, nella procedura di adozione sono coinvolti i soggetti a
vario titolo interessati, è chiaro che la scelta - operata attraverso
l’ampliamento o la riduzione dell’ambito di operatività - di far partecipare o
escludere dall’elaborazione del codice determinate istanze, finisce per
riflettersi poi sul contenuto ultimo delle disposizioni deontologiche.
Peraltro,
occorre fin da subito sottolineare come la “discrezionalità” del Garante
nell’ambito della formazione dei codici non sia totale, in quanto questi è
tenuto pur sempre a rispettare un “contenuto minimo” dei codici stessi, il
quale è predeterminato dalla legge.
Il
primo comma dell’art. 12 in esame, infatti, stabilisce che la promozione dei
codici di deontologia ad opera del Garante debba avvenire “nell’osservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali”.
Finora
la promozione dei codici de quibus è avvenuta attraverso provvedimenti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, mediante i quali il Garante, dopo aver
individuato l’oggetto dei singoli codici, invitava “tutti i soggetti pubblici e
privati, aventi titolo a partecipare all’adozione dei medesimi codici” a darne
comunicazione al Garante stesso[4].
Tale
procedura offre, naturalmente, la massima trasparenza e consente a tutti i
soggetti potenzialmente interessati di manifestare la volontà di prendere parte
all’elaborazione del Codice.
Peraltro,
poiché non sempre i soggetti interessati vengono effettivamente a conoscenza di
tale provvedimento in tempo utile per inviare la comunicazione al Garante e
poiché, viceversa, alcuni soggetti non sufficientemente legittimati si
candidano comunque per partecipare alle procedure di adozione, tale fase non è
comunque sufficiente a definire l’insieme dei soggetti che partecipano alla
redazione del codice.
Dopo
che i soggetti hanno inviato la propria disponibilità / volontà di prendere
parte alla redazione del Codice, il Garante deve verificare la loro
rappresentatività nell’ambito del settore che si intende regolamentare.
È
questa una fase molto delicata e difficile, soprattutto laddove non esistono
organi esponenziali di una determinata categoria o questa sia di per sé
difficilmente individuabile nei suoi confini.
Atteso
che, come detto, non sempre la platea dei soggetti che manifestano la volontà
di partecipare all’elaborazione del codice assicura la presenza dei soggetti
realmente legittimati per tale attività, si ritiene che durante questa fase di
valutazione rimanga in capo al Garante la possibilità di invitare nuovi
soggetti, anche fra coloro che inizialmente non hanno risposto.
A
tale proposito, si pone, peraltro, il problema di valutare come possa inserirsi
tale fase di ulteriore invito a nuovi soggetti nell’ambito di procedimenti
aperti con atti che fissavano una scadenza per la manifestazione della propria
volontà. Al riguardo, si ritiene in ogni caso auspicabile che il Garante
dichiari, fin dall’inizio della procedura, la volontà di lasciarsi aperta tale
possibilità, indicando anche i criteri e le modalità attraverso cui intende
compiere le successive fasi procedurali.
Una
volta effettuate le predette verifiche e valutazioni, è possibile dare avvio
alla discussione per l’effettiva redazione delle disposizioni deontologiche.
Anche
in questo caso, soprattutto laddove i soggetti coinvolti siano numerosi ed
eterogenei tra loro, diventa determinante il ruolo del Garante, che nei fatti è
chiamato a dare non solamente un supporto logistico per tali attività di
elaborazione, ma soprattutto ad affiancare i soggetti coinvolti al fine di
evidenziare i vincoli di volta in volta posti dalla normativa sui dati
personali con riferimento alla redazione delle diverse disposizioni
deontologiche.
Con
riferimento alla partecipazione dei diversi soggetti alla predisposizione del
codice, è utile altresì ricordare che il primo comma dell’art. 12 in esame
prevede che il Garante verifichi la conformità delle disposizioni di
deontologia e buona condotta alle leggi ed ai regolamenti “anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati”.
Tale
ultimo riferimento - che è possibile far risalire alla direttiva n. 95/46/CE
(c.d. direttiva madre) - assume particolare importanza, atteso che la
previsione del formarsi di una sorta di contraddittorio tra coloro che
utilizzano i dati e le persone cui le informazioni si riferiscono rappresenta
una fondamentale garanzia del fatto che le disposizioni dei codici non
finiscano per ledere i diritti di questi ultimi.
È
infatti certamente vero che il controllo del Garante costituisce di per sé una
garanzia in questa direzione, dovendo l’Autorità proprio contemperare le
diverse esigenze ed i differenti diritti coinvolti, provvedendo a tutelare le
libertà fondamentali implicate nel trattamento dei dati.
Tuttavia,
soprattutto nella disciplina di alcuni settori, ed in particolare per trattamenti
legati ad attività ad alto contenuto tecnico, è chiaro che l’assenza di un
contraddittorio quale quello indicato potrebbe privare il Garante di un
indispensabile supporto nella valutazione delle disposizioni, rischiando di
portare a bilanciamenti non sufficientemente adeguati.
Al
riguardo, però, si deve rilevare che, anche in assenza di una specifica
previsione in tal senso, l’Autorità avrebbe potuto valersi comunque dei suoi
poteri ordinari, i quali le consentono di raccogliere informazioni e di sentire
le persone interessate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei
compiti affidatile.
Occorre
ancora rilevare come la disposizione in commento sembri scandire con nettezza
le diverse fasi della promozione del codice, del vaglio in ordine alla rappresentatività
dei soggetti ammessi alla redazione, della successiva stesura delle
disposizioni ed, infine, del controllo definitivo del Garante, da effettuarsi
anche attraverso l’esame dei contributi degli interessati.
Peraltro,
nella realtà, tutti i passaggi successivi alla prima promozione del codice
finiscono in parte per sovrapporsi fra loro.
Infatti,
anche per le modalità concrete con cui si arriva alla predisposizione del
codice, nei fatti si instaura un dialogo fra i soggetti chiamati ad adottare in
prima istanza il codice ed il Garante, il quale deve darne una valutazione
finale.
Ciò
in modo da giungere ad una stesura per molti versi concordata delle
disposizioni e da evitare così un inutile rinvio al mittente dei testi
ogniqualvolta il Garante individui elementi di non conformità rispetto alle
leggi ed ai regolamenti.
Analogamente,
è più produttivo che le osservazioni dei soggetti interessati siano prese in
considerazione durante la fase di elaborazione del codice e non solamente dopo
la presentazione di un progetto formale.
Tutto
questo, naturalmente, a meno che non insorgano divergenze particolarmente
accentuate fra i soggetti chiamati ad elaborare il codice o fra alcuni di essi
ed il Garante, rendendo meno fluidi tali scambi di vedute.
Una
volta giunti alla predisposizione di un testo che il Garante considera conforme
alle leggi ed ai regolamenti[5], i codici sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale e riportati nell’Allegato A) del Codice privacy.
A tal
proposito appare utile rilevare che in linea generale, salvo specifiche
previsioni in senso difforme, deve ritenersi che l’entrata in vigore dei codici
debba essere legata alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non
all’inserimento nel Codice privacy[6].
I
predetti adempimenti sono finalizzati, come detto, a garantire la più larga
conoscenza fra i soggetti che sono chiamati a conformarvisi.
La
pubblicazione, pertanto, costituisce anche la prima delle azioni necessarie ad
assicurare la diffusione delle disposizioni deontologiche, secondo quello che è
un altro dei compiti affidati al Garante dall’art. 12 in esame.
Infine,
l’Autorità è chiamata a “garantire il rispetto” dei codici nell’ambito
dei poteri di verifica generale sul rispetto della normativa sui dati nonché di
controllo specifico sui singoli titolari e trattamenti.
Una
delle caratteristiche principali dei codici di deontologia, che per molti versi
giustifica il loro utilizzo in alternativa rispetto ad altre fonti, consiste
nella relativa facilità con la quale si può giungere ad un loro aggiornamento,
sulla base delle modificazioni che si producono sia nell’ordinamento, sia,
soprattutto, nel settore che essi sono chiamati a disciplinare.
È
quindi naturale che, dopo la prima redazione di un codice si manifesti
l’esigenza di modificarne in tutto o in parte i contenuti. Ciò al fine di
evitare che la normativa in materia, di per sé soggetta ad una rapida
obsolescenza, resti indietro rispetto alla continua evoluzione della realtà,
specie quando questa si lega all’incessante sviluppo tecnologico.
Alla
luce delle considerazioni appena svolte, si deve ritenere che il potere del
Garante di promuovere la sottoscrizione di nuovi codici valga anche per quanto
attiene alla loro revisione nel tempo.
L’Autorità,
dunque, quando ritenga che le disposizioni di deontologia e di buona condotta a
suo tempo approvate richiedano di essere aggiornate, può (e deve) farsi
promotrice di una loro modifica.
Ciò,
com’è ovvio, avverrà con le stesse procedure che si sono appena illustrate.
2.2 In particolare: il ruolo del Garante nella
predisposizione dei codici di deontologia
La “discrezionalità”
– nel senso sopra precisato - ed i poteri specifici assegnati al Garante
durante tutto l’iter di adozione e di successiva applicazione dei codici di
deontologia risultano molto accresciuti dopo l’approvazione dell’art. 12 del
D.lgs. n. 196/2003.
Tale
accresciuto potere del Garante, che si concreta anche nella già richiamata
verifica della conformità delle disposizioni di deontologia alle leggi ed ai
regolamenti, è giustificato soprattutto dal rilievo generale di queste fonti,
la cui efficacia giuridica è stata notevolmente ampliata in virtù della
medesima disposizione.
Le
fonti in esame, dunque, richiedevano necessariamente la partecipazione attiva
nella loro predisposizione di un organo incaricato di tutelare tutti gli
interessi coinvolti, non potendosi lasciare esclusivamente alle categorie dei relativi
titolari il compito di “scriversi” le disposizioni che le riguardano,
eventualmente non tenendo in debito conto gli interessi contrapposti delle
altre categorie di soggetti coinvolte.
