LE REGOLE DEONTOLOGICHE DEI MAGISTRATI: DALLA COSTITUZIONE AI CODICI ETICI

INTRODUZIONE

         Anche l’attività dei magistrati è negli ordinamenti contemporanei soggetta, in un modo o nell’altro, a regole di comportamento di natura deontologica. Tuttavia la delicatezza del ruolo del giudice negli ordinamenti giuridici, pone problemi specifici e caratteristici che hanno alimentato in passato e continuano ad alimentare anche oggi un dibattito politico, filosofico, scientifico e giudiziario. Tale dibattito dipende non solo dalle situazioni contingenti e dalle necessità degli ordinamenti nei diversi periodi storici, ma soprattutto dalla concezione della figura del Giudice e della sua funzione all’interno degli ordinamenti stessi nonché dall’evoluzione del comune sentire, della coscienza collettiva.

         La deontologia è, infatti, espressione della legge morale che ciascun uomo possiede in sé. Già i filosofi antichi sostenevano su tali basi, l’impossibilità di tramutare la deontologia in una legge scritta che ne dovrebbe esaurire il contenuto; essa è nomos àgrafos per eccellenza, poiché ciascun giudice affina e diversifica le singole virtù con l’esercizio della funzione giurisdizionale[1]. Una simile convinzione caratterizza molti  ordinamenti antichi. Nella antica legge delle XII tavole, ordinata alla disciplina e all’organizzazione dell’intero ordinamento dello Stato, i compilatori si resero probabilmente conto che nessun precetto era possibile dare ai soggetti che rivestivano le magistrature romane con riferimento ai loro doveri. Essi avrebbero dovuto trovare tutti il contenuto delle rispettive deontologie nel concetto di bene comune e nello spirito di dedizione alla patria: << due siano investiti del regio imperio, ed essi, dal presiedere, dal giudicare e dal provvedere si chiameranno pretori, giudice, consoli ed avranno il comando supremo dell’esercito; non saranno soggetti ad alcuno; il bene del popolo sarà per essi legge suprema>>.

         Tali considerazioni portano a sollevare un problema preliminare e di fondo della problematica di cui ci si occuperà nelle pagine seguenti. E’ ontologicamente necessaria e compatibile, oppure no, la predisposizione di regole deontologiche per i magistrati?

         Il magistrato è nella sua figura costituzionalmente delineata e anche in un immaginario collettivo, spero ancora diffuso e comune, quel soggetto integro, privo di macchia, che dall’alto della sua saggezza dispensa giustizia. Il suo mestiere, la sua funzione, non sono caratterizzati, almeno sul piano ideale, da alcuna finalità di profitto o di altra utilità che possono dar luogo più facilmente a comportamenti eticamente non corretti e che quindi necessitano di regole-guida del comportamento. Partendo da tali premesse viene, a mio parere, spontaneo chiedersi se una simile figura necessiti di regole di comportamento o se il suo agire sia naturalmente eticamente corretto?

         L’esperienza, purtroppo, ha spesso dimostrato la necessità di simili regole.

         Le esigenze degli ordinamenti e la sfiducia nelle singole persone, forse meno attratte dal bene comune che nell’antichità, hanno indotto il legislatore a cercare di positivizzare in qualche modo le regole deontologiche anche nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Precetti costituzionali, leggi, clausole generali, codici etici sono le forme in cui si trovano oggi espresse regole di carattere deontologico per la magistratura tra esigenze di certezza delle regole e impossibilità originaria e ontologica di tradurre in una legge scritta, completa ed autosufficiente precetti di natura morale ed etica.

 

CAPITOLO I: Le norme di riferimento.

1 – La pluralità di fonti nella deontologia dei magistrati: la “deontologia professionale vivente”.

 

Quando ci si accinge a parlare delle norme deontologiche dei magistrati, argomento oggetto della presente relazione, la prima considerazione che a mio parere è meritevole di approfondimento, è quella per cui le fonti da cui promanano norme o regole deontologiche che riguardano i magistrati italiani, sono plurime e variegate.

         Per avere un quadro completo della materia, infatti, occorrerà riferirsi a tutte le fonti che in diverso modo e con diversa intensità concorrono a comporre la cornice della deontologia dei magistrati e il quadro di valori a cui la stessa è, o dovrebbe essere, ispirata.

         Dalla stessa Costituzione della Repubblica[2] alle frammentarie ed alquanto elastiche norme di legge[3], alla giurisprudenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, al dibattito culturale e dottrinale in materia[4] e da ultimi i codici di autoregolamentazione e i recenti codici etici addottati nell’ambito delle associazioni rappresentative dei magistrati.

         Tale insieme di fonti, deve inoltre essere concepito non come un insieme statico, immutabile e a compartimenti stagni, ma come una realtà in continuo evolversi e divenire. Evoluzione e mutamenti che si sono manifestati in parallelo, e non poteva essere altrimenti, con il mutare e l’evolvere dei costumi e del pensiero sociale, dell’idea che il cittadino ha del giudice, della richiesta di “giustizia” dei cittadini stessi.

         L’analisi e lo studio di tutte le fonti e dei loro rapporti e dinamiche che le interessano, sono pertanto fondamentali al fine della ricerca e individuazione di quella che viene definita, con felice espressione, la “deontologia professionale vivente”[5]. Deontologia professionale che, con riguardo ai magistrati, nel corso degli ultimi anni come si vedrà più oltre, si è spostata o forse, è stata spostata, dalla tutela di certi valori tradizionali finalizzati alla tutela dell’Ordine e della funzione esercitata a quella di principi di buon funzionamento, apparente imparzialità, credibilità di un “servizio”, quello della giustizia, che viene reso nei confronti dei cittadini-utenti.

 

2 – La Costituzione.

         Sebbene la Carta Costituzionale non contenga al suo interno alcuna proposizione che faccia esplicito riferimento alle norme deontologiche dei magistrati o imponga espressi precetti deontologici, al suo interno troviamo comunque disposizioni che possono costituire e di fatto costituiscono fonti importanti del tema che stiamo trattando.

         Attesa la posizione di vertice che la Costituzione assume nel nostro sistema delle fonti, la nostra analisi non può che partire da qui.

La natura innegabile della nostra Costituzione, di costituzione “lunga”, ha come conseguenza che in essa si rinvengano non solo le norme principali di funzionamento dell’ordinamento costituzionale ma altresì disposizioni che costituiscono un limite per le fonti sotto-ordinate, e soprattutto, come affermato da autorevole dottrina[6], alcune disposizioni che hanno efficacia precettiva diretta e indiretta[7].

Invero, come si vedrà, le disposizioni costituzionali che riguardano i magistrati sono essenzialmente dirette alla protezione dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’azione giudiziaria, esigenza che è cresciuta come richiesta del costituzionalismo liberale nella lotta per la limitazione del potere[8].

         A parere di chi scrive, l’analisi degli articoli significativi per il tema trattato non può che partire dall’art. 101[9]. Il secondo comma del predetto articolo infatti sancisce con carattere perentorio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge! Tale disposizione viene anzitutto generalmente considerata come affermazione e garanzia suprema dell’indipendenza della magistratura nei confronti di altri poteri dello Stato o di qualsiasi soggetto che tale indipendenza sia in grado di compromettere[10] .

Mi pare che però a tale disposizione possa essere attribuito anche un ulteriore significato. L’attenzione deve essere focalizzata sul termine “legge”. E’ chiaro infatti che, comunque si interpreti quest’ultimo termine, anche nel suo significato più lato di norma giuridica, l’imposizione posta dall’art. 101  consente al giudice di sottrarsi da eventuali altre imposizioni, regole, comportamenti che gli dovessero essere imposti non in base a legge, anche nel senso più ampio attribuibile a detto termine.

Con la conseguenza, a parere di chi scrive, che ai magistrati possono essere imposte regole di comportamento che siano previste, quantomeno, da norme giuridiche, se non addirittura, con una interpretazione rigorosa, da sole norme della fonte legge. E’ chiaro che tale disposizione diventa allora essa stessa una norma deontologica dal momento che fornisce una selezione delle fonti da cui i magistrati possono e devono trarre le norme regolatrici del loro comportamento.

Proseguendo nell’analisi delle disposizioni costituzionali rilevanti ai fini del nostro studio, l’attenzione deve essere subito diretta all’art. 102[11]. Il primo comma di detta disposizione prevede infatti che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Tale proposizione costituisce per certi versi una specificazione dell’articolo precedente, atteso che rinvia per la disciplina dei magistrati alle norme sull’ordinamento giudiziario con una riserva di legge specificatamente diretta.

Il riferimento alla fonte delle norme dell’ordinamento giudiziario viene ripreso poi sia dall’art. 105[12], secondo il quale anche le sanzioni disciplinari debbono essere adottate dal CSM secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, che dal successivo art. 107[13], per il quale i provvedimenti di dispensa e sospensione dall’incarico possono essere ancora una volta addottati solo per i motivi…stabiliti dall’ordinamento giudiziario.

Il quadrilatero si completa con l’art. 108[14] per il quale le norme relative all’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge!

Da un’analisi anche solo limitata alla lettera delle disposizioni sopra citate, appare chiaro che la preoccupazione del costituente che le ha elaborate, è stata quella di garantire in tutti i modi l’indipendenza dei magistrati, attraverso una serie di riserve di legge che hanno la funzione di limitare il numero delle fonti che possono regolare e dirigere il comportamento e l’operato dei magistrati. L’intenzione del legislatore costituzionale, frutto delle esperienza pregresse, era principalmente quella di sottrarre il più possibile la magistratura da possibili controlli dell’esecutivo.

Ritengo che, relativamente al tema delle norme deontologiche trattato, non possano essere dimenticate altre due disposizioni costituzionali. In primis certamente l’art. 54[15], collocato nella parte I, titolo IV[16] della nostra carta costituzionale. Tale disposizione oltre a imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, nel suo secondo comma contiene un comando specifico a chi, come certamente sono i magistrati, sono affidate funzioni pubbliche. Tali soggetti, dice la Costituzione, devono adempiere le funzioni assegnate “con disciplina ed onore”. Se si considerano i termini lessicali utilizzati e che la maggioranza della dottrina[17] considera che la prescrizione di cui al 2° comma dell’art. 54  riguardi proprio la maniera di esercizio delle funzioni pubbliche, è evidente il carattere deontologico di detta prescrizione.

Sebbene il suo valore deontologico sia piuttosto limitato, non può essere del tutto omesso anche un riferimento all’art. 97[18]. Prescindendo qui dal significato che alle espressioni di “buon andamento” ed “imparzialità” del 1° comma dell’art. 97 è stato attribuito dalla elaborazione dottrinale[19] e giurisprudenziale[20], non può non essere riconosciuto a tale disposizione, formalmente diretta al legislatore, un valore sostanzialistico espressivo di un generale dovere di buon andamento e di imparzialità dell’azione dell’amministrazione pubblica, e quindi anche dei giudici.

Infine, non può essere poi dimenticato il contenuto dell’art. 98 della nostra fonte primaria che consente al legislatore di prevedere addirittura delle limitazioni ai diritti di libertà personali, consentendo la possibilità di impedire ai magistrati l’iscrizione a partiti politici. Il valore deontologico anche di tale disposizione è palese, intendendo indirizzare non solo il legislatore, ma, credo, anche gli stessi soggetti interessati, verso un modello di comportamento idoneo a garantire, almeno esteriormente, il valore dell’imparzialità a tutti i costi.?

          

3 – L’art. 18 del r.d. leg. 31 maggio 1946 n. 511.

Nel periodo di transizione tra la caduta del regime fascista in Italia e l’instaurazione del sistema politico repubblicano, le esigenze di democratizzazione della società si fecero sentire anche nell’ambito della magistratura. Nel maggio del 1946 viene emanato un atto normativo che viene definito una “legge sulle guarentigie della magistratura” con il quale, nel nome comunque della continuità[21] strutturale, si cerca di dare un nuovo assetto alla magistratura, istituendo, tra l’altro, il Consiglio Superiore della Magistratura e sollevando i magistrati del Pubblico Ministero dalla loro dipendenza funzionale con l’esecutivo.

Tra le disposizioni introdotte con tale atto normativo, a noi interessa soprattutto il suo art. 18 il quale dispone che è soggetto a sanzioni disciplinari il magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio, o fuori, una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario.

 Tale disposizione, oltre a configurare nel nostro ordinamento l’illecito disciplinare del magistrato, ha un rilevante valore deontologico imponendo al magistrato di (non) tenere un determinato comportamento o condotta. E’ proprio la sua formulazione che, secondo me, denota la sua natura di norma deontologica, forse più idonea ad indirizzare che ad imporre alcunché. Di contro, tuttavia, sta il fatto che la violazione della suddetta norma implica conseguenze disciplinari nei confronti del magistrato autore della violazione. Tale importante conseguenza non è tuttavia supportata da rigore e precisione definitoria nel linguaggio del legislatore che nel caso in esame sembra imporre, senza definire. Questo dubbio è stato sollevato anche da più parti[22] ed è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.

Nella ricostruzione compiuta[23], la Corte Costituzionale ha affermato che tale norma non può essere considerata costituzionalmente illegittima per difetto di tipizzazione degli elementi dell’illecito. Secondo la Corte infatti giustamente il legislatore ha previsto una “latitudine di previsione ed un ampio margine di valutazione affidata ad un organo che, operando con le garanzie proprie di un procedimento giurisdizionale, è per la sua strutturazione particolarmente qualificato per apprezzare se i comportamenti di volta in volta considerati siano o meno lesivi dei valori tutelati” e ancora “le singole condotte, singolarmente sanzionabili e solo previste dal legislatore quanto a bene compromesso, vanno individuate di volta in volta dallo stesso giudice disciplinare, tenendo conto dei valori propri dello stato magistratuale, così come costituzionalmente previsti, e così come diffusamente ed evolutivamente intesi dalla comunità nazionale, in questi valori ricondotti anche i doveri espressamente enunciati dal legislatore ordinario…”[24]. 

  Nella consapevolezza che non è, forse, possibile la formulazione di una o più norme che contengano tutti quei comportamenti che, ledendo i valori che si intendono tutelare, possono dar luogo a responsabilità disciplinare del magistrato, la motivazione della Corte sembra troppo permissiva nei confronti di una disposizione che è alquanto lontana dal soddisfare il principio della certezza del diritto proprio degli ordinamenti moderni.

Cos’è il prestigio della magistratura e quali sono la fiducia e la considerazione proprie dei magistrati? E quali sono i valori propri della magistratura come intesi dalla comunità nazionale?

E’ evidente che i concetti espressi dalla disposizione in esame e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della sezione disciplinare del CSM, hanno significati e contenuti difficilmente individuabili a priori con un grado sufficiente di certezza. I valori di cui sono espressione, infatti, non sono soltanto mutevoli nel tempo, ma dipendono molto dalle idee politiche, sociali e dalla sensibilità di ciascun individuo.

Lede il prestigio della magistratura o è contrario ai doveri d’ufficio la partecipazione attiva di un magistrato ad un’iniziativa referendaria di carattere popolare, oppure è l’esercizio di un diritto sancito dalla costituzione senza distinzione di qualità dei soggetti che lo esercitano? Lede tali valori il comportamento di un magistrato che intrattenga una relazione extraconiugale, magari sul luogo di lavoro o è solo un comportamento inopportuno e socialmente riprovevole?

Sulla sola base della lettera della disposizione in esame, non è facile dare risposta sufficientemente certa a simili quesiti poiché quasi tutte le soluzioni sono praticabili.

Questo problema è evidenziato dalle pronunce della sezione disciplinare del CSM, di cui ci si occuperà più avanti, nelle quali si assiste a soluzioni diverse per casi simili anche in pronunce ravvicinate nel tempo.

Senza pretesa di completezza[25], sulla base dell’art. 18 della legge delle guarentigie sono stati considerati meritevoli di sanzione disciplinare e quindi deontologicamente non corretti diversi comportamenti.

Sono stati considerati passibili di sanzioni disciplinari l’assenza del magistrato per un lungo periodo di tempo dall’ufficio[26],   l’adoperarsi da parte del magistrato in favore di imputati in procedimenti penali chiedendo informazioni sullo stato del procedimento[27], l’irregolare differimento sistematico del deposito di sentenze[28], l’uso di espressioni ingiuriose o offensive nei confronti di un difensore[29], l’uso di apprezzamenti negativi e frasi diffamatori nei confronti di un collega, intrattenere rapporti di amicizia e frequentazione con un pregiudicato[30].

La sezione disciplinare del CSM ha invece considerato non disciplinarmente sanzionabili ad esempio l’aver ritardato il compimento di atti se il carico di lavoro è oneroso[31], l’aver tenuto effusioni amorose in luogo pubblico[32], la distribuzione di volantini con contenuto villipendioso[33], l’aver reso dichiarazioni di censura nei confronti di colleghi quando siano intese a difendere la credibilità dell’istituzione giudiziaria[34], l’accettare doni di modico valore da parte di un detenuto dopo la concessione di un permesso[35]

A complicare la situazione sono intervenute anche alcune sentenze della sezione disciplinare del CSM che definiscono alcune condotte come “inopportune” e quindi, deve ritenersi deontologicamente scorrette, ma non tali da meritare una sanzione di carattere disciplinare.

Così la sezione disciplinare del CSM ha affermato che è inopportuno, ma non censurabile disciplinarmente far conoscere al Ministro di grazia e giustizia fatti veri, o in buona fede ritenuti tali, negativamente incidenti sull’idoneità di un collega concorrente alla nomina a un ufficio direttivo[36], oppure il comportamento del magistrato che non si sia dimesso da membro di una commissione di concorso ove una delle due sole candidate era la figlia di un collega e nipote del presidente della giunta banditrice[37], o ancora l’aver partecipato ad una gara di calcio fra dilettanti sostituendo sotto falso nome la sua persona a quella di un’altra assente[38]. Ancora vengono definiti come inopportuni o commendevoli il comportamento del magistrato che consiglia di votare per un avvocato all’elezione del consiglio dell’ordine[39] o le osservazioni aspre e ripetute contenute in una nota con cui un magistrato commenta severamente la motivazione di un provvedimento giudiziario[40].

Tale giurisprudenza oltre ad evidenziare, a parere dello scrivente, una inadeguatezza della formulazione normativa in tema di responsabilità disciplinare[41], ha forse il pregio di evidenziare l’esistenza innegabile di un insieme di precetti di natura puramente deontologica e di indirizzo che sono altro dalle norme giuridiche vere e proprie e che non consentono sanzioni proprie delle norme propriamente giuridiche. Certo il discrimine tra l’uno e l’altro tipo di norme appare, allo stato, frutto del libero apprezzamento (o arbitrio) del giudice dei magistrati.

 

4 – La legge sull’ordinamento giudiziario.

         Alcune importanti indicazioni deontologiche sono altresì contenute nelle norme dell’ordinamento giudiziario previste dal R.D. 30/01/1941 n. 12, più volte modificato ed integrato nel corso della sua vigenza[42]. Sebbene tale normativa contenga essenzialmente disposizioni di carattere organizzativo della magistratura e degli uffici giudiziari, al suo interno possono essere rinvenute alcune imposizioni di carattere deontologico che contribuiscono ad arricchire il sistema delle fonti della deontologia dei magistrati italiani.