In
questa stessa logica deve essere letta la previsione secondo cui il Garante,
nel verificare la conformità delle disposizioni deontologiche alla normativa in
materia, può anche esaminare (e quindi suggerire di introdurre nei codici) le
osservazioni pervenute dai diversi soggetti interessati.
Come
si è detto in precedenza, nel quadro delineato dal legislatore, una volta che
l’Autorità abbia deciso di promuovere un codice, è dunque chiamata, dapprima, a
verificare quali soggetti abbiano titolo a partecipare alla sua elaborazione,
facendo riferimento al principio di rappresentatività.
Successivamente,
a fornire un contributo nella fase di redazione del codice, attraverso
osservazioni relative alla conformità dei testi che si vanno elaborando, le
quali tengano conto anche di quelle pervenute da parte dei soggetti
interessati, oltre che degli esiti della verifica di conformità alle leggi ed
ai regolamenti.
Si è
detto, infatti, che la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a cura
dell’Autorità ha come necessario presupposto un’ultima verifica sul complesso
delle disposizioni adottate, potendosi ragionevolmente immaginare che, nel caso
in cui il Garante riscontri delle discordanze rispetto ai limiti posti dalla
normativa generale, possa invitare i soggetti che hanno elaborato le
disposizioni ad introdurre le modifiche ritenute necessarie, pena la mancata
pubblicazione del codice e, quindi, la mancata entrata in vigore dello stesso.
Ciò
anche in quanto, come detto, i codici de quibus devono pur sempre
rispettare quel “contenuto minimo” predeterminato dalla legge.
Peraltro,
i compiti del Garante, lungi dall’esaurirsi con l’entrata in vigore delle
disposizioni deontologiche, continuano anche successivamente, attraverso
un’opera volta sia a garantire la diffusione delle disposizioni (anche mediante
la pubblicazione sul Bollettino o sul sito internet nonché con una sempre
significativa attività di informazione e formazione), sia, soprattutto, ad
assicurarne il rispetto, attraverso i poteri che l’Autorità ha a disposizione
per garantire in generale il rispetto della normativa sui dati.
Si
deve ritenere, inoltre, che il potere del Garante di promuovere la
sottoscrizione di nuovi codici valga, come detto, anche per quanto concerne la
loro revisione nel tempo.
L’Autorità,
pertanto, quando ritenga che le disposizioni richiedano di essere aggiornate,
potrà, nelle stesse forme, farsi portatrice di tale aggiornamento mediante la
modifica delle vecchie disposizioni.
Ed
infatti, una delle ragioni che giustificano e rendono essenziali questo tipo di
codici per la normativa sui dati personali è proprio il fatto che essi possono
essere oggetto di continuo aggiornamento, evitando così che la normativa in
materia resti indietro rispetto alla continua evoluzione della realtà.
Una
parziale riduzione dell’ampia discrezionalità lasciata ai soggetti chiamati a
redigere i codici di deontologia potrebbe essere ravvisata nel riferimento -
già presente nei codici previsti nel 2001 - alle raccomandazioni del Consiglio
d’Europa.
Il
riferimento a quanto elaborato dal Consiglio d’Europa ha caratterizzato fin da
subito la normativa sui dati personali, essendo a tutti chiaro che in un mondo
nel quale gli scambi di persone, beni e servizi portano inevitabilmente anche
ad un crescente flusso di informazioni e dati personali, la disciplina di
questi non può essere lasciata ad un singolo paese, ma richiede una stretta
cooperazione fra gli Stati e gli organismi che, all’interno di questi, si
occupano specificamente della protezione dei dati.
Anche
per tali ragioni, soprattutto a partire dagli anni ’70, all’interno dei più
importanti organismi internazionali è emersa la consapevolezza della necessità
di predisporre un quadro normativo comune al quale gli Stati fossero vincolati,
così da offrire standard uniformi di garanzie.
Occorre
infine rilevare come la creazione di un’apposita Autorità indipendente non sia
frutto di una decisione originale del nostro legislatore, ma trova fondamento
proprio nel diritto comunitario e molte corrispondenze negli altri Stati anche
extraeuropei.
Mentre
la Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108 del 1981[7], pur individuandone alcune funzioni,
non fa un espresso riferimento all’istituzione di un Garante, l’Accordo di
Schengen prevede la creazione di istanze indipendenti per il controllo dei dati
elaborati sulla base di tale intesa.
Ma è
in particolare la direttiva 24 ottobre 1995, n. 46 - la c.d. “direttiva madre”,
da cui è derivata la legge n. 675/1996, a richiedere l’istituzione, nei singoli
Stati membri, di una o più “Autorità di controllo” pienamente indipendenti,
dotate di poteri di natura ispettiva, inibitoria, paragiurisdizionale e
consultiva nel processo di elaborazione normativa secondaria[8].
Una
previsione così esplicita non è usuale per questo tipo di fonti, che, in altri
casi, hanno lasciato gli Stati liberi di scegliere lo strumento istituzionale
attraverso cui dare loro attuazione.
Se
ciò è certamente dovuto alla tendenza del diritto comunitario ad ingerirsi in
misura sempre più penetrante nell’ordinamento degli Stati membri, non si deve
mancare di coglierne la novità ai fini di una corretta valutazione della figura
di questa Autorità.
Da un
lato, infatti, tali disposizioni portano alla definizione - anche riguardo a
questi aspetti organizzativo / istituzionali - di un diritto comune europeo,
che trova poi sostanza negli stretti rapporti di collaborazione fra i diversi
Garanti, sia nell’applicazione della direttiva[9], sia nell’attuazione degli accordi
di Schengen e della convenzione Europol.
Dall’altro,
confermano che, almeno questa volta, la decisione di istituire un Garante non è
il frutto della particolare propensione del nostro legislatore a creare sempre
nuove Autorità amministrative indipendenti.
2.3 I codici deontologici come
fonti normative
Venendo
ora specificamente alla disciplina contenuta nel Codice privacy, in esso
troviamo una serie di disposizioni che evidenziano proprio un deciso
potenziamento dei codici deontologici quali fonte normativa.
Innanzitutto,
l’art. 185 stabilisce che siano riportati nell’Allegato A) del Codice sia i
codici di deontologia e di buona condotta previsti dall’art. 12, commi 1 e 4,
sia quelli promossi, ai sensi degli artt. 25 e 31 della legge n. 675/1996, e
già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di emanazione del Codice
privacy.
La
previsione di allegare i predetti codici al Testo unico sulla protezione dei
dati personali[10] era già contenuta nel D.lgs. n.
467/2001, che rappresenta l’antecedente più immediato del Codice privacy[11].
Peraltro,
in tale caso, ci si riferiva ad alcuni codici specificamente indicati, mentre
con il Codice privacy questa allegazione diviene un elemento comune a tutti i
codici di deontologia.
Ciò
parallelamente alla previsione secondo cui, come vedremo, il rispetto di tutte
queste disposizioni di deontologia è divenuto condizione essenziale per la
liceità e la correttezza del trattamento.
Dalle
considerazioni appena svolte emerge, come detto, un deciso e generalizzato
potenziamento di questo tipo di fonte normativa, divenuta un fondamentale
strumento di completamento ed integrazione della disciplina dei
dati personali, per alcuni aspetti, quasi in sostituzione delle modificazioni e
interazioni prima previste dal sistema i deleghe legislative che si sono
susseguite a partire dalla legge n. 676/1996.
Atteso,
dunque, che i codici deontologici divengono parte dell’ordinamento dello Stato
e sono utilizzati come parametro per valutare la correttezza e liceità dei
trattamenti, appare certamente opportuno che gli stessi siano allegati al
Codice che raccoglie la normativa in materia.
Come
già rilevato, l’allegazione dei codici deontologici al Codice privacy - decreto
legislativo e, dunque, fonte primaria -, la loro funzione “integrativa” della
legge, nonché la previsione in base alla quale la violazione delle norme in
essi contenute costituisce violazione della legge medesima sono tutti elementi
che mi fanno propendere per una loro qualificazione in termini di fonti di
rango primario.
Per
meglio analizzare il modo in cui, progressivamente, i codici di deontologia
sono diventati vere e proprie fonti normative, appare utile premettere qualche
breve cenno sull’evoluzione normativa dei codici de quibus.
A
valorizzare per prima il ruolo dei codici è stata la direttiva n. 46 del 1995,
dalla cui attuazione è scaturita la già menzionata legge n. 675/1996.
La
suddetta direttiva assegnava, infatti, agli Stati membri il compito di
incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta con l’obiettivo di “contribuire,
in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione”.
Pur
dalla vaghezza della formulazione, si può comprendere che a tali fonti veniva
attribuito il limitato obiettivo di “contribuire” all’applicazione della
normativa sulla protezione dei dati e non anche il compito integrativo /
sostitutivo della normativa generale, assunto oggi dai nostri codici.
La
direttiva, inoltre, nell’indicare i soggetti che avrebbero provveduto ad
elaborare i codici, faceva riferimento alle associazioni professionali ed agli
“altri organismi rappresentanti altre categorie”, lasciando intendere
che le loro disposizioni avrebbero avuto applicazione esclusivamente
all’interno delle categorie da essi rappresentate, avendo quindi una valenza
limitata all’interno di esse, senza poter divenire norme dell’ordinamento
generale.
In
tale quadro, si spiega anche il più limitato compito riservato alle Autorità di
controllo nazionali - il nostro Garante per la protezione dei dati - alle quali
i progetti di codice, una volta elaborati, sarebbero dovuti essere sottoposti
al solo fine di valutare la conformità alle disposizioni in materia[12].
È
questo il modello di codice a cui si è ispirata la prima stesura della legge n.
675/1996 sopra citata - con significative differenze per quanto attiene al
codice dei giornalisti -, dove, fra i compiti attribuiti al Garante veniva
annoverato, appunto, quello di promuovere la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell’ambito delle
categorie interessate e nell’osservanza del principio di rappresentatività.
Tuttavia,
già nelle disposizioni del ‘96, grazie alla loro maggiore genericità, era
possibile ravvisare una maggiore portata espansiva di questo tipo di fonti: ad
esempio, l’individuazione degli “organismi rappresentanti” di categorie
lasciava il posto ad un più vago riferimento al principio di rappresentatività,
aprendo la strada a codici riferiti a categorie prive di organi
rappresentativi.
Anche
i compiti del Garante risultano così accresciuti, prevedendosi uno specifico
potere di impulso (rispetto al generico “incoraggiamento”, riservato peraltro
agli Stati e non alle Autorità di controllo) ed un necessario potere di
verifica (mentre la direttiva sembrava prevedere solo come eventuale la
sottoposizione all’autorità di controllo, da parte delle categorie interessate,
dei progetti di codice).
Infine,
veniva già previsto uno specifico mandato a garantirne la diffusione ed il
rispetto.
In
questo quadro assumeva una valenza del tutto specifica il codice deontologico
per i trattamenti realizzati a fini giornalistici, la cui disciplina è stata
oggetto di continue rivisitazioni normative, fino al Codice privacy.
Una
delle caratteristiche di maggior rilievo del codice dei giornalisti era quella
di essere applicabile non solo ai giornalisti iscritti all’albo, ma anche a
tutti i soggetti che realizzano trattamenti diretti alla pubblicazione
occasionale di “articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero” (art. 25,
comma 4 bis, ora trasfuso nell’art. 139).
Le disposizioni
adottate dal Consiglio dell’ordine (il soggetto cui era demandata l’adozione
del codice), pertanto, venivano a spiegare la propria efficacia anche al di
fuori della categoria sottoposta a tale organismo, abbandonando così la valenza
di disposizioni deontologiche in senso tradizionale.
Un
ulteriore, importante passo in avanti si realizza, poi, con i codici relativi
ai dati utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e statistica
(anche questi inseriti nell’Allegato A) del Codice privacy).
Il
rispetto delle disposizioni in essi contenute viene, infatti, espressamente
considerato “condizione essenziale per la liceità dei trattamenti”[13], con un deciso passaggio verso la
natura di fonte del diritto oggettivo, nonostante la sua elaborazione sia in
gran parte rimessa alle categorie interessate (fatto salvo l’intervento del
Garante).
Tutto
ciò viene però in qualche misura compensato dal fatto che lo stesso legislatore
ha provveduto a definire a priori alcuni dei contenuti che i codici avrebbero
dovuto avere, legittimando così preventivamente - e nel contempo limitando - le
scelte lasciate all’autonomia privata[14].
Si
arriva così ai codici previsti dal già citato D.lgs. n. 467/2001: qui le novità
sono date, innanzitutto, dal gran numero e dalla rilevanza dei settori
individuati, fra i quali sono ricompresi codici, quali quello relativi ai
trattamenti effettuati dai fornitori di servizi di comunicazione e informazione
offerti per via telematica, destinati a regolare un insieme estremamente
variegato di trattamenti, in ordine ai quali, inoltre, è difficile individuare
i soggetti rappresentativi degli innumerevoli titolari ed interessi coinvolti[15].
In
secondo luogo, come si è visto, è in tale sede che si è disposto che tutti
questi codici - al pari di quelli previsti in precedenza - sarebbero stati
allegati al Codice sulla protezione dei dati, come, infatti, è avvenuto e
avverrà col già richiamato Allegato A).
Infine,
pur prevedendosi che anche il rispetto di tali codici sarebbe stato una
condizione essenziale per la liceità dei trattamenti realizzati, non si è
provveduto - se non per qualche marginalissima indicazione - a predefinire i
contenuti di tali codici, lasciando quindi una maggiore discrezionalità ai
soggetti coinvolti nella loro predisposizione.
Tale
ultima caratteristica è stata però compensata da un’altra, che forse
costituisce la più rilevante delle novità introdotte nel 2001 ed oggi
generalizzate per tutti i codici di deontologia: la previsione che tali
disposizioni sarebbero state redatte “tenendo conto … dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa” indicate nella richiamata
legge n. 676/1996.
Tale
riferimento, oltre ad introdurre un elemento di intersezione fra la normativa
interna e quella internazionale, mostrava come, in realtà, tali codici non
fossero altro che parti di delega legislativa non esercitate, le quali venivano
così sostanzialmente lasciate a tale fonte.
Tutto
ciò evidenziava in modo significativo lo spazio che tali fonti erano nei fatti
venute a conquistare, fino ad arrivare a sostituire / integrare disposizioni di
rango legislativo.
È a
questo punto dell’evoluzione che si inserisce il Codice privacy, compiendo un
passo ulteriore verso la valorizzazione di tali strumenti normativi.
Come
detto, infatti, con la nuova normativa il rispetto di tutti i codici di
deontologia - e non solo di quelli nominati - diviene condizione per la liceità
e correttezza del trattamento sia da parte dei soggetti privati che di quelli
pubblici[16].
Per
una serie indefinita di codici (quelli non enumerati) che avranno il valore di
parametro di legittimità dei trattamenti, pertanto, non viene indicato per
sommi capi il contenuto e neanche definito l’ambito di operatività o le materie
regolate.
In
questo, quindi, come più volte rilevato, un notevole accrescimento dei poteri
del Garante, a cui viene riservato il potere di promuovere i codici e, quindi,
di stabilire non solo quando avviarne la predisposizione ma anche in quali
settori attivare tale fonte.
Diversamente
per quanto accade per altre forme di autodisciplina di cui si possono fare
esempi nell’ordinamento sportivo o nella pubblicità - veri e propri ordinamenti
privati spontanei, che non sono condizionati dall’ordinamento statale se non in
quegli stessi limiti in cui è tradizionalmente condizionata l’autonomia dei
privati – nell’ipotesi di questi codici deontologici non solo si ha una
confluenza tra le due discipline, ma si ha un’attribuzione specifica di una
normazione da una legge all’autonomia privata, normazione cui si riconosce
esplicita rilevanza, condizionandone però l’esistenza, le finalità e finanche
l’efficacia.
Si
tratta, infatti, di forme di autodisciplina di categorie attuate dai loro organismi
rappresentativi, quindi espressioni di potestà normativa di privati, ma che si
realizzano sotto la vigilanza di un’Autorità indipendente, la quale è tenuta a
promuoverle ed a compiere un controllo di legalità delle relative norme,
incidendo, quindi, anche sulla loro efficacia.
In
generale, la tendenza in atto all’autodisciplina, seppure promossa e guidata
dal Garante, libera il legislatore da ulteriori competenze e potenzia il ruolo
delle Autonomie private, sebbene sotto una forma di controllo di un’Autorità
indipendente: si tratta, in definitiva, di un’attribuzione ad esse di un
compito che finisce col realizzarsi, però, anche tramite una partecipazione al
procedimento di formazione delle norme dell’Autorità.
Lo
Stato, peraltro, non si spoglia totalmente del potere di disciplinare i settori
in esame, atteso che, come detto, il contenuto minimo dei codici di
comportamento resta pur sempre fissato dalla legge (D.lgs. n. 196/2003).
Ed è
per questo che, in precedenza, ho parlato di una sorta di “co-regolamentazione”
a proposito dei codici di deontologia, proprio ad indicare questa interazione
tra legge, Garante e privati.
Diversamente,
i codici avrebbero, come detto, valenza di ordini giuridici privati e di
espressione di autonomia dei privati cui l’ordinamento giuridico statale
sarebbe del tutto indifferente, se non nei casi di conflitti tra norme dei due
ordinamenti; al contrario, grazie alla loro esplicita previsione in una
disposizione legislativa ed al relativo richiesto intervento (da parte della legge)
dell’Autorità, essi assumono un riconoscimento formale da parte
dell’ordinamento statale.
Il
fenomeno appare non del tutto nuovo o comunque assimilabile all’attribuzione di
autonomia normativa, da parte dell’ordinamento statale a gruppi professionali,
che il fascismo ha provveduto successivamente ad entificare ed in base alla
quale, quindi, l’ente professionale (Collegio o Ordine) è in condizioni di
esaurire ogni necessità funzionale del gruppo di cui è espressione.
A
Collegi ed Ordini il legislatore ha lasciato lo spazio per la elaborazione di
norme deontologiche per la cui violazione ha, poi, previsto una potestà
disciplinare in grado di comminare sanzioni.
Il
legislatore statale si è limitato ad individuare le fattispecie legittimanti le sanzioni disciplinari,
assicurando le garanzie procedimentali ed il diritto di difesa dell’inquisito
ma lasciando alle espressioni di categoria la determinazione delle norme
deontologiche relative.
In
conclusione, possiamo dire che si tratta di un potere “regolamentare”
attribuito ad un segmento di società interessato ma, questa volta, sotto
l’egida di un’Autorità indipendente, potere la cui legittimazione non è quindi
di natura politica ma deriva da un insieme di neutralità e competenza tecnica
(Garante) e rappresentazione degli interessi organizzati (organismi delle
categorie interessate).
Questa
“potestà normativa”, peraltro, non potrebbe essere riassunta o riassorbita, ad
esempio, dal potere regolamentare governativo se non tramite una legge, né il
suo mancato esercizio comporterebbe una sua decadenza od una sua prescrizione,
rimanendo attribuita alle categorie interessate finchè una nuova disposizione
legislativa non intervenisse abrogandone l’esercizio. Peraltro, la legge n. 675 non ha individuato
le categorie interessate (ad esclusione dei giornalisti per la cui
autodisciplina ha previsto un regime alquanto diversificato), lasciando così al
Garante la possibilità di una loro selezione in relazione alla promozione dei
codici.
In
conclusione, sia che vengano analizzati sotto il profilo dei soggetti che sono
a vario titolo coinvolti nella loro elaborazione, sia che vengano analizzati
sotto quello del loro oggetto, i codici di deontologia debbono essere
considerati, a mio parere, anche alla luce delle considerazioni fin qui
esposte, fonti primarie.