         Ritengo che una prima citazione vada fatta all’art. 9 del sopra citato atto normativo. Tale articolo disciplina il giuramento dei magistrati disponendo che chi esercita funzioni giudiziarie deve giurare di “osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al (suo) ufficio”.  I parametri comportamentali richiamati dalla proposizione in esame sono ancora una volta la legge e poi la “coscienza”. Ora nella lettera di tale disposizione si pone, a parere di chi scrive, già un primo problema relativo ai parametri di riferimento del comportamento dei magistrati. Se per le leggi dello Stato, pur in assenza anche in epoca moderna del mito della certezza del diritto, non si pongono troppi problemi, qualche d’uno in più può derivare dall’uso in un testo normativo del termine coscienza. Anche prescindendo dall’elaborazione filosofica del concetto di coscienza[43], la coscienza può essere definita come il sentimento che ciascun individuo ha dei valori morali o come il criterio di giudizio del bene e del male.[44]

         Tali definizioni evidenziano come il concetto di coscienza sia per sua natura individuale e quindi spesso dipendente dall’io di ciascun soggetto. Il termine in esame non può allora costituire un parametro di indirizzo e soprattutto di valutazione del comportamento dei magistrati che avranno tante “coscienze” quante saranno le loro teste. Ritengo che l’uso di tale termine sia stato inopportuno, ma forse inevitabile nello sforzo del legislatore di allora di creare un parametro morale che indirizzasse il comportamento dei magistrati. Credo allora che qui il legislatore si riferisse a quel pur minimo, ma innegabile, patrimonio di comune sentire delle persone che hanno un patrimonio culturale affine, che riguarda la figura del giudice e che tutti noi, o quasi, abbiamo in mente quando pensiamo alla funzione del Giudice. Il riferimento alla coscienza del giudice costituisce la prova che la legge naturale che è insita nel cuore dell’uomo è stata considerata sempre la sua guida direttrice, perché essa può guidare il comportamento sia in facendo che in proibendo, nell’idea diffusa che la natura dell’uomo inclina naturalmente al bene e non al male. Rimane certo la difficoltà di individuare il confine tra il comune sentire e il sentire di ciascuno. Se il fatto che il giudice debba essere imparziale nell’esercizio delle sue funzioni credo che non possa essere negato da nessuno, le modalità con cui tale indipendenza debba essere garantita, credo che appartengano alla sensibilità di ciascuno. E’ coscientemente accettabile un eventuale divieto di iscrizione o militanza politica per i magistrati? Laddove sia vietata l’iscrizione a partiti politici dei magistrati o attività politiche in generale i giudici sono più indipendenti nel loro giudizio che dove invece i giudici e le loro nomine sono fortemente politicizzati[45]?  La risposta, appunto, alla coscienza di ciascuno.

         Ancora devono essere segnalati gli artt. 16, 17 e 18 in tema di incompatibilità delle funzioni di magistrato con altre funzioni o con l’assunzione di incarichi differenti previsti, nella ricostruzione dello stesso CSM, allo scopo e nella misura in cui, l’esercizio di diverse funzioni possa ledere l’efficienza, la funzionalità e l’indipendenza del soggetto magistrato e dell’Ordine. 

 

5 – La giurisprudenza della sezione disciplinare del C.S.M.

         Considerata la formulazione delle norme deontologiche in generale e in particolare della norma sull’illecito disciplinare del 1946, per comprendere realmente quale siano le norme, anche di carattere deontologico, che in concreto, presiedono alla regolazione del comportamento dei magistrati, non può che farsi riferimento alla giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM. A tale organo, anche per la ricostruzione fatta dalla Corte Costituzionale nella sua giurisprudenza, spetta infatti in concreto la valutazione dei comportamenti dei magistrati e quindi l’individuazione del complesso delle regole cui questi ultimi devono attenersi.

         Il ruolo della giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM è ancora più importante, proprio alla luce della varietà e complessità di fonti che caratterizzano la materia della deontologia forense. Le pronunce giurisdizionali, anche in questo ambito particolarissimo, costituiscono la guida alla reale comprensione della portata e del valore delle norme che si occupano del comportamento dei magistrati.

         Non vanno poi dimenticate le pronunce della  Corte di Cassazione, quali sentenze a seguito di impugnazione dei provvedimenti emessi dalla sezione disciplinare del CSM.

 

6 – I codici di autoregolamentazione ex legge n. 146/1990 e n. 38/2000.

 

Lo sciopero, inteso come astensione totale e concreta dal lavoro di più lavoratori subordinati per la tutela dei propri interessi collettivi, è un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 40 Cost. Come avviene per altri diritti riconosciuti e garantiti dalla carta costituzionale, anche l’esercizio del diritto di sciopero presenta dei limiti, dovendosi esercitare nell’ambito delle leggi che lo regolano. Come noto, per lungo tempo, tale disposizione è stata del tutto inattuata, in quanto il legislatore non si era mai spinto ad una legge che regolasse la materia dello sciopero.

         Per lungo tempo i limiti al diritto di sciopero sono stati desunti sia dalla stessa nozione ontologica di sciopero[46] che dal bilanciamento con altri diritti ed interessi costituzionalmente tutelati[47].

         Proprio con riguardo a tali ultimi limiti nel 1990 il legislatore interviene adottando una legge, la n. 146, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e che è stata più tardi modificata dalla successiva legge n. 83/2000.

         La legge in esame si prefigge di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione[48].

         Tra i servizi pubblici essenziali è, e non poteva essere altrimenti, compresa l’amministrazione della giustizia e l’esercizio delle relative funzioni.

         Sebbene vi sia stato chi, sulla base del rilievo costituzionale della funzione giurisdizionale, ha dubitato che i magistrati siano titolari del diritto di sciopero[49], tale riconoscimento avviene implicitamente attraverso lo stesso art. 1 comma 2 della l. 83/2000, che contempla l’amministrazione della giustizia nel novero dei servizi pubblici essenziali ai fini del bilanciamento dei diritti degli scioperanti e dei cittadini.

Tra le prescrizioni imposte dalla normativa in commento vi era anche quella che imponeva alle associazioni dei lavoratori dei pubblici servizi essenziali, di adottare misure idonee a garantire, durante il periodo di sciopero, l’erogazione delle prestazioni indispensabili. Misure che dovevano essere contenute nei contratti collettivi o in codici di autoregolamentazione per i lavoratori autonomi, da sottoporre al giudizio della Commissione di Garanzia.

         L’autoregolamentazione è stata adottata da tutte le categorie di magistrati[50] che si sono dotati di norme di comportamento, quindi deontologiche, contenute in codici così detti di autoregolamentazione. In vero, i codici attualmente ritenuti idonei dalla commissione di garanzia per l’attuazione della legge n. 146/1990, si presentano come discipline scarne, essenziali e forse ad elevato livello tecnico. La loro valenza deontologica, sebbene innegabile in quanto gli stessi contengono norme comportamentali cui dovrebbero attenersi tutti i rappresentanti della categoria, non penso possa essere sopravvalutata.

         La dottrina ha evidenziato come la forma del codice di autoregolamentazione da parte delle associazioni di magistrati, fosse l’unica forma possibile per la fissazione delle regole di comportamento richiesta dalla legge in esame.

         Non solo infatti non sarebbe individuabile una vera e propria controparte contrattuale nel rapporto di lavoro ma l’esclusione della magistratura dai rapporti di lavoro privatizzati e la prevalenza del rapporto di d’ufficio su quello di servizio, impediscono una regolamentazione di tipo contrattuale.

         Tali codici costituiscono un’ulteriore fonte, autoprodotta se pur legislativamente imposta, che è destinata ad influire sul comportamento dei magistrati.

         Curioso è poi notare, come per i codici etici di cui si parlerà di seguito, che sebbene l’attività della amministrazione della giustizia costituisca un unico servizio pubblico essenziale, esistono tanti codici di autoregolamentazione che si distinguono per categoria di magistrati[51]. Che significato si può dare a tale situazione? L’impressione che si rischia di trasmettere al cittadino, è quella di diverse categorie non solo di magistrati, ma di procedimenti o ancora più grave di diverse categorie di giustizia. Se la giustizia costituisce un servizio pubblico essenziale, l’esercizio del diritto di sciopero da parte dei magistrati e la compressione o tutela di altri diritti costituzionalmente previsti non può, in un regime democratico, concettualmente ed esteriormente nemmeno, essere diversa a seconda che ci troviamo davanti ad un Giudice di Pace o  a un Procuratore della Repubblica o a un magistrato del TAR.

 

7 – Il d. lgs. n. 29/1993 e i codici etici delle magistrature.

         In concomitanza con identici fenomeni in molti settori del mondo degli affari, delle professioni intellettuali, dei servizi pubblici anche nell’ambito della magistratura sono stati adottati dei codici (così detti “etici”) comportamentali.

         Secondo parte della dottrina tale nascita sarebbe collegata alla necessità di incoraggiare l’accettazione più o meno imposta di alcuni principi di comportamento comuni che dovrebbero portare ad una sempre maggiore trasparenza nello svolgimento dell’attività giurisdizionale.[52]

Altra dottrina[53] individua le ragioni della nascita dei codici di condotta o codici etici in altri fattori. Anzitutto l’ampliamento della base di reclutamento del personale pubblico, ha portato alla rottura della omogeneità sociale nella composizione dei pubblici funzionari in favore di un pluralismo sociale e di ceto. Per tale motivo, secondo tale dottrina, mentre prima i soggetti selezionati per lo svolgimento delle funzioni pubbliche o di amministrazione condividevano gli stessi valori e canoni di comportamento, ora la mancanza di una siffatta gamma di valori comuni, renderebbe necessaria la selezione e la imposizione di regole e di valori di riferimento per tutti i soggetti. Ancora, i codici di condotta sarebbero resi necessari dal divario tra le norme  legali di condotta esistenti e i comportamenti di fatto seguiti comunemente, divario che è tendenzialmente aumentato negli ultimi anni.

Tutto ciò considerato, a parere dello scrivente, soprattutto con riguardo alla nascita di codici etici per altre professioni e ai fatti di cronaca degli ultimi anni, non può non essere ravvisato in tale azione un tentativo di restituire credibilità al sistema giudiziario e di infondere l’idea che la giurisdizione, trasformata da funzione dello Stato a servizio reso dallo Stato, è efficiente e offre al cittadino un servizio imparziale, buono e rispettoso del cittadino. Lo Stato, anche dopo gli scandali che hanno coinvolto funzionari pubblici ivi compresi magistrati, ha la necessità di far riconquistare fiducia nella Pubblica Amministrazione, latamente intesa, a tutti i cittadini[54]  e fare quindi comunicazione. In altre parole, farsi pubblicità.

         Comunque sia, nel nostro ordinamento i codici etici delle magistrature, caratteristica alquanto peculiare, trovano il loro fondamento direttamente in norme di legge che ne prevedono l’adozione obbligatoria. L’art. 58 bis del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall’art. 26 del D. Lgs. 23 dicembre 1993 n. 546 dispone infatti che “per ciascuna magistratura e per l’avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria, adottano entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine il codice è adottato dall’organo di autogoverno”.