3. Il “fronte interno”: i codici etici delle singole
Autorità amministrative indipendenti
Su
quello che ho chiamato “fronte interno” le singole Autorità amministrative
indipendenti agiscono mediante l’adozione di codici etici volti a dettare i
principi guida del corretto comportamento dei componenti e dei dipendenti delle
Autorità medesime.
Occorre
fin da subito rilevare come delle otto Autorità amministrative indipendenti
presenti nel nostro ordinamento soltanto cinque (Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante
della concorrenza e del mercato, Autorità per l’energia elettrica e il gas,
Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici - ora Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) si sono finora dotate di
un codice etico.
Come
detto, tali codici etici sono essenzialmente finalizzati a definire i principi
generali ai quali deve ispirarsi il comportamento del dipendente in servizio e
le modalità secondo le quali deve essere resa la prestazione lavorativa.
I
codici de quibus possono essere, in un certo senso, considerati una
specificazione del generale codice di condotta dei pubblici dipendenti, atteso
che essi hanno come destinatari, come vedremo, i componenti ed i dipendenti
delle Autorità amministrative indipendenti.
Non
solo.
La
predetta considerazione dei codici etici delle singole Authorities quali
specificazioni del più generale codice di condotta dei dipendenti pubblici si
ricava altresì da quanto stabilito sia dal codice etico dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, sia da quello del Garante per la protezione
dei dati personali, laddove si prevede espressamente che le disposizioni di tali
codici “costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà,
imparzialità che qualificano il corretto comportamento dei dipendenti pubblici”.
Siffatto
legame tra codici etici e codice di condotta viene in rilievo, inoltre, dalla
circostanza che i primi sono tutti redatti sulla falsariga del secondo e
presentano disposizioni molto simili tra loro, espressione dei medesimi
principi.
Condurrò,
dunque, l’esame di questo profilo tenendo come base di analisi il codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, atteso che, come
detto, molto forti sono le analogie con i codici etici adottati dalle singole
Authorities.
3.2 Il codice di condotta dei pubblici dipendenti.
Analogie con i codici etici delle Autorità amministrative indipendenti
Il
nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è
stato adottato dal Ministro per la funzione pubblica con il decreto 28 novembre
2000, in luogo di quello previgente, adottato con il D.M. 31 marzo 1994 e
contestualmente abrogato.
L’emanazione
del predetto codice di comportamento è avvenuta sulla base dell’art. 58 bis del
D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29[17],
il quale ha previsto che il Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica adottasse “un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, anche al fine di assicurare la qualità dei servizi
che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini”.
Al
terzo comma si specifica, poi, che detto codice deve essere recepito nei
contratti, in allegato.
Nel
sistema privato, il codice disciplinare predisposto dal datore di lavoro è il
presupposto essenziale del legittimo esercizio del potere disciplinare.
Per i
datori non iscritti al sindacato e non tenuti per altra via al rispetto dello
stesso, è certamente l’unica fonte di individuazione dei comportamenti vietati,
legittima anche se questi non sono indicati in modo analitico e specifico.
È
sufficiente, infatti, una loro indicazione per categorie generali con il
collegamento ad essi di una tipologia di sanzioni da un minimo ad un massimo da
rapportare alla gravità con cui, nel concreto, l’infrazione viene commessa.
Anche
nelle ipotesi in cui il datore sia tenuto all’osservanza del contratto
collettivo, il codice disciplinare ha una sua autonoma rilevanza sebbene il
potere di determinazione delle infrazioni e delle sanzioni del datore sia
vincolato al rispetto delle statuizioni in materia del contratto collettivo.
La
rilevanza autonoma del codice rileva sia nel senso che nel codice possono
essere specificate le infrazioni e le sanzioni già previste nel contratto,
prevedendo comportamenti che assumono particolare rilevanza nell’organizzazione
aziendale sia perché la funzione di pubblicità è assolta solo dall’affissione
del codice, non rilevando, a tal fine, la circostanza che il datore abbia
consegnato ai lavoratori copia del contratto collettivo.
Nel
settore privato, quindi, il potere disciplinare, anche se normalmente
contrattualizzato, è un potere autonomo del datore. Esso si esercita
nell’ambito dei limiti legislativi di cui all’art. 2106 c.c. – espressione di
un principio generale dell’ordinamento giuridico democratico quale quello della
proporzionalità tra sanzione ed infrazione – e dell’art. 7 st. – rispondente ad
esigenze generali, valide anche in un campo di “giustizia privata”, quali
quelle della predeterminazione, pubblicità, contestazione e discolpa.
Nel
sistema del rapporto pubblico privatizzato, invece, il potere disciplinare
sembra sdoppiarsi: alla Pubblica Amministrazione rimane un potere di
predisposizione dei codici di comportamento, ex art. 58 bis del decreto 29, dei
quali va accertata la portata giuridica, non essendo previsto alcun obbligo e
alcuna sanzione per la loro inosservanza.
Il
potere disciplinare in senso proprio viene, invece, disciplinato dall’art. 59,
il quale, nella sua nuova formulazione – pur coeva all’art. 58 bis – non è con
esso coordinato, non facendo riferimento in alcuna sua parte al rapporto tra
codice disciplinare e codice etico. L’unico collegamento tra le due
disposizioni - formale, non sostanziale – è contenuto nel terzo comma dell’art.
58 bis, laddove stabilisce che il codice di comportamento venga recepito “in
allegato” nei contratti collettivi.
Al
comma 3 dell’art. 59 si afferma, poi, che “l’entità delle infrazioni e delle
relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi”.
Tale
disposizione incardina una parte sostanziale della privatizzazione introdotta
con il decreto 29.
Il
potere disciplinare, al centro dei nuovi poteri della pubblica amministrazione,
passa così dalla competenza esclusiva della legge – che nel T.U. n. 3 del 1957
agli artt. 79 ss. prevede le singole sanzioni applicabili ed i comportamenti
vietati a cui si applicano – al potere di autodefinizione della pubblica
amministrazione o alla contrattazione collettiva.
La
materia disciplinare, tuttavia, risulta essere una materia trattata da tutti i
contratti del settore pubblico, pertanto, grazie all’efficacia generalizzata
del contratto collettivo in questo ambito, la possibilità di un’autonoma
predisposizione da parte della p.a. di un codice disciplinare resta puramente
teorica anche se formalmente ammessa dal citato comma 3.
Prima
dell’introduzione dell’art. 58 bis, la regolamentazione del potere disciplinare
era strutturata in due momenti: con riferimento al primo, quello della
predeterminazione, il potere disciplinare era concepito, nella reale
effettività, come concertato ovvero spettante alla contrattazione collettiva;
nel momento successivo, invece, quello della comminazione al dipendente,
assumeva rilevanza il potere autonomo della pubblica amministrazione.
Già
con il decreto 546, sempre del 1993, il legislatore ripropone la funzione della
pubblica amministrazione anche nella fase della predeterminazione del potere
disciplinare, pur se in modo non incisivo, prevedendo la predisposizione dei
codici di comportamento.
La
nuova disposizione, peraltro, sembra fornita di assai scarsa incisività,
soprattutto laddove non dà alcuna direttiva sostanziale all’Agenzia, la quale
sarebbe solo tenuta a far recepire il codice di comportamento in allegato e non
a farlo osservare o a coordinare con esso la materia delle sanzioni.
Successivamente,
come noto, l’art. 58 bis in esame subisce una modifica ad opera del D.lgs. n.
80/1998, il cui art. 27 introduce la previsione in base alla quale i comitati
di settore devono formulare all’ARAN indirizzi affinché il codice di
comportamento venga recepito nei contratti, in allegato, ed affinché i suoi
principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
Nella
sostanza, dunque, viene ripetuta la formula già adottata nel D.M. del 31 marzo
1994 che introduceva il codice di comportamento.
Si
aggiunge, al comma 2 del suddetto art. 27, che il codice debba essere
consegnato al dipendente al momento dell’assunzione.
Si
prevede poi espressamente che entro il 31 dicembre 1998 ciascuna
amministrazione pubblica debba verificare l’applicabilità di detto codice alla
specifica amministrazione, anche per apportare le eventuali integrazioni e
specificazioni, al fine di adottare e pubblicare un loro specifico codice di
comportamento.
Viene
così attuato il passaggio dal codice unico a diversi codici adattati alle
specificità delle singole amministrazioni.
Altrettanto
coerentemente ed opportunamente, il decreto legislativo richiamato, sempre
all’art. 27, opera il necessario coordinamento tra codice di comportamento e
codice disciplinare prima mancante; modificando il terzo comma dell’art. 59 del
decreto 29, si stabilisce che “ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all’art. 58 bis, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi”.
Il
D.lgs. n. 80/1998, dunque, conferma lo sdoppiamento del potere disciplinare in
due momenti, uno di esclusiva competenza delle pubbliche amministrazioni (che
si attua nella predisposizione del codice di comportamento), l’altro concertato
tra le parti sociali e che traduce quel codice nelle infrazioni e nelle
sanzioni specificate nel codice disciplinare.
Con
la sostituzione del verbo “essere” al verbo “potere” sparisce ogni riferimento
ad una ipotetica residuale possibilità della pubblica amministrazione di
predisporre autonomamente il codice disciplinare, contenuto, invece, nella
vecchia formulazione del comma 3 dell’art. 59.
Entrambe
le parti, pertanto, concorrono insieme a specificare sul punto le regole di
amministrazione dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Il
nuovo codice di comportamento definisce sia i rapporti tra questo atto e le
fonti che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, sia i principi generali ai quali deve ispirarsi il
comportamento dei dipendenti.
In
questo quadro, le disposizioni previste dal codice di comportamento dei
pubblici dipendenti (ma le medesime considerazioni possono essere svolte per i
codici etici adottati dalle singole Autorità indipendenti, atteso che prevedono
disposizioni analoghe), a parte quelle che esprimono principi generali, possono essere ricondotte a diverse
tipologie:
a)
disposizioni che regolano il rapporto tra dipendente e amministrazione, tenuto
conto della situazione soggettiva del dipendente e delle particolari funzioni o
compiti che allo stesso sono attribuiti. Appartengono a questa categoria, ad
esempio, le disposizioni relative alla partecipazione ad associazioni ed altre
organizzazioni.
b)
disposizioni volte a confermare, anche attraverso la concreta attività del
singolo dipendente, l’imparzialità della pubblica amministrazione e ciò sotto
un duplica aspetto:
con
riferimento alle modalità di esplicazione della propria prestazione
lavorativa (ad esempio, obblighi di
astensione, imparzialità);
con
riferimento alla salvaguardia della propria indipendenza e trasparenza (ad
esempio, disposizioni relative a regali ed altre utilità e quelle relative alle
attività collaterali);
c)
disposizioni che regolano il corretto svolgimento della prestazione lavorativa,
rendendola coerente con il principio di buon andamento (ad esempio,
disposizioni relative ai rapporti con il pubblico e agli obblighi connessi alla
valutazione dei risultati);
d)
infine, disposizioni che regolano il corretto utilizzo, da parte del
dipendente, sia dei beni della pubblica amministrazione sia della qualifica
rivestita presso la medesima.
Come
è dato osservare, tutte le disposizioni sopra menzionate tendono a porsi come
concrete attuazioni dei principi costituzionali di imparzialità e buon
andamento (art. 97 Cost.) e di disciplina e onore nell’assolvimento dei propri
compiti (art. 54, comma 2 Cost.).
3.3 La natura giuridica dei codici
etici
Anche
per la trattazione di questo profilo prenderò come base di analisi il codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tenendo peraltro
sempre presente che le considerazioni che andrò a svolgere valgono, si
ribadisce, anche per i codici etici delle singole Authorities.
Come
si è detto, è l’art. 58 bis del D.lgs. n. 29/1993 la disposizione sulla quale
si fonda il potere di adozione del codice di comportamento: quest’ultimo viene
adottato sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale; una copia viene consegnata al dipendente all’atto
dell’assunzione in servizio.
Nonostante
la previsione a livello legislativo del codice e le forme assicurate alla sua
pubblicità, parte della dottrina afferma che esso (al pari dei codici etici
delle singole Autorità amministrative indipendenti) non appartiene alle fonti
(né tantomeno ha natura regolamentare), né ha forza di imporsi immediatamente
al comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, regolandone le
azioni e stabilendo le sanzioni per l’inosservanza delle proprie norme,
nonostante l’impegno a rispettarlo assunto dai dipendenti stessi all’atto
dell’assunzione in servizio.
Parte
della dottrina[18], in
particolare, sottolinea come il codice di comportamento non abbia una sua
rilevanza esterna e non possa essere oggetto di impugnazione autonoma ove il
contratto non si sia attenuto ad esso, né tale forza l’acquista per il previsto
obbligo di consegna al dipendente al momento dell’assunzione, essendo la forma
di pubblicità di cui all’art. 7 St. tipica.
Secondo
siffatta tesi, il codice de quo potrebbe essere considerato solo come
indice dell’autolimitazione del potere disciplinare della pubblica
amministrazione anche se per l’ampiezza dei principi in esso enunciati sarebbe
poi facile farvi rientrare qualsiasi previsione.
Infine,
il codice di comportamento ha certamente un suo valore come strumento di
interpretazione di altre disposizioni legislative in materia e, infatti, la
Cassazione ha affermato che, per individuare quegli atti contrari ai doveri
d’ufficio che sono elemento costitutivo del delitto di corruzione ex art. 319
c.p., è consentito attingere dal codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
Il
nuovo testo dell’art. 58 bis del D.lgs. n. 29/1993 (come introdotto dall’art.
27 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), inoltre, tende a chiarire l’efficacia del
codice di comportamento, sostanzialmente evidenziandone i limiti.
In
tal senso, risulta di particolare rilievo il comma 3 dell’art. 58 bis, laddove
si manifesta l’esigenza di un coordinamento dei principi propri del codice di
comportamento “con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità
disciplinare”.
In
buona sostanza, si può affermare che il codice di condotta dei pubblici
dipendenti, così come, in linea generale, i codici etici adottati dalle singole
Autorità amministrative indipendenti, costituiscono un testo di riferimento
volto a rendere omogenea la platea dei doveri posti a carico dei dipendenti di
pubbliche amministrazioni (nonché dei componenti e dei dipendenti delle singole
Autorità amministrative indipendenti), sia nello svolgimento della prestazione
lavorativa, sia nell’ambito delle relazioni sociali e ciò indipendentemente dal
tipo di amministrazione pubblica costituente datore di lavoro.
Così
come afferma l’art. 1 del decreto in esame, i principi e i contenuti del codice
costituiscono “segnalazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà, imparzialità, che qualificano il corretto svolgimento della prestazione
lavorativa”.
Ciò
significa, dunque, che gli illeciti disciplinari di volta in volta previsti – e
che la legge attribuisce alla contrattazione collettiva – non possono essere
cristallizzati, nel senso di tipizzati, con le disposizioni del codice, ma,
posti dei criteri e/o principi di ordine generale, dovranno trovare delle
specificazioni nelle singole amministrazioni in cui vengono adottati.
Per
quanto concerne specificamente i codici etici delle singole Autorità
amministrative indipendenti, è interessante notare come tutti facciano
riferimento alla necessità della loro adozione stante la peculiarità e la
“delicatezza” del settore nel quale intervengono.
Come
già detto, infatti, nel nostro ordinamento - come anche in tutti gli altri dove
sono previste - le Autorità amministrative indipendenti si caratterizzano
soprattutto - e da ciò derivano le peculiarità che sono loro proprie - per
l’essere preposte, con pienezza di compiti e poteri, a settori c.d. “sensibili”
in quanto attinenti a diritti fondamentali della persona che assurgono a valori
costituzionali.
Molto
interessante, sotto tale profilo, il codice etico dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, il cui art. 3, al primo comma, afferma espressamente che “le
disposizioni del presente codice individuano i principi guida del corretto
comportamento dei Componenti del Collegio e dei dipendenti dell’Autorità,
tenendo conto delle sue peculiari funzioni che richiedono una privilegiata
accentuazione rispetto ai valori in genere assunti dall’etica pubblica, dei
canoni dell’imparzialità, dell’indipendenza, della riservatezza e della trasparenza”.
Analoga
previsione è presente nel codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, laddove, in quello che può essere considerato una sorta di
preambolo, l’Autorità giustifica l’adozione di un codice etico sulla base del
fatto che “l’attività dell’Autorità è volta alla soluzione di questioni di
particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni”.
Anche
nel “preambolo” del codice etico adottato dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato si afferma che la definizione di criteri generali è
avvenuta “tenendo presenti le caratteristiche peculiari dell’Autorità,
amministrazione indipendente a cui è affidato il perseguimento di uno specifico
interesse di carattere generale e costituzionalmente garantito, la tutela della
concorrenza, in posizione di assoluta terzietà ed imparzialità. L’imparzialità,
la riservatezza, la correttezza nei rapporti con soggetti interessati a
qualunque titolo all’attività svolta dall’Autorità costituiscono quindi
requisiti indispensabili per la particolare posizione degli appartenenti
all’Autorità e per lo svolgimento delle loro funzioni”.
Se
questa è l’esatta collocazione del codice di comportamento (e, in linea
generale, si ribadisce, di tutti i codici etici) - un testo concordato tra
parti contrattuali da valere per l’individuazione dei doveri del pubblico
dipendente e delle conseguenti violazioni -, sembra essere di difficile
applicazione quanto previsto dal sesto comma dell’art. 58 bis in esame, il
quale affida ai “dirigenti responsabili di ciascuna struttura” la vigilanza
“sull’applicazione dei codici”.
Anche
l’ambigua formulazione di tale norma sembra essere, peraltro, una conferma
dell’incertezza in ordine alla natura del codice.
Infatti,
la norma non richiede, letteralmente, la vigilanza sul rispetto delle
disposizioni del codice, cosa che la renderebbe, appunto, di difficile
applicazione attesa la necessità di disposizioni contrattuali in materia
disciplinare, bensì la vigilanza “sull’applicazione del codice”, ovvero sulla
conformazione a tale codice della disciplina vigente nell’ambito di una
determinata amministrazione relativamente ai doveri dei propri dipendenti.
Analoghe
previsioni sono contenute nei codici etici delle singole Autorità, laddove si
prevede sempre la vigilanza di un determinato soggetto - designato dalla stessa
Autorità per la sua particolare posizione di indipendenza nonché capacità
professionali - sull’”applicazione del
codice”[19].
Viene
peraltro sempre specificato che la predetta vigilanza sull’applicazione del
codice etico è altresì finalizzata alla risoluzione di casi concreti.
Il
sesto comma dell‘art. 58 bis, come detto, richiede la vigilanza
“sull’applicazione del codice”, ovvero sulla conformazione a tale codice della
disciplina (contrattuale e non) vigente nell’ambito di una determinata
amministrazione relativamente ai doveri dei propri dipendenti.
Anche
nel caso in cui ricorra questa seconda interpretazione, resta la difficoltà di
concreta applicazione, attesa la sproporzione tra i limiti di vigilanza propri
del dirigente della struttura e ciò che la norma richiederebbe.
A
fronte di questa interpretazione, condotta sulla base dell’art. 58 bis, il
comma 3 dell’art. 1 del decreto in esame afferma:
Ø che le disposizioni del decreto
medesimo “trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per profili non decisamente
disciplinati da leggi o regolamenti”;
Ø che le disposizioni del codice
possono essere “integrate e specificate dai codici adottati dalle singole
amministrazioni”.
Come
già detto, anche nei codici etici adottati dalle Autorità amministrative
indipendenti viene quasi sempre espressamente affermato che i principi presenti
in tali codici costituiscono specificazioni degli obblighi di comportamento
imposti, su un piano più generale, ai dipendenti pubblici.
Alla
luce di tali disposizioni, sembrerebbe evidente lo sforzo di attribuire al
codice di comportamento un’effettività maggiore di quella desumibile dall’art.