         Le magistrature dell’ordinamento italiano, sebbene talvolta con spirito critico come si vedrà, hanno raccolto l’imposizione del legislatore e le associazioni rappresentative hanno adottato codici etici di comportamento[55].

         Una prima questione che deve essere evidenziata per ciò che concerne tali atti è anzitutto la prevista molteplicità degli stessi. La norma di legge che ne impone l’adozione per “ciascuna magistratura”, presuppone l’effettiva esistenza di diverse “magistrature” e l’opportunità che per ciascuna di esse venga adottato un codice etico diverso. Tale presupposto appare singolare e privo di alcun fondamento e motivazione.

         Sebbene infatti sia innegabile che nel nostro ordinamento esistono diversi giudici con diverse funzioni e competenze, tuttavia tale considerazione non mi pare sufficiente a giustificare una differenziazione tale per cui siano necessari diversi e distinti codici etici. Le differenze di competenze e di funzione non possono eliminare, a parere di chi scrive, l’unicità e l’unitarietà della funzione giurisdizionale esercitata da ciascun magistrato e da ciascuna magistratura. Perché l’etica che guida un magistrato ordinario dovrebbe essere diversa da quella di un giudice di Pace o da quella di un giudice della magistratura amministrativa? L’etica che caratterizza l’esercizio della giurisdizione dovrebbe essere unica, qualsiasi sia il tipo di giudice o la sua competenza, perché, pur con le ineliminabili peculiarità di ciascuna “magistratura”, unica ed eguale è la funzione del giudice.

         Tale considerazione trova peraltro conforto e conferma nei contenuti dei diversi codici etici che esprimono norme e principi molto simili se non addirittura identici in alcuni casi[56].

         Peraltro va notato come l’esigenza imposta dal legislatore sia stata comunque frustrata dalla prassi in quanto non tutte le magistrature sono dotate di un codice etico. Così non è per la magistratura tributaria ad esempio[57] o per i magistrati onorari[58].

         La previsione legislativa di tali codici e i codici stessi inoltre suscitano ovvie perplessità in merito alla loro legittimità costituzionale[59]. In primo luogo perché la norma espressa dal citato art. 58 bis appare priva di delegazione legislativa, in quanto l’art. 2 comma 1 lett. e) della legge delega n. 421 del 1992 stabiliva che il governo deve “mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato…”.

         Inoltre, sforzandosi di presumere che le norme del codice etico abbiano un qualche valore giuridico e si possano imporre come obbligatorie nei confronti dei soggetti cui sono dirette, allora si può ipotizzare una macroscopica violazione sia dell’art. 101 Cost. che prevede che i giudici siano soggetti soltanto alla legge che dell’art. 108 Cost. che vuole l’ordinamento giudiziario e le norme relative alla magistratura siano regolate con legge, nel sistema costituzionale delle fonti. Tale dubbio è stato evidenziato dalla stessa magistratura che ne ha dato conto anche nei preamboli e premesse ad alcuni codici etici adottati[60].

         Non sembra idonea a superare definitivamente tale dubbio, la circostanza per cui l’adozione di tali codici è sì prevista in una disposizione di legge.

         Rinviando a quanto si dirà più oltre con riferimento al contenuto e al valore proprio dei codici etici dei magistrati, è certamente indubbio che essi costituiscono certamente una fonte originale, atipica e senza dubbio moderna che incide sulla deontologia dei magistrati.  

        

CAPITOLO II : Oggetto e funzione della deontologia dei magistrati.

1 – Quale la finalità delle norme deontologiche? Dalla tutela dell’ordine della magistratura a tutela della funzionalità.

        

A questo punto, delineato il panorama affollato delle fonti che interessano la deontologia dei magistrati, credo sia opportuno verificare quale sia la finalità delle norme deontologiche.

L’individuazione di una comune finalità consente altresì di individuare un elemento di unità delle diverse fonti che affollano la materia.

 La finalità immediata di tali norme è senza dubbio quella di indirizzare il comportamento dei soggetti cui si riferiscono, verso modelli di comportamento che rispondono a principi spesso tanto astratti quanto non condivisi o non comprensibili. Ma qual è la finalità mediata delle norme deontologiche nel contesto della magistratura? Ritengo che tale problematica sia strettamente connessa e legata con il mutare delle epoche storiche e che pertanto non sia individuabile un'unica finalità ultima ed immutabile, ma piuttosto tendenze ed esigenze mutevoli nel tempo.

         Che il comportamento dei giudici dovesse rispondere a regole deontologiche ed etiche della massima rilevanza, era noto sin dall’antichità. Cicerone[61] diceva “non è fuor di proposito dire qualcosa sui doveri dei magistrati… compito particolare del giudice è di ben comprendere che egli rappresenta lo Stato e deve sostenerne perciò la dignità ed il decoro, deve far rispettare le leggi ed amministrare la giustizia ricordando sempre che tutto ciò è affidato alla sua lealtà”. La giustizia è qui intesa come principio di autorità, l’esercizio di una virtù ordinata al conseguimento del bene comune. Tale funzione è deontologicamente corredata di tutti quegli ideali che essa comporta ontologicamente, secondo quanto insegnato dallo stesso Cicerone secondo cui “non v’è cosa che sia tanto conforme alla ragione naturale quanto il principio di autorità; senza il quale né famiglia, né città, né nazione e neppure l’umanità e l’universo intero, poiché tutto il creato obbedisce a Dio, a lui sono soggetti terre e mari, ed anche la vita dell’uomo che deve conformarsi ad una legge suprema[62]”. I giudici dovevano pertanto conformarsi a questa legge naturale, di derivazione divina, e rispettare i principi etici dell’oneste vivere, neminem ledere, e suum cuique tribuere, con il sommo obbligo di non spendere la propria autorità in vantaggio degli interessi personali.

         In epoca più recente, persa quasi totalmente la connotazione divina della funzione giudiziale[63], divenuta sempre più un servizio pubblico in favore di utenti cittadini, la finalità dei precetti etici e deontologici dei magistrati è andata inevitabilmente mutando. Mi sembra che osservando l’evoluzione della elaborazione dei precetti deontologici da parte di tutte le fonti che, abbiamo visto, vi concorrono, nel corso della recente storia della magistratura italiana, con riguardo alle finalità ultime della deontologia, si possano individuare essenzialmente due momenti.

         Mentre in passato i precetti deontologici e di responsabilità disciplinare, si preoccupavano di una tutela ossessiva di certi valori tanto tradizionali quanto indefiniti, come il prestigio, il decoro e la dignità dell’Ordine, in epoca più recente l’attenzione si è spostata ai valori del buon funzionamento, imparzialità, credibilità della funzione e correttezza di un servizio che deve essere reso in favore della collettività dei cittadini. Si è verificato nella cultura giuridica italiana un passaggio da una concezione della funzione giurisdizionale come un potere a considerarla come un servizio.

         Lo stesso CSM in un parere reso nel 1985 su un disegno di legge sulla riforma della responsabilità disciplinare reso al Governo, affermava che era giusto porre l’accento sull’adeguatezza del comportamento del magistrato alle attese dei cittadini in ordine al servizio e non ad un astratto prestigio della magistratura.

         In passato il sistema di valori proposto e affermato garantiva soltanto che il giudice apparisse un buon giudice, senza garantire che lo fosse concretamente, con la conseguenza che le condotte punibili erano quelle che, ove fossero divenute di pubblico dominio avrebbero compromesso il decoro della magistratura. Tale passaggio è ben identificabile nella giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM riguardo alla rilevanza della moralità sessuale e relazioni extraconiugali dei magistrati.

         Pur tenendo conto di una innegabile evoluzione del costume sociale e della moralità pubblica in tale ambito, come in altri, non si può far a meno di notare un’evoluzione propria e indipendente delle pronunce in tema da parte della sezione disciplinare del CSM. Se negli anni ’60 la sezione disciplinare affermava che “il comportamento del magistrato, il quale mantenga una relazione intima con una donna, frequentandone assiduamente la casa e facendosi nuotare quasi quotidianamente con lei nella propria automobile, non è consono ai doveri di un appartenente all’ordine giudiziario e costituisce illecito disciplinare” [64], più tardi con una decisa inversione di tendenza nelle sentenze del CSM si affermava che il Giudice disciplinare non entra nelle preti domestiche né si occupa della vita privata dei magistrati: il suo compito è solo quello di accertare ed eventualmente punire i comportamenti dei magistrati che negativamente incidono o sull’esercizio della  funzione giudiziaria o al buon andamento  e sull’immagine dell’amministrazione della giustizia.”[65]

 

2 – Il problema della deontologia dei magistrati onorari.

         Un aspetto spesso non considerato dalla dottrina, è l’ambito particolare della deontologia dei magistrati onorari, presenti nel nostro sistema giudiziario. E’ indubbio infatti che, sebbene per alcuni di essi si parli espressamente di soggetti appartenenti all’ordine giudiziario[66], tali soggetti si trovano in una posizione decisamente peculiare per cui non è possibile né idonea una completa sovrapposizione con i magistrati che potremmo definire “togati”[67].

         Per quanto concerne i riferimenti normativi, richiamando qui quanto finora premesso sulle fonti della deontologia che può essere riproposto con i dovuti adattamenti e precauzioni anche per i magistrati onorari, le norme di riferimento sono le seguenti. Per i Giudici di Pace è l’art. 10 della legge n. 374/1991, così come modificato dalla legge n. 468/1999 che prevede: “Il Giudice di Pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari…”. Per i magistrati onorari del Tribunale, l’art.. 42 della legge sull’ordinamento giudiziario stabilisce poi che “Il Giudice onorario di Tribunale è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari in quanto compatibili” mentre l’art. 71 della stessa legge, in relazione alla figura dei vice procuratori onorari, prevede che ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, prevedendo che tali soggetti possano essere revocati d’ufficio nei casi di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo ufficio.

         Il dato letterale delle disposizioni in commento, sembrerebbe a prima vista prevedere una differenziazione di precetti etico-deontologici  cui le diverse figure di magistrati onorari dovrebbero adeguarsi. Una simile differenziazione oltre che priva di alcuna ragione d’essere è altresì non supportata da altri elementi che avrebbero potuto condurre ad una simile conclusione.