58 bis del D.lgs. n. 29: il codice costituirebbe, dunque, una disciplina
convenzionale integrativa (e suppletiva) della legge e del regolamento, non
derogabile (ma solo integrabile e specificabile) dai codici di settore,
disciplina rispetto alla quale i contratti collettivi provvedono esclusivamente
“al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare”.
Nonostante
quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del codice in relazione alla propria
efficacia, non sembra che tal lettura sia perfettamente coerente con l’art. 58
bis, che, viceversa, sembrerebbe porre al centro del sistema la contrattazione
collettiva.
Ovviamente,
è del tutto evidente che il discorso è diverso per quelle disposizioni del
codice il cui mancato rispetto, al di là dei profili disciplinari, costituisce
reato[20], tuttavia in questi casi la norma
del codice appare a tutta evidenza superflua.
Alla
luce delle considerazioni sopra esposte, mi sento di affermare che i codici
etici adottati dalle singole Autorità indipendenti – lo stesso discorso può
essere fatto per il codice di comportamento dei dipendenti pubblici – abbiano
esclusivamente una rilevanza interna, di talchè non possono essere qualificati
come vere e proprie fonti del diritto, diversamente da quanto abbiamo, invece,
concluso con riferimento ai codici deontologici di cui al D.lgs. n. 196/2003.
Dalla
lettura dell’art. 59 del D.lgs. n. 29/1993 emerge chiaramente come i codici di
comportamento debbano esclusivamente definire i “doveri del dipendente”,
mentre spetta ai contratti collettivi prevedere “la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni”.
La
previsione della loro allegazione ai contratti collettivi, per contro, non
assume, a mio parere, alcun rilievo in ordine ad una loro possibile
qualificazione in termini di fonti, atteso che l’efficacia dei contratti
collettivi, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l’iscrizione
alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei
propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi[21].
È
come se, in un certo senso, le norme contenute nei codici etici delle singole
amministrazioni costituissero il “presupposto” per applicare l’eventuale
sanzione, definita, come detto, nei contratti collettivi.
Nonostante
la predetta previsione, dunque, ritengo che i codici etici di cui trattasi
abbiano e debbano avere soltanto una mera rilevanza interna.
3.4 I destinatari dei codici etici
Per
quanto concerne il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il comma 1
dell’art. 58 bis individua come destinatari dello stesso tutti i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
Il
comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che “per ciascuna
magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto
all’adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso
inutilmente tale termine, il codice è adottato dall’organo di autogoverno”.
Alla
luce delle disposizioni appena citate, sembrerebbe, dunque, potersi affermare
che il codice di comportamento si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, salvo gli appartenenti alle magistrature e all’Avvocatura
dello Stato, per i quali, attese le particolari esigenze di indipendenza
costituzionalmente garantite, trova applicazione un diverso codice, definito
“etico”, elaborato dall’associazione di categoria o, in difetto, dall’organo di
autogoverno, con adesione degli interessati.
L’art.
1 del D.M. 28 novembre 2000 esclude, invece, dall’applicazione del codice in
esame anche il personale militare, quello della polizia di Stato e il corpo di
polizia penitenziaria.
Considerando
la peculiarità del rapporto militare, ovvero la delicatezza dei compiti svolti
dagli appartenenti alla polizia di Stato, può facilmente comprendersi la ratio
della predetta esclusione.
Come
può quindi rilevarsi, l’applicazione del codice di comportamento non è limitata
espressamente al personale cosiddetto “contrattualizzato”, posto che non tutte
le categorie escluse dalla disciplina contrattuale, ai sensi dell’art. 2, comma
4, del decreto 29/1993 sono altresì escluse dall’art. 1 del D.M. 28 novembre
2000.
Resta,
pertanto, escluso da ogni previsione derogatoria il personale appartenente alla
carriera diplomatica, alla carriera prefettizia e alle altre categorie
indicate, nonché i professori universitari.
Laddove
non si voglia ritenere che tali categorie restino escluse completamente da un
quadro di riferimento dei propri doveri (né essendo previsto per esse un
diverso codice etico), occorrerà ritenere che il codice di comportamento de
quo valga a definire per gli appartenenti alle medesime,
esemplificativamente, il quadro dei doveri, anche a fini disciplinari.
In
mancanza di un codice ad hoc, peraltro, risulterebbe forse problematica
l’applicazione di sanzioni disciplinari
per eventuali violazioni di regole di comportamento, le quali, come
detto, non sarebbero espressamente stabilite in nessun codice e/o regolamento
proprio di quel particolare settore dell’amministrazione o dell’Autorità.
Per
quanto concerne i codici etici delle singole Autorità amministrative
indipendenti, essi, analogamente a quanto detto in relazione al codice di
comportamento dei pubblici dipendenti, contengono tutti una disposizione
specifica sul loro ambito di applicazione, la quale prevede che essi si
applichino a tutti i dipendenti, componenti e consulenti delle Autorità stesse[22].
3.5 I principi generali del
rapporto di lavoro
Tanto
il codice di comportamento dei pubblici dipendenti quanto i diversi codici
etici delle Autorità amministrative indipendenti richiamano, sotto tale
profilo, i generali principi costituzionali che regolano il rapporto di lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Vengono
quindi in luce:
§
i
principi di imparzialità e di buon andamento, espressi dall’art. 97, comma 1,
Cost., che connotano altresì il giusto affidamento che il cittadino deve
riporre nell’attività svolta dalle diverse Autorità amministrative indipendenti
e, in generale, nell’azione amministrativa;
§
il
principio di esclusività del rapporto, espresso dall’art. 98, comma 1, Cost.;
§
il
principio di svolgimento dei compiti inerenti alla funzione pubblica “con
disciplina e onore” (principio analogo è presente nei codici etici delle
Authorities), secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 2, Cost.
Ulteriori
specificazioni di tali principi sono costituite da quelle disposizioni volte ad
evitare il conflitto di interessi tra il dipendente e l’amministrazione /
Autorità di appartenenza (imponendo, conseguentemente, il dovere di astensione)
ovvero volte ad evitare l’utilizzazione, a fini privati, di informazioni di cui
si dispone in ragione del proprio ufficio.
Tali
ultimi principi diventano forse ancora più significativi con riguardo alle
Autorità amministrative indipendenti, se si considerano le peculiarità e la
“sensibilità” dei settori in cui esse si trovano ad operare, fattori che, come
detto, hanno proprio reso necessaria l’adozione di un codice etico.
Entrambe
le ultime ipotesi sopra menzionate, tra l’altro, possono costituire reato: la
prima in relazione all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), la seconda in relazione
all’art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio).
3.6 I principi a presidio
dell’imparzialità
Come
in precedenza accennato, una delle più importanti funzioni svolte dai codici
etici adottati dalle Autorità amministrative indipendenti consiste proprio nel
garantire l’imparzialità e la terzietà delle stesse, soprattutto in
considerazione, come già detto, della delicatezza e sensibilità dei settori in
cui esse agiscono.
La
predetta esigenza di garantire l’imparzialità e la terzietà delle Authorities
viene, infatti, espressamente menzionata nei preamboli dei codici de quibus o,
comunque, in altre disposizioni presenti al loro interno.
In
ciascuno dei codici etici adottati dalle cinque Autorità amministrative
indipendenti sopra menzionate è, pertanto, presente una disposizione ad hoc
relativa, appunto, ai doveri di imparzialità, ai quali risultano strettamente
legate le previsioni in ordine ai conflitti di interessi e conseguenti obblighi
di astensione.
Ad
esclusione del codice di comportamento dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, che contiene una assai sintetica disposizione in tal senso,
prevedendo soltanto, all’art. 8, che “i componenti ed i dipendenti
dell’Autorità nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali agiranno in
modo imparziale e non useranno trattamenti preferenziali ad alcun soggetto,
pubblico o privato”, tutti gli altri codici etici dettano una disciplina
più complessa in ordine al dovere di imparzialità, con una disposizione
pressochè identica in ciascuno di essi.
Tutti
gli altri codici, infatti, affermano, in primo luogo, il generale dovere del
dipendente di operare con imparzialità, evitando trattamenti di favore,
respingendo pressioni ed assumendo le proprie decisioni nella massima
trasparenza.
In
particolare, si stabilisce che, nello svolgimento dei suoi compiti, il
dipendente non assume impegni, non dà indicazioni, né fa promesse o propone
rassicurazioni in ordine a questioni che rientrano nelle competenze
dell’Autorità; non partecipa ad incontri informali riguardanti questioni che
rilevano ai fini delle attività dell’Autorità, se non espressamente
autorizzato, e non discute con soggetti operanti nei settori di competenza
dell’Autorità di procedimenti in corso presso la stessa Autorità se non in
presenza almeno di un altro funzionario, mantiene altresì un comportamento
imparziale in occasione di esami o concorso pubblici nonché in occasione di
procedimenti di valutazione del personale o di trasferimenti.
Viene
altresì previsto che il dipendenti eviti di assumere incarichi di
rappresentanza in associazioni, fondazioni, altri uffici pubblici e partiti
politici, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali
da interferire con l’esercizio delle funzioni svolte dall’Autorità.
Per
quanto concerne poi le situazioni di conflitto di interessi ed i conseguenti
obblighi di astensione, i vari codici etici indicano una pluralità di casi in
cui è posto a carico del dipendente l’obbligo di astensione, a cominciare da
quelle attività o decisioni che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi propri o di parenti (entro il secondo o quarto grado)
o conviventi.
Oltre
ai casi espressamente citati, viene prevista una norma “di chiusura” che
dispone l’astensione anche in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni
di convenienza o opportunità.
Infine,
i codici etici dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas individuano altresì il soggetto competente a decidere
sull’astensione (il responsabile dell’ufficio o dell‘unità)[23].
Atteso
che né il codice etico del Garante privacy né quello dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici contengono alcuna previsione in ordine al
soggetto competente a decidere sull’astensione nei casi di conflitto di
interesse, si pone, ovviamente, il problema di chi possa svolgere siffatta
funzione.
A tal
proposito, ritengo che, probabilmente, la risposta sia da ricercare
nell’organizzazione interna delle Autorità predette.
In
ogni caso, benchè la lettura delle disposizioni sopra menzionate farebbe
propendere per un’applicazione non automatica dell’astensione, essendo la sua
necessità (o, meglio, la presenza di condizioni tali da richiederla) rimessa
alla valutazione del responsabile dell’ufficio, sembra tuttavia più corretto
ritenere, sul piano sistematico, rimessi a siffatta valutazione soltanto quei
casi non definiti, in cui l’astensione risulta opportuna per gravi ragioni di
opportunità o convenienza.
In
favore di tale interpretazione si pone, in primo luogo, la specificità degli
altri casi indicati dal codice; inoltre, il fatto che l’art. 323 c.p. prevede
come elemento integratore del reato di abuso d’ufficio la condotta omissiva del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che non si sia
astenuto, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, “in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti”.
Se è
vero che una decisione del dirigente che esclude la ricorrenza dell’obbligo di
astensione può essere valutata ai fini della sussistenza dell’elemento
psicologico del reato, non sembra tuttavia possibile ritenere che, in presenza
di un fatto-reato collegato al mancato rispetto dell’obbligo di astensione in
casi determinati, possa rimettersi il tutto alla predetta decisione
dirigenziale.
Al
contrario, è possibile ritenere che proprio la casistica illustrata nei diversi
codici etici possa essere utilizzata per integrare le ipotesi penalmente
previste e sanzionate, in difetto di astensione, dall’art. 323 c.p.
3.7 Le conseguenze della violazione delle regole di
comportamento prescritte dai codici etici
Qualora
un dipendente violi una regola di comportamento stabilita nel codice etico
dell’Autorità di appartenenza, la prima conseguenza immediata in cui questi può
incorrere è l’inizio di un procedimento disciplinare a suo carico.
Occorre
fin da subito rilevare come soltanto i codici etici dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contengano previsioni
specifiche in ordine alle conseguenze di eventuali violazioni delle regole di
condotta[24].
Anzi,
soltanto il codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
parla espressamente di procedimento disciplinare, mentre gli altri due
prevedono semplicemente che il soggetto preposto alla vigilanza
sull’applicazione del codice possa proporre eventuali interventi qualora
riscontri situazioni anomale da parte di qualche dipendente.
Peraltro,
ritengo che, sebbene nei codici dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non si parli
espressamente di procedimento disciplinare, tale conseguenza sia implicita in
caso di violazione di una regola etica da parte di un dipendente.
Inoltre,
in tutti e tre i codici etici sopra menzionati emerge come i provvedimenti
eventualmente emessi nei confronti del dipendente che ha violato una regola di
condotta non vengano adottati soltanto dal responsabile dell’ufficio preposto
alla vigilanza sull’applicazione del codice. Quest’ultimo, infatti, si avvale
sempre della collaborazione di altri soggetti presenti all’interno
dell’Autorità (ad esempio il Collegio dell’Autorità o la Direzione
Amministrazione e personale).
Quest’ultima
previsione appare sicuramente
molto importante a
garanzia del dipendente, atteso che non lascia rimessa alla discrezionalità di
un solo soggetto - benchè scelto tra persone di “notoria indipendenza”- la
scelta in ordine alle conseguenze sanzionatorie di un comportamento ritenuto contrario
alle regole etiche.
Tale
regola, inoltre, risponde altresì alle esigenze di imparzialità, trasparenza,
correttezza che permeano tutti i codici etici de quibus.
Addirittura,
nel codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si prevede
la costituzione di un organo ad hoc, il Comitato etico, “incaricato di
valutare la corretta applicazione delle norme del presente codice e di proporre
le soluzioni di casi concreti”; le eventuali decisioni, peraltro, vengono
assunte dal Consiglio dell’Autorità, al quale il Comitato etico riferisce, “avvalendosi
della collaborazione, tecnica e di documentazione, degli uffici dell’Autorità”.
Molto
interessante notare come vi siano poi regole di comportamento la cui violazione
presenta riflessi penali, stante il loro stretto legame con fatti
costituenti reato o, comunque, ai limiti dell’illecito penale.
In
tal senso, le disposizioni relative a “regali e altre utilità”[25], le quali proibiscono di ricevere regali
o altre utilità se non di modico valore da soggetti operanti nei settori di
competenza dell’Autorità, richiamano gli artt. 318 e 320 c.p. in tema di
corruzione per atti d’ufficio, i quali puniscono il pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio “che, per compiere un atto del suo ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che
non gli è dovuta, o ne accetta la promessa”.
In
un’ipotesi di corruzione (impropria), l’illegittimità consiste, essenzialmente,
nel fatto di percepire una retribuzione aggiuntiva, non prevista, per ciò che
si è compiuto o si compirà in conformità dei propri doveri.
L’ordinamento,
dunque, sanziona la corruzione impropria non perché intende tutelare il buon
andamento della pubblica amministrazione, che, alla resa dei conti, non viene
alterato, ma semplicemente perché si pretende che i soggetti qualificati si
accontentino della retribuzione che ricevono regolarmente e non diano
l’impressione di essere al servizio di privati disposti a retribuirli in
aggiunta.
Altre
disposizioni dei codici etici che presentano riflessi penali sono quelle
relative al “comportamento nella vita sociale”[26], le quali mirano ad impedire il
crearsi di situazioni ambigue nelle quali il dipendente, ostentando la propria
posizione e funzione svolta all’interno dell’Autorità, tende ad ottenere
utilità che non gli spettano o, comunque, a creare un clima “particolare” che
può nuocere all’immagine dell’Autorità di appartenenza.
È
evidente come la fattispecie predetta possa anche arrivare a costituire il
grave delitto di concussione, previsto dall’art. 317 c.p., il quale punisce il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio “che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere,
a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”.
L’ostentare
la posizione ricoperta nell’ambito dell’Autorità ben può essere volto a sviluppare
nel soggetto passivo quel metus publicae potestatis che costituisce
elemento indefettibile della concussione, unitamente alla percezione indebita
di un’utilità altrimenti non spettante.
Nell’ambito
delle disposizioni relative ai “principi generali di comportamento”[27], poi, ve ne sono alcune che
richiamano il reato di peculato, previsto
dall’art. 314 c.p.
Mi
riferisco a quelle norme che proibiscono - o, comunque, limitano ai casi di
“assoluta necessità” - al dipendente di utilizzare, per interessi o fini
privati, beni e attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio, ovvero
impongono allo stesso di “giustificarne l’uso come conforme al corretto
esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi
inefficienti degli stessi”.
Viene
in rilievo, in particolare, quella forma di peculato detta peculato d’uso (art.
314, comma 2, c.p.), che sussiste allorchè un soggetto “ha agito al solo
scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa dopo l’uso momentaneo è stata
immediatamente restituita”.
Nell’ambito
dei reati contro la pubblica amministrazione, ipotesi molto frequenti in cui è
stato configurato il peculato d’uso riguardano l’utilizzo, per finalità
personali, del telefono o dell’apparecchio telefax dell’ufficio.
Ed
infatti, ad esempio, il codice etico del Garante privacy espressamente menziona
proprio le apparecchiature telefoniche, le fotocopiatrici e gli elaboratori al
fine di limitarne l’uso per ragioni personali ai soli casi di “assoluta
necessità”.
A
prescindere dalle conseguenze “immediate” fin qui illustrate, disposte a carico
del singolo dipendente che non ha rispettato una regola di comportamento,
ritengo che la violazione delle norme contenute nei codici etici abbia altresì conseguenze
sull’immagine complessiva dell’Autorità.
Tale
assunto si ricava già dalle stesse disposizioni dei codici etici sul conflitto
di interessi, laddove impongono al dipendente l’obbligo di astensione “anche
nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la
partecipazione del dipendente all’adozione della decisione o all’attività possa
ingenerare sfiducia nell’indipendenza e nell’imparzialità dell’Autorità”.
Quest’ultima
previsione risulta ancor più importante se riferita ad un’Autorità
amministrativa indipendente, la quale, come detto, svolge funzioni assai
rilevanti in settori particolarmente sensibili dell’ordinamento, funzioni che,
appunto, hanno reso necessaria proprio la posizione di imparzialità, terzietà
ed indipendenza che necessariamente caratterizza ciascuna Autorità
amministrativa indipendente.
Come
ho già avuto modo di rilevare, il sistema giuridico ha espresso l’esigenza di
configurare, per alcuni diritti fondamentali della persona (come la libertà di
manifestazione del pensiero, la libertà di iniziativa economica, lo spazio di
libertà dell’individuo come diritto alla privacy) una forma rafforzata di
tutela e di vigilanza, affidata ad organismi indipendenti e la natura degli
interessi tutelati costituisce proprio la fonte di legittimazione di tali
Autorità nonchè la ragione che ne giustifica la sottrazione alla tradizionale
conformazione della pubblica amministrazione.
Appare,
pertanto, ictu oculi evidente il diritto e la pretesa di ciascun
cittadino di nutrire una grande fiducia nella serietà ed indipendenza di
un’Autorità che agisce in settori così fondamentali della vita, ciascuno dei
quali, come detto, coinvolge diritti fondamentali della persona.
Alla
luce delle considerazioni sopra svolte, possiamo addirittura affermare che,
sotto tale profilo, i codici etici delle singole Autorità amministrative
indipendenti possono costituire un importante strumento di “comunicazione”
dell’Autorità, in particolare con funzioni di integrazione simbolica.
Com’è
noto, infatti, la comunicazione di integrazione simbolica mira a rafforzare
l’identità dell’istituzione che la promuove e a veicolarne i valori
caratterizzanti, mediante iniziative esplicitamente indirizzate a promuovere
specifici valori, atteggiamenti e comportamenti sociali e quindi anche, in
alcuni casi, a rendere più produttiva l’attività dell’ente.
Le
considerazioni che ho prima svolto in ordine alla necessità del rispetto delle
norme deontologiche anche al fine di non generare sfiducia nei cittadino nei
confronti dell’Autorità, ben evidenziano come i codici etici possano avere
anche la predetta funzione di integrazione simbolica.