         Al contrario parte della dottrina e la giurisprudenza, ritengono più motivata una lettura unitaria delle diverse disposizioni considerate che comporti l’obbligo per tutte e tre le figure di magistrati onorari di osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari con  i necessari ed inevitabili adattamenti che la posizione dei soggetti nel sistema giustizia impone. Diventa allora centrale la clausola della “compatibilità”. Tale soluzione se risolve alcuni problemi, non ne risolve altri. Quando cioè le norme dedicate alla magistratura ordinaria sono compatibili con la figura del magistrato onorario? E’ chiaro che un sistema così delineato che dipende da una nozione così  generica da essere quasi priva di significato, apre la strada ad una discrezionalità applicativa notevole, discrezionalità che non dovrebbe essere consentita nel nostro sistema che ancora si illude sul dogma della certezza del diritto! Si aggiunga, come già visto nello specifico, che i magistrati onorari si sono dotati, non tutti e non sempre, di codici etici o di autoregolamentazione autonomi rispetto alle altre magistrature, quando sono stati chiamati a farlo.

         Sulla base di tali considerazioni, sono state irrogate sanzioni disciplinari a magistrati onorari per la mancata partecipazione di alcuni G.D.P. ai tirocini in materia penale (delibere CSM del 19.06.2002 e 24.07.2002); per aver depositato sentenze civili prima che fosse tenuta l’udienza di trattazione (delibere 17.07.2002); per aver creato disfunzioni nel buon andamento dell’ufficio fissando un calendario delle udienze limitate al venerdì pomeriggio, sabato e lunedì (delibera del 20.03.2002); per scarsa conoscenza di un fascicolo del P.M. (delibera del 04.07.2001); per aver commesso gravi errori di diritto nella stesura di alcune sentenze penali (delibera del 12.05.1999); per aver depositato nella sua qualità di G.O.A. un numero limitato di sentenze (delibera 18.07.2001).

         Quali sono gli adattamenti consentiti e quali no? E’, in altre parole giusto o corretto richiedere il rispetto di regole deontologiche pensate per magistrati professionali?

 

3 – Le regole deontologiche come lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

        

La casistica degli illeciti disciplinari e quindi dei precetti anche deontologici, ha spesso ad oggetto diritti soggettivi e costituzionalmente garantiti, il cui esercizio viene spesso ritenuto inopportuno o deontologicamente scorretto da parte dei magistrati in ragione della loro posizione particolare e della funzione esercitata[68].

         E’ chiaro che dietro a tali affermazioni vi è il rischio di incorrere in una evidente compressione dei diritti costituzionali di libertà, in favore di un valore di apparente terzietà ed indipendenza dei magistrati. Tale considerazione nasce dall’esigenza di considerare che i diritti di libertà sono nella nostra Carta Costituzionale riconosciuti a tutti e, non pare, possano essere discriminatoriamente negati o limitati nei confronti di alcune categorie di soggetti come per esempio i magistrati.

         La Corte Costituzionale ha più volte respinto tale tesi affermando nella famosa sent. n. 100/1981 che i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ma che deve al pari ammettersi che le funzioni esercitate dagli stessi e la qualifica da essi rivestita si “riflettono sull’ordinamento costituzionale”. I magistrati, secondo la Corte, dunque, “per dettato costituzionale devono essere imparziali ed indipendenti, e tali valori vanno tutelati non solo con specifico  riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi”  di tali loro qualità.

Pertanto, secondo la ricostruzione della Corte, i diritti di libertà individuali riconosciuti dalla Costituzione possono legittimamente risultare circoscritti nei confronti dei magistrati, per la necessità di salvaguardare altri valori costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale, attraverso un giudizio di bilanciamento rimesso all’organo che è chiamato a giudicare del comportamento dei magistrati stessi.

         Ma il pericolo permane a parere dello scrivente. Anzitutto perché la Corte, delegando ad altro organo[69] un giudizio di bilanciamento di questi interessi costituzionali e perdendo quindi il controllo di un simile giudizio, non indica nemmeno un criterio da seguire, lasciando ampia discrezionalità in merito.

         Inoltre si ritiene opportuno e decisivo considerare un dato letterale delle disposizioni della Costituzione. Si consideri l’art. 98 in cui viene sancito che si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici, quindi ad un diritto sancito in via generale dall’art. 49, per i magistrati e per altre categorie di dipendenti della Pubblica Amministrazione. Una simile previsione è unica all’interno della Carta costituzionale. Ma allora si può forse affermare che il Costituente dove ha voluto prevedere una possibile limitazione delle libertà fondamentali lo ha fatto espressamente. Se nel testo costituzionale mancano altre simili indicazioni è allora lecito ammetterle o il Costituente, aveva proprio inteso vietarle?

         E’ lecito in altre parole e come si legge in alcuna dottrina[70], da un singola e specifica consentita restrizione, prevederne una di carattere generale? Mi sembra più corretto, in un ordinamento democratico, considerare che le restrizioni alle libertà fondamentali devono essere di stretta interpretazione e non possano costituire oggetto di interpretazione analogica.

 

 

CAPITOLO III : Il contenuto delle regole deontologiche e  loro natura.

1 – Contenuto e considerazioni sui codici etici: il valore giuridico dei codici.

        

I codici di condotta recentemente apparsi nel panorama delle fonti, rappresentano certamente, per i motivi già detti e per quelli che si esporranno nel presente paragrafo, un tema di importanza rilevante e attuale. Per ciò che riguarda il loro contenuto, come già indicato sommariamente più sopra, essi si presentano piuttosto omogenei e privi di diversità sostanziali tra loro. Dignità, correttezza, sensibilità, indipendenza e imparzialità del magistrato sono le espressioni che ricorrono in tutti i codici etici delle magistrature italiane, senza specifiche e particolari connotazioni. Le espressioni utilizzate, e non poteva essere altrimenti ritengo, sono spesso generiche e non contribuiscono in modo rilevante a tipizzare o quantomeno circoscrivere il panorama dei comportamenti concretamente deontologicamente scorretti[71]. Mi sembra che, a parte quanto si dirà qui di seguito, le norme del codice etico non aggiungono né tolgono nulla a quanto già elaborato nel corso degli anni dalla dottrina in materia, dalla giurisprudenza disciplinare, dal buon senso comune.

         La natura di precetti etici di guida, più che di norme vincolanti, lo si deve desumere dalla sinteticità delle disposizioni e dalla brevità dei documenti in esame. I codici più lunghi, o meglio meno brevi, sono costituiti da solamente 14 articoli[72]. Le proposizioni sono piuttosto sintetiche e hanno la struttura di manifesto più che di regole giuridiche vincolanti.

         La dottrina più critica[73], ha osservato che alcune delle norme contenute in tali codici sono talmente ovvie da sembrare quasi inutili e altre invasive della sfera di libertà che solo la legge potrebbe toccare, nel rispetto dei principi costituzionali. Esempi del primo tipo possono essere quelle norme che prevedono l’impegno da parte del magistrato di garantire l’utilizzo delle risorse dei propri uffici ai soli fini istituzionali o quelle che pretendono il rispetto delle regole di buona educazione nei comportamenti con altri soggetti. Esempi del secondo tipo sono quelle norme che impongono astensione da attività partitiche o politiche.

         Detto ciò, mi sembra opportuno sottolineare alcuni contenuti particolari e originali di questi codici, anche per un certo grado di novità rispetto all’elaborazione giurisprudenziale in tema di illeciti disciplinari. Ad esempio mi pare molto interessante il precetto, contenuto in alcuni codici etici, che impone ai giudici il dovere di aggiornamento professionale[74]. Mi pare che questo dato deve essere messo in evidenza. Si sottolinea con carattere di novità, che il magistrato ha il dovere di curare lo studio e l’aggiornamento professionale. E’ chiaro che se la deontologia deve tutelare soprattutto l’immagine di un sevizio pubblico, quale la giustizia, non può che indirizzare i suoi destinatari ad essere dei giudici preparati ed aggiornati.

         Altro rilievo particolare può essere fatto, a mio parere con riferimento all’art. 10 del codice etico dei Giudici di Pace. Esso al suo ultimo capoverso prevede che “…il Giudice di Pace si astiene da ogni attività politica o partitica.” Lasciando da parte il riferimento ai partiti, che ritrova una eco anche in Costituzione, tale norma mi sembra veramente molto liberticida. Che vuol dire attività politica? L’applicazione di un siffatto precetto determinerebbe un illegittima privazione di molti diritti politici e sociali nel nostro Paese. Sarebbe attività politica quella di un magistrato che raccoglie, con le modalità previste dalla legge, firme per la proposizione di un referendum abrogativo o costituzionale? Certamente sì, ma altrettanto certamente non credo che possa essere richiesto o imposto ad un magistrato una simile compressione dei suoi diritti di cittadino.

         Il problema che ha però attratto la maggiore attenzione è certamente quello del valore da attribuire a tali codici etici. La soluzione del problema può essere posta come la risposta alla domanda se le norme contenute nei predetti codici hanno o possono avere valore vincolante per i soggetti dell’ordinamento cui si riferiscono.

         Un primo indizio per la soluzione del problema ci deriva direttamente dai testi dei codici etici e quindi dagli stessi compilatori e destinatari dei precetti ivi inseriti. I codici contengono l’affermazione diversamente dislocata, che le disposizioni contenute al suo interno sono prive di efficacia giuridica e pertanto l’osservanza è rimessa, nonostante la sua previsione da parte di una disposizione di legge, alla spontanea adesione degli appartenenti alla categoria. Siffatte affermazioni sono suffragate peraltro dalla assenza quasi totale di sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni dei codici stessi[75].

         La dottrina che ha cercato di dare una risposta a tale quesito, sembra essersi attestata su posizioni abbastanza omogenee. Tutti gli autori concordano sull’impossibilità di considerare le norme dei codici etici come norme giuridiche in senso proprio, nonostante la loro previsione legislativa, in quanto indicano valori privi di coercibilità piuttosto che precetti coercibili. Partendo da tale caratterizzazione e dalla considerazione, piuttosto unanime, che tali precetti non sono semplici regole morali e che hanno pertanto una rilevanza nel mondo esterno, alcuni autori individuano la natura dei codici etici nella loro funzione di precetti capaci di costituire incentivo al miglioramento dei comportamenti etici dei magistrati e contribuire alla creazione di nuove regole capaci di imporsi nell’esercizio della funzione[76].

         La maggioranza degli autori tuttavia[77] riconoscono alle norme del codice etico il valore di criteri ermeneutici utilizzabili nell’applicazione delle regole legislative disciplinari e penali. Essi cioè affermano che i codici di condotta possono diventare nella giurisprudenza amministrativa, civile, penale, disciplinare, punti di riferimento per l’applicazione delle clausole generali, quali in primis l’art. 18 della legge sulle guarentigie. Si è detto che quando le leggi stabiliscono criteri generali di imparzialità, terzietà e correttezza i giudici potrebbero utilizzare i codici etici per individuare figure e comportamenti rivelatori di imparzialità, scorrettezza.

         Pur potendosi apprezzare il tentativo di questi autori di individuare un valore rilevante dei codici etici delle magistrature, e salvaguardarne l’esistenza, la posizione della dottrina più sopra esposta non può andare esente da critiche. Prima di tutto formalmente non può essere nascosto che la funzione interpretativa delle leggi, con esclusione del fenomeno raro e non rilevante nel caso di specie delle leggi di interpretazione autentica, spetta nel nostro ordinamento esclusivamente al giudice che si trovi ad applicarla e non ad altri “atti”. E’ anche vero che spesso l’attività interpretativa è sfociata in attività creativa da parte del giudice e che allora porre dei limiti in qualche modo, è tentativo apprezzabile. Ma forse allora era meglio agire direttamente sulle norme di legge e migliorarne la formulazione. Inoltre, come già detto, non pare che i testi dei codici etici possano comunque assolvere tale funzione prospettata dalla dottrina. Le regole che essi contengono hanno anch’esse, natura e struttura di clausole generali, esprimono principi generali e pertanto, alla semplice lettura, mi sembrano non idonee a fornire criteri interpretativi delle clausole generali espresse dalle disposizioni di legge.      

         Ciò detto, va registrato che le posizioni della giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM e della Corte di Cassazione[78] sembrano, con proprie particolarità, attestarsi sulle posizioni espresse dalla dottrina citata.

         Nel considerare la posizione della giurisprudenza disciplinare successiva alla venuta in esistenza dei codici etici, va notato che i riferimenti a codesta fonte sono, nei provvedimenti degli organi giurisdizionali, comunque molto rare. Ciò permette di dire che il fenomeno dell’applicazione delle norme dei codici etici da parte della magistratura disciplinare, se pur ha cominciato a verificarsi, è avvenuto con molta cautela e parsimonia.

         La possibilità di fare riferimento a fonti di carattere atipico nei giudizi di responsabilità dei magistrati, è un principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle SS. UU: n. 11732 del 20/11/1998, laddove si è affermato che la sezione disciplinare del CSM, nel valutare disciplinarmente i comportamenti dei magistrati, compie un’ordinaria attività ermeneutica di applicazione al caso concreto dell’art. 18 del R.D. Lgs. n. 511/1946. Tale attività, dice la Corte, può avvenire mediante un’interpretazione sistematica coordinata con le altre norme del diritto statale e, con le fonti di diritto interne all’ordinamento della magistratura e di livello infra legislativo, quali appunto, il codice etico, le fonti paranormative dello stesso CSM, i precedenti giurisprudenziali. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha pertanto legittimato l’attività della Sezione Disciplinare di richiamo di fonti anche non legislative per meglio individuare le fattispecie deontologicamente rilevanti riconducibili alla clausola generale contenuta nell’art. 18 della legge sulle guarentigie.

         Forte di tale approvazione, la sezione disciplinare ha così cominciato a fare ricorso più o meno direttamente, se pur con cautela e rarità, alle norme contenute nel codice etico[79], con la funzione consentita di parametri ermeneutici delle disposizioni disciplinari di carattere legislativo.

         Il problema del valore e dell’utilizzo delle norme dei codici etici, non sembra essersi risolto dopo la prima pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che stimolata dai motivi di impugnazione delle sentenze del CSM da parte dei magistrati incolpati e puniti, è più volte tornata sul tema.

         Nella sentenza a Sezioni Unite n. 7443 del 2005, la Corte in tema di libertà di manifestazione del pensiero da parte dei magistrati, pur sostenendo che i precetti giuridici e quelli etico professionali sono ontologicamente differenti per funzione e per natura[80], ha ancora una volta affermato che la violazione del codice etico può costituire l’indice o il riscontro di una violazione di norme disciplinari. Una motivazione non troppo convincente e piuttosto sbrigativa, consente alla Corte di tentare di salvare la struttura delle fonti del diritto dell’ordinamento italiano e nel contempo di trovare una funzione e un valore rilevante alle norme dei codici etici. E’ un tentativo che, oltre che indubbiamente criticabile e per i motivi più sopra dedotti forse non praticabile, non è privo di difficoltà e contraddizioni.

         Ad esempio in una sentenza delle Sezioni Unite del 2004[81], la Corte sembra dirigersi verso una posizione diversa trattando le norme del codice deontologico quasi come vere e proprie norme giuridiche e non più come soli parametri ermeneutici. Nella motivazione, parlando di violazione dell’art. 6 del codice etico dei magistrati ordinari e di contestazione della stessa violazione, si legge[82]: “Si tratta nondimeno, di un ulteriore  passaggio non consentito al giudice disciplinare in assenza di una precisa contestazione: la quale deve essere comprensiva sia della individuazione del comportamento posto in essere in violazione del codice deontologico, sia della indicazione esatta della norma deontologica violata, in quanto l’omessa individuazione della norma violata si traduce in un insanabile contradditorietà della motivazione, atta a giustificare l’accoglimento del ricorso.”

         Ritengo che si possano ripetere a proposito le critiche già riportate con riferimento alla dottrina.

            

2 – La c.d. deontologia “spicciola”.

         Nella pluralità di fonti che caratterizzano la deontologia dei magistrati italiani vi è stato anche chi[83], forse in ossequio alla vera natura delle norme deontologiche, ha individuato e focalizzato la sua attenzione su una serie di regole di buon senso che costituirebbero un corpo intimo ed essenziale di precetti deontologici, magari non tipizzati, ma forse più forti e utili agli operatori giudiziari. Tali regole sono frutto dell’esperienza pratica degli stessi magistrati e avrebbero il pregio di guidare questi ultimi nelle vicende concrete, lontane spesso dai principi espressi in modo astratto dalle disposizioni di legge. Esse traggono origine dalla interiorizzazione del ruolo e del modello istituzionale del magistrato, da quell’idea, di cui si diceva più sopra, di magistrato magari minima, che esiste nella cultura collettiva e nella coscienza comune. Proprio la loro origine sentita e interna dona loro maggiore forza impositiva.

         Rientrerebbero nei doveri pratici dei magistrati la cura della propria preparazione professionale, l’astensione da richieste di assegnazione di incarichi senza averne le attitudini e capacità, evitare di ingerirsi e di influire su decisioni in tema di promozioni e trasferimenti, non omettere adempimenti e rilevare irregolarità processuali, informare sulla situazione processuale e sulle facoltà gli imputati magari meno provveduti, osservare gli orari di fissazione delle udienze, il fornire spiegazioni ai non addetti ai lavori circa quel che accade nel processo.

         Con riferimento ai rapporti con le parti processuali si individuano il dovere di fornire dati normativi completi, di esporre i fatti di causa evitando di falsare le risultanze processuali, di astenersi da valutazioni circa la professionalità e la personalità delle parti processuali, di evitare di dimostrare eccessiva familiarità con lacune parti[84], di ascoltare le opinioni di tutte le parti contrapposte, di esporre con cura le motivazioni e le ragioni delle decisioni, di rispettare il tempo e il lavoro delle parti e dei testimoni[85], di rendere più veloce la trattazione delle cause respingendo comportamenti defatigatori, di evitare autoritarismi direttivi, di dedicare la massima attenzione e cura alla verbalizzazione in udienza, di curare la propria immagine esteriore. Per ciò che riguarda i tormentati rapporti con la stampa sono regole di buon comportamento mantenere un atteggiamento di riservatezza anche dove non siano vincolati al segreto, evitare gli inquirenti l’uso dei mass-media come ulteriore modalità di conduzione delle indagini, dare informazioni ove necessario che non siano parziali, non sollecitare la pubblicità di notizie sulle attività di ufficio, delegare le comunicazioni ai propri dirigenti. Una particolare attenzione è poi rivolta all’attività del Pubblico Ministero che nello svolgimento della sua delicata attività dovrà evitare lo svolgimento di investigazioni con mezzi non consentiti, non ostacolare slealmente le acquisizioni probatorie della difesa, non tenere nascoste intenzionalmente prove a discarico dell’accusato, non tenere comportamenti processuali non consentiti alla difesa, non discutere di questioni attinenti al processo col giudice in assenza del difensore, rispettare la dignità e la privacy dei testi, non celare l’esistenza di elementi utili all’imputato.

          

3 – Conclusioni.

         In conclusione di questo breve excursus sul tema della deontologia dei magistrati ritengo di proporre alcune brevi considerazioni e spunti per ulteriori approfondimenti.

         La deontologia dei magistrati è caratterizzata da una molteplicità di fonti che contribuiscono a determinarne, in un modo o nell’altro i contenuti, e di conseguenza da una complessità che la distingue dagli altri settori in cui le norme deontologiche sono presenti. Anche le norme deontologiche non sfuggono alla tendenza moderna che vede svilupparsi e diversificarsi i centri di potere, influenza e creazione di regole di condotta. Ma nell’ambito della attività giurisdizionale, più che in altri settori credo, deve essere considerata e salvaguardata l’importante funzione che il nostro ordinamento assegna e consente alla magistratura. Devono inoltre essere salvaguardati i diritti delle persone che ricoprono tale ruolo che non possono essere compressi per il solo fatto che nella vita esercitano le funzioni di magistrato. L’imposizione di sempre più regole di comportamento non è sinonimo di maggiore imparzialità o funzionalità del sistema giudiziario potendo anche divenire impedimento allo svolgimento della funzione stessa[86].

Certo questo si scontra con la necessità di  mantenere comunque una forma di controllo dei comportamenti non corretti dei singoli soggetti attraverso un sistema che deve contemperare l’esigenza di certezza del diritto con quello di completezza. La soluzione ottimale non è facile ma con opportuni cautele e controlli, credo che ancora una volta, mi si consenta un impeto di ottimismo, che essa si trovi nella coscienza di ogni magistrato che ha scelto questo mestiere nella consapevolezza del suo ruolo e funzione istituzionale. Le regole che fanno parte di un diritto naturale insito in quasi ognuno di noi, in quanto intimamente accettate e sentite, hanno una forza precettiva infinitamente più forte che le regole imposte dall’esterno ad opera di un legislatore spesso lontano.

                                                        Marzio Bini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia essenziale

AA. VV., Diritto Costituzionale, Simone, Napoli, 2004.

U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova, Cedam, 1965.

U. ALLEGRETTI, Amministrazione pubblica e costituzione, Padova, Cedam, 1996.

A. ANDREANI, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, Padova, Cedam, 1979.

ARISTOTELE, Etica a Nicomaco, Libro 6°.

G. BARBAGALLO, I codici etici delle magistrature, in IL Foro Italiano, 1996, fasc. 1, III, p. 36.

R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 116.

G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1975-1994.

F. CARINCI, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: l’autoregolamentazione alla legge 12 giugno 1990 n. 146, in Riv. Giur. Lav., 1990, I, p. 457.

L. CARLASSALE, Amministrazione e potere politico,Padova, Cedam, 1974,  p. 108 e ss.

L. CARLASSALE,  Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere, Padova, Cedam, 2003.

S. CASSESE, I codici di condotta, in Documenti Giustizia, 1994, n. 7-8, p. 1372.

A. CERRI, La bozza di “codice etico” del magistrato, in Critica del Diritto, 1994, fasc. 2, p. 43.

M. CICALA, Leggi e ordinamento giudiziario: interrogativi sul codice etico, in Corr. Giur., 1994, p.525;

CICERONE, De officis, 1, 34.

CICERONE, De le gibus, 3, 1.

V. CRISAFULLI – L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 1990.

M. D’ANTONA, Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislativa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Riv. Giu. Lav., 1991, I, p. 417.

R. DANOVI, La missione della deontologia, in Rassegna forense, 1995, p. 419.

W. DE NUNZIO, Libertà di manifestazione de pensiero e deontologia professionale del magistrato, in Documenti Giustizia, n. 12, 1998, p. 1977.

L. DE RUGGIERO – G. ICHINO, Il codice etico dei magistrati. Una prima riflessione in tema di deontologia, in Questione Giustizia, 1994, 1, p. 17.

E. DI PALMA, Un codice etico per la magistratura, in La magistratura, 1993, n. 4, p. 26.

M.R. FERRARESE, L’istituzione difficile. La magistratura tra professione e sistema politico, Napoli, ESI, 1984.

F. FIANDANESE – I. PARZIALE, Codice dell’ordinamento giudiziario, annotato con le delibere del C.S.M. e la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1998.

I. FOSSATI, Etica e mutamento sociale: La deontologia professionale tra codici interni e leggi dello Stato.

 M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1981.

P. GIORDANO, Il codice etico: un adempimento solo formale?, in La Giusitizia, 1994, p. 27.

P. GRASSANO, Dei doveri comportamentali del magistrato nella società contemporanea, in Nuova Rassegna di legislazione,dottrina e giurisprudenza, 1996, fascicoli 21-22, p.2059.

C.F. GROSSO, Massoneria e magistratura: la sentenza disciplinare 13 gennaio 1995 come sbocco naturale di un lungo travaglio interpretativo del Csm sul divieto della doppia appartenenza, in Il Foro Italiano, 1995.

C. GUARNIERI, Magistratura e politica in Italia, Bologna, Il Mulino, 1992.

G. IZZO, Sulla crisi applicativa del codice etico dei magistrati, in Documenti Giustizia 1996, 1, p. 2207.

A. C. JEMOLO, Lo sciopero dei magistrati, in Rass. Mag., 1963

LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali

R. MAGI, Deontologia, processo, sistema. Riflessioni sul codice etico della magistratura, in Questione Giustizia, 1994, n. 4.

V. MELE, Codice etico per i magistrati: comportamenti e indipendenza, in Documenti Giustizia, n. 6, 1997, p.  1237.

M. NAPOLI, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Linee interpretative  della l. 12 giugno 1990 n. 146, in Occupazione, rappresentatività, conflitto. Note di legislazione del lavoro, Torino, 1992.

P. PASCUCCI, Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali, Torino, 1999.

G. PASTORI, La burocrazia, Padova, Cedam, 1967.

A. M. PERRINO, Diritto di sciopero ed autoregolamentazione, con riferimento particolare ai magistrati, in Il Foro Italiano, 2005, III, p.591.

A. M. PERRINO, Delibere precettive e sanzionatorie della commissione di garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero e tutela giurisdizionale, in Rivista di diritto civile, 2001, p. 643.

M. PISCITELLO, Per un codice etico della magistratura tributaria, in www.diritto.it

R. RICIOTTI – G. MARIUCCI, Deontologia giudiziaria, Padova, Cedam, 1995.

M. SAPIGNOLI – F. ZANNOTTI, I codici etici delle magistrature italiane, in P. ZATTI (a cura di), Le fonti di autodisciplina. Tutela del consumatore, del risparmiatore, dell’utente, Padova, Cedam, 1996, p. 247.

M. J. VACCARO, Note a margine dei codici etici di comportamento nel pubblico impiego, in Le nuove voci del diritto, www.studiocelentano.it

C. VIAZZI, magistrato e Presidente di Sezione presso il Tribunale di Genova, relazione sul tema: Magistratura onoraria: deontologia e profili disciplinari, Genova, 15 Febbraio 2006.



[1] Virtù dianoetiche, ARISTOTELE, Etica a Nicomaco, Libro 6°.

[2] Rimandando per una dettagliata descrizione al paragrafo successivo, si possono qui sommariamente ricordare gli artt. Da 101 a 108, 97, 98, 111, nonché ritengo tutti gli articoli relativi ai diritti di libertà di cui alla Parte I, titoli da I a IV.

[3] Un esempio di norma alquanto elastica, non solo per la sua formulazione ma anche per la sua applicazione è certamente la famosa  e risalente legge c.d. delle “Guarentigie” di cui al r.d. leg. N. 511 del 31 maggio 1946.

[4] Sul tema, senza pretese di completezza, si possono vedere si possono vedere R. CICALA, Leggi e ordinamento giudiziario: interrogativi sul codice etico, in Corr. Giur., 1994, p.525; W. DE NUNZIO, Libertà di manifestazione de pensiero e deontologia professionale del magistrato, in Documenti Giustizia, n. 12, 1998, p. 1977; V. MELE, Codice etico per i magistrati: comportamenti e indipendenza, in Documenti Giustizia, n. 6, 1997, p.  1237.

[5] La felice espressione è mutuata dalla relazione del Dott. Claudio Viazzi, magistrato e Presidente di Sezione presso il Tribunale di Genova sul tema: Magistratura onoraria: deontologia e profili disciplinari, Genova, 15 Febbraio 2006.

[6] Sul tema si veda, tra tutti R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 116; AA. VV., Diritto Costituzionale, Simone, Napoli, 2004, p. 79 e ss.

[7] Ci si rifà alla distinzione che ebbe diffusione soprattutto in epoca anteriore all’entrata in funzione della Corte Costituzionale, tra norme precettive e norme programmatiche della Costituzione.

[8] La tesi è sviluppata in C. GUARNIERI, Magistratura e politica in Italia, Bologna, Il Mulino, 1992, in cui l’autore a tale proposito dice che “elemento cardine del costituzionalismo è una struttura della società politica, organizzata tramite e mediante la legge, allo scopo di limitare l’arbitrarietà del potere e di sottoporlo al diritto”.

[9] “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

[10] Su tale interpretazione si veda ad esempio, tra i tanti, V. CRISAFULLI – L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 1990.

[11] Art. 102: “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.”

[12] Art. 105: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.”

[13] Art. 107: “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.”

[14] Art. 108: “Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.”

[15] Art. 54: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

[16] Titolo dedicato ai “Rapporti politici”.

[17] Secondo una dottrina ampiamente argomentata, ma rimasta minoritaria il dovere di esercitare le pubbliche funzioni con disciplina ed onore, sarebbe una specificazione del generale dovere di fedeltà sancito dal comma 1 dell’articolo in esame ed in quanto tale idoneo a fondare specifici obblighi e divieti. A tale riguardo si veda LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, p.175 e ss. La maggioranza della dottrina preferisce invece ritenere che il dovere costituzionale di fedeltà alla Repubblica gravi allo stesso modo su tutti i cittadini, il più delle volte ritenendo che la prescrizione di cui al 2° comma non riguardi la fedeltà, ma un dovere diverso. Così G. PASTORI, La burocrazia, Padova, Cedam, 1967, p.238; L. CARLASSALE, Amministrazione e potere politico,Padova, Cedam, 1974,  p. 108 e ss.; L. CARLASSALE,  Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere, Padova, Cedam, 2003.

[18] Art. 97: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”

[19] Sul tema tra le tante opere si può vedere M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1981; U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova, Cedam, 1965; U. ALLEGRETTI, Amministrazione pubblica e costituzione, Padova, Cedam, 1996; A. ANDREANI, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, Padova, Cedam, 1979; V. CRISAFULLI – L. PALADIN, Commentario breve alla costituzione, Padova, Cedam, 1990, sub art. 97.

[20] La giurisprudenza costituzionale è stata restia agli albori della sua giurisprudenza ad ammettere un sindacato di legittimità costituzionale di disposizioni sulla base del parametro costituito dall’art. 97 (così Corte Cost. n. 9/1959, n. 7/1965, n. 22/1966). Successivamente ha poi modificato tale atteggiamento. I due canoni previsti dalla disposizione costituzionale, spesso definiti solo per implicito e indirettamente attraverso quello che giova o nuoce al buon andamento e all’imparzialità, sono stati utilizzati per ammettere od escludere la non arbitrarietà o la non irragionevolezza delle disposizioni sottoposte al sindacato della Corte (si veda Corte Cost. n. 86/1982, n. 645/1988, n. 1130/1988; n. 1/1989).

[21] C. GUARNIERI, Magistratura e politica in Italia, Bologna, Il Mulino, 1992, osserva come la transazione alla democrazia nel nostro paese si caratterizzi per un elevato livello di continuità di organizzazioni amministrative e giudiziarie.

[22] Per una analisi della portata della disposizione in esame e della sua interpretazione da parte della Corte Costituzionale si veda ad esempio C.F. GROSSO, Massoneria e magistratura: la sentenza disciplinare 13 gennaio 1995 come sbocco naturale di un lungo travaglio interpretativo del Csm sul divieto della doppia appartenenza, in Il Foro Italiano, 1995.

[23] Sentenza 8 giugno 1981, n. 100, reperibile in www.giurcost.it.

[24] Sentenza ult. Cit.

[25] Per una importante panoramica sulla giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM si veda il volume R. RICCIOTTI – G. MARIUCCI,Deontologia giudiziaria, giurisprudenza della Sezione disciplinare dl Consiglio Superiore della Magistratura, Padova, CEDAM, 1998. La giurisprudenza del CSM viene pubblicata sulla rivista Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura.

[26] Sentenza 18/06/1982  CSM.

[27] Sentenza 09/07/1982  CSM.

[28] Sentenza 08/02/1985  CSM; sentenza 13/06/1986.

[29] Sentenza 10/06/1988  CSM.

[30] Sentenza 06/04/1990 CSM.

[31] Sentenza 22/01/1983 CSM; sentenza 18/09/1986.

[32] Nella sentenza 29/04/1983 ad esempio, la sezione disciplinare del CSM, afferma che anche al magistrato va riconosciuto il diritto costituzionalmente garantito del rispetto della propria vita privata con il solo limite che i comportamenti tenuti in tale sede non incidano negativamente sull’esercizio dei doveri professionali o sul buon andamento dell’amministrazione.

[33] Sentenza 29/10/1992. In essa il CSM ha considerato non passibile di sanzione disciplinare il comportamento di un magistrato che distribuiva volantini di invito ad un dibattito, contenenti un testo villipendioso nei confronti di alcuni magistrati quando difetti il dolo, ossia la rivelazione esteriore dell’adesione al testo offensivo.

[34] Sentenza 09/05/1986 n. 13/86.

[35] Quando tale donazione trovi giustificazione in circostanze eccezionali e non abbia inciso sul prestigio e credibilità del magistrato.

[36] Sentenza 12/06/1987 n. 11/87.

[37] Sentenza 11/03/1988 n. 56/87.

[38] Sentenza 13/06/1986 n. 9/85.

[39] Sentenza 6/04/1989 n. 20/89.

[40] Sentenza 21/07/1989 n. 77/87.

[41] Alla quale consegue una non legislativamente prevista graduazione dei comportamenti in una scala ascendente che prevede i gradi di disciplinarmente corretti, inopportuni, disciplinarmente sanzionabili.

[42] Per una analisi delle norme dell’ordinamento giudiziario anche alla luce delle delibere del CSM e della giurisprudenza si veda ad esempio F. FIANDANESE – I. PARZIALE, Codice dell’ordinamento giudiziario, annotato con le delibere del C.S.M. e la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1998.

[43] Per lo sviluppo del dibattito si vedano autori come Leibniz, Hobbes e Freud, su tutti.

[44] Dizionario della lingua italiana Garzanti, voce “coscienza”.

[45] Penso ai Giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti..

[46] Fino all’inizio degli anni ’80, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione parlava a tal proposito di “limiti interni” del diritto di sciopero. Tuttavia a partire dall’inizio degli anni ’80, la Cassazione (Sent. N. 711/1980), mutando atteggiamento ha precisato che la nozione di sciopero si desume dal comune linguaggio e dall’idea sociale desumibile dalla società civile. Secondo tale nuovo atteggiamento permangono come illegittime soltanto le forme di sciopero come il boicottaggio, l’occupazione dell’azienda, il sabotaggio, il blocco delle merci.

[47] Tra i così detti “limiti esterni” del diritto di sciopero, la dottrina usa distinguere i limiti soggettivi, aventi ad oggetto l’esclusione di alcune categorie di lavoratori dall’esercizio del diritto di sciopero, e i limiti oggettivi, con riferimento alle finalità dell’astensione.

[48] Per un analisi del tema si possono vedere A. M. PERRINO, Diritto di sciopero ed autoregolamentazione, con riferimento particolare ai magistrati, in Il Foro Italiano, 2005, III, p.591; P. PASCUCCI, Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali, Torino, 1999; M. D’ANTONA, Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislativa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Riv. Giu. Lav., 1991, I, p. 417;  F. CARINCI, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: l’autoregolamentazione alla legge 12 giugno 1990 n. 146, in Riv. Giur. Lav., 1990, I, p. 457.

[49] Nonostante la lettera dell’art. 40 Cost. che non  sembra consentire alcuna limitazione, in tal senso si vedano A. C. JEMOLO, Lo sciopero dei magistrati, in Rass. Mag., 1963; M. NAPOLI, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Linee interpretative  della l. 12 giugno 1990 n. 146, in Occupazione, rappresentatività, conflitto. Note di legislazione del lavoro, Torino, 1992.

[50] Attualmente sono stati dotati e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia sulla attuazione della legge n. 146/1990 i seguenti codici di autoregolamentazione: Codice di autoregolamentazione dei Magistrati Onorari di Tribunale (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione del 20.02.2003 n. 03/34); Codice di autoregolamentazione dei magistrati della Corte dei Conti (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione del 06.06.2002 n. 02/105); Codice di autoregolamentazione degli Uffici del Giudice di Pace (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione 12.07.2000 n. 00/195); Codice di autoregolamentazione sottoscritto dall’Associazione Nazionale Magistrati Ordinari (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione 13.09.2001 n. 01/100); Codice di autoregolamentazione delle attività giudiziarie ed amministrative (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione 18.01.2001 n. 01/2). Per la consultazione del testo integrale dei Codici si rimanda al sito internet della Commissione di garanzia all’indirizzo http://www.commissionegaranziasciopero.it.

[51] Addirittura all’interno del genere “magistrati onorari” esiste un codice per i magistrati onorari del Tribunale e uno per i Giudici di Pace, anch’essi giudici a carattere onorario

[52] In tal senso si veda ad esempio P. GRASSANO, Dei doveri comportamentali del magistrato nella società contemporanea, in Nuova Rassegna di legislazione,dottrina e giurisprudenza, 1996, fascicoli 21-22, p.2059.

[53] Sull’argomento si veda S. CASSESE, I codici di condotta, in Documenti Giustizia, 1994, n. 7-8, p. 1372.

[54] Non a caso, infatti, ritengo che le disposizioni che hanno dato origine ai codici etici dei magistrati siano contenuti in un provvedimento legislativo, il D. Lgs. N. 29/1993, che costituisce uno dei numerosi e successivi provvedimenti succedutisi negli ultimi anni, che intende riformare le Amministrazioni Pubbliche.

[55] Si sono dotate di un codice etico la magistratura ordinaria con il codice etico adottato dall’Associazione Nazionale Magistrati con delibera del 12/07/1994, la magistratura dei Magistrati del Consiglio di Stato con delibera del 28/04/1994, la magistratura dei Magistrati amministrativi dei Tribunali Amministrativi Regionali con delibera del 13/05/1994, i Giudici di Pace con il codice etico deliberato dall’Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, i magistrati della Corte dei Conti con delibera del 28/04/1994, l’Avvocatura dello Stato con delibera del 05/05/1994. Il testo di tali codici può essere reperito oltre che sui siti internet delle diverse associazioni professionali dei magistrati anche ad esempio sulla rivista Documenti Giustizia, 1994, fac. N. 7 e 8.

[56] Per un esempio di quanto affermato si vedano le norme introduttive dei singoli codici etici. L’art. 1 del codice etico dei magistrati ordinari recita: “Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità”. L’art. 1 del codice etico dei Giudici di Pace: prevede: “Nella vita sociale il Giudice di Pace si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico. Nell’adempimento delle sue funzioni e in ogni comportamento professionale si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, di imparzialità”. Ancora il codice etico dei magistrati amministrativi dei TAR prevede alla regola n. 1:  “Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza e sensibilità all’interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni e in ogni comportamento professionale si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, di imparzialità”.

[57] M. PISCITELLO, Per un codice etico della magistratura tributaria, in www.diritto.it, sostiene che in assenza di un proprio codice etico, alla magistratura tributaria possa essere adattato il codice etico della magistratura ordinaria adottato dall’Associazione Nazionale Magistrati.

[58] Per l’analisi del problema della deontologia dei magistrati onorari si veda il capitolo successivo e l’importante contributo di C. VIAZZI,  Magistratura onoraria: deontologia e profili disciplinari, Genova, 15 Febbraio 2006.

[59] Sull’argomento si veda ad esempio M. CICALA, Leggi e ordinamento giudiziario: interrogativi sul codice etico, in Il Corriere Giuridico, 1994, n. 5, p. 525; E. DI PALMA, Un codice etico per la magistratura, in La magistratura, 1993, n. 4, p. 26.

[60] Si veda soprattutto la premessa al codice etico predisposto dall’Associazione Nazionale Magistrati.

[61] CICERONE, De Officis, 1, 34.

[62] CICERONE, De le gibus, 3, 1.

[63] Il che se da un lato ha consentito un accesso allargato alla casta dei magistrati dall’altro lato ha tuttavia impoverito la consapevolezza e la responsabilità del ruolo ricoperto da parte dei soggetti che esercitano tali funzioni, con conseguente svuotamento dei precetti etici che abbiamo visto si erano imposti con Cicerone e il giusnaturalismo.

[64] Sentenza 4/7/1964 n. 74/64.

[65] Sentenza 18/06/1982 n. 60/82.

[66] E’ il caso del Giudice di Pace che l’art. 1 dell’Ordinamento Giudiziario annovera tra gli appartenenti all’ordine stesso.

[67] Per una autorevole, completa e originale trattazione del problema si veda C. VIAZZI,  relazione sul tema