Osservazioni conclusive
Dopo
aver esposto gli aspetti e le caratteristiche principali del fenomeno dei
codici di comportamento delle Autorità amministrative indipendenti (sotto i due
profili del fronte “esterno” e del fronte “interno”), mi sembra a questo punto
opportuno riprendere sinteticamente le principali problematiche che via via
sono emerse nel corso della trattazione.
Gli
aspetti che, a mio parere, risultano ancora oggi più problematici e dibattuti
sono essenzialmente tre.
In
primo luogo, viene in rilievo la questione concernente la “ragione”
sottesa all’adozione dei codici in esame da parte delle singole Autorità
amministrative indipendenti.
Più
volte ho fatto riferimento alla “sensibilità” dei settori in cui operano le
Autorità amministrative indipendenti al fine di giustificare la loro peculiare
posizione di terzietà, imparzialità ed indipendenza, nonché l’adozione, da
parte delle stesse, di propri codici di comportamento.
A tal
proposito, ricordo che la predetta giustificazione – legata, appunto,
essenzialmente, alla delicatezza dei settori in cui agiscono le Authorities – è
espressamente menzionata nei codici etici dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonchè dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Peraltro,
a mio avviso sono altresì individuabili dei motivi ulteriori, per così dire di
“opportunità politica” in virtù dei quali si è giunti all’adozione dei codici
delle Autorità amministrative indipendenti.
Mi
riferisco a quella che ho chiamato “integrazione simbolica”, con ciò intendendo
quella forma di “comunicazione” che mira a rafforzare l’identità di
un’istituzione ed a veicolarne i valori caratterizzanti, mediante iniziative
esplicitamente indirizzate a promuovere specifici valori, atteggiamenti e
comportamenti sociali e, quindi, in alcuni casi, a rendere altresì più
produttiva l’attività dell’ente.
Rapportando
tale discorso ai codici etici delle Autorità indipendenti, possiamo concludere
che scopo degli stessi è anche quello di dimostrare che le Autorità, su mero
“invito” del legislatore, hanno risposto all’appello e ciò per palesare e
rafforzare la loro autonomia.
Il
codice etico, infatti, rappresenta una comunicazione di neutralità, ma, prima
ancora, di diversità.
Le
Autorità si dotano di un codice diverso da quello dei dipendenti pubblici
proprio per consolidare, in un certo senso, la loro posizione nell’ordinamento
e per distinguersi – in considerazione della loro specialità – dalle altre
pubbliche amministrazioni.
La
circostanza che i codici de quibus abbiano anche lo scopo di imporre e
rafforzare l’immagine delle singole Autorità emerge chiaramente laddove sanzionano
comportamenti anche solo per il fatto che gli stessi possono ingenerare
sfiducia nell’indipendenza e nell’imparzialità dell’Autorità.
Altro
aspetto decisamente problematico è quello riguardante quella fase della
procedura di adozione dei codici deontologici, che prevede il coinvolgimento
dei soggetti interessati.
A tal
proposito, il vero problema è quello della individuazione dei soggetti
realmente “rappresentativi” che possono accedere alla formazione dei codici.
Come
si è detto in precedenza, nel quadro delineato dal legislatore, una volta che
l’Autorità abbia deciso di promuovere un codice, essa è chiamata, in primo
luogo, a verificare quali soggetti abbiano titolo a partecipare alla sua
elaborazione, facendo riferimento al principio di rappresentatività.
Ma
chi sono davvero questi soggetti “rappresentativi”?
Siffatta
scelta può risultare molto difficile, in particolare laddove non esistano
organi esponenziali di una determinata categoria o questa sia di per sé
difficilmente individuabile nei suoi confini.
E
queste difficoltà di individuazione appaiono di non poco conto, soprattutto se
si considera che tali soggetti partecipano attivamente alla elaborazione dei
codici in esame, anche scrivendo essi
stessi le norme deontologiche.
Ed è
forse anche per evitare “abusi” da parte dei predetti soggetti nella redazione
del codice che si richiede necessariamente la partecipazione attiva di un
organo incaricato di tutelare tutti gli interessi coinvolti, non potendosi
appunto lasciare esclusivamente alle categorie dei relativi titolari il compito
di “scriversi” le disposizioni che le riguardano, eventualmente non tenendo in
debito conto gli interessi contrapposti delle altre categorie di soggetti
coinvolte.
Da
ultimo, la problematica forse maggiore che si pone ancora oggi relativamente ai
codici di comportamento riguarda la loro collocazione nell’ambito delle fonti
del diritto e, prima ancora, la stessa possibilità di configurarli quali vere e
proprie fonti.
Come
ho già avuto modo di rilevare, appare opportuno tenere distinti codici
deontologici e codici etici, atteso che, a mio parere, soltanto con riferimento
ai primi si può parlare di vere e proprie fonti del diritto.
Come
si ricorderà, gli “indici” dai quali ho dedotto la mia qualificazione dei
codici deontologici quali fonti del diritto – di rango primario - sono l’allegazione
dei medesimi al Codice privacy (decreto legislativo e, dunque, fonte primaria),
la loro funzione “integrativa” della legge, nonché la previsione in base alla
quale la violazione delle norme in essi contenute costituisce violazione della
legge medesima.
Non
altrettanto, invece, secondo me, può dirsi per i codici etici, i quali,
viceversa, mi appaiono più propriamente come una sorta di “normativa interna”
delle singole Autorità, senza, dunque, poter essere considerati vere e proprie
fonti del diritto.
La
previsione della loro allegazione ai contratti collettivi, inoltre, non assume,
a mio parere, alcun rilievo in ordine ad una loro possibile qualificazione in
termini di fonti, atteso che, come detto, l’efficacia dei contratti collettivi,
non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l’iscrizione alle
associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri
interessi nella stipulazione dei contratti collettivi[28].
[1] Cfr. A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Passigli, Firenze, 1997
[2] Nell’ambito della letteratura in argomento, cfr., ad esempio, S. Cassese, C. Franchini (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996; M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1994; M. Manetti, Autorità indipendenti. Diritto costituzionale, in Enc. Giur., 1997; F. Merusi, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2000; F. Merusi, M. Passaro, Le autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2003
[3] Ad esempio, Simoncini
[4] Cfr. Provvedimento del 10 febbraio 2000 (Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai dati personali utilizzati per finalità storiche, statistiche, di ricerca scientifica, di investigazioni difensive, e ai dati personali utilizzati da operatori sanitari e da istituzioni bancarie e finanziarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000).
[5] G. Buttarelli (Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, Giuffrè, 1997, 511) sottolinea che in tali casi il Garante deve operare tale valutazione utilizzando come parametro non solo le disposizioni legislative o regolamentari in materia di dati personali, ma anche le altri comunque rilevanti.
[6] Cfr. G. Busia, Commento all’art. 185, in AA.VV., Il codice della privacy, Le nuove leggi amministrative (commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia), Giuffrè, Milano, 2004
[7] Il riferimento è alla Convenzione n. 108 per la protezione delle persone in relazione al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, per questo comunemente definita “Convenzione di Strasburgo”.
[8] Cfr. artt. 28 e 22 di tale direttiva
[9] Cfr. artt. 29 e 30
[10] Si veda la legge n. 127/2001, che, all’art. 1, comma 4, delegava il Governo ad emanare, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e di quelle connesse, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. Nel frattempo, i testi unici si sono trasformati in “codici” (cfr. legge n. 229/2003 - legge di semplificazione 2001) e si è giunti all’approvazione del Codice privacy, che ha provveduto a recepire i contenuti della direttiva n. 58 del 2002.
[11] Con il D.lgs. n. 467/2001, i codici di deontologia “speciali” avevano subito una notevole estensione: il relativo art. 20 ne prevedeva, infatti, un lungo elenco, che - se attuato nella sua integralità - avrebbe condotto a regolare un gran numero di settori particolarmente rilevanti.
[12] art. 27, nonché considerando 61
[13] Cfr. art. 6 del D.lgs. n. 281/1999
[14] Artt. 7 e 10 del D.lgs. n. 281/1999, ora artt. 102, 106 e 108 del Codice privacy. Al riguardo, si rinvia a G. Busia, A. Cherchi, La privacy negli enti locali, Ed. Il Sole 24 ore, Milano, 2001, part. 136 ss.
[15] Cfr. art. 20 del D.lgs. n. 467/2001
[16] Cfr. art. 12 Codice privacy
[17] Introdotto dall’art. 26 del D.lgs. n. 546/1993
[18] Cfr. M. J. Vaccaro, Note a margine dei codici di comportamento nel pubblico impiego, pubblicato su www.studiocelentano.it
[19] Cfr. art. 11 codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; art. 12 codice etico Autorità Garante della concorrenza e del mercato; art. 12 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
[20] Si veda, ad esempio, l’art. 10, comma 3 del decreto
[21] Cfr. Cass. civ. sez. lav., 26 marzo 1997, n. 2665, in Orient. Giur. Lav., 1997, 281
[22] Cfr. art. 2 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas; art. 1 codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; art. 2 codice etico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; art. 1 codice di comportamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; art. 1 codice etico del Garante per la protezione dei dati personali.
[23] Artt. 5-6 codice etico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; artt. 5-7-11 codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; artt. 5-6 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas; artt. 3-6 codice etico del Garante privacy; artt. 4-8 codice di comportamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
[24] Cfr. art. 11 codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; art. 12 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas; art. 12 codice etico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
[25] Cfr. art. 9 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas; art. 6 codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; art. 9 codice etico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; art. 7 codice di comportamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
[26] Cfr. art. 11 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas; art. 4 codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; art. 11 codice etico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; art. 2, ultimo comma, codice di comportamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
[27] Cfr. art. 4 codice etico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; art. 3 codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; art. 4 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, art. 2, comma 4 codice di comportamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, art. 2, comma 4 codice etico del Garante privacy
[28] Cfr. Cass. civ. sez. lav., 26 marzo 1997, n. 2665, in Orient. Giur. Lav., 1997, 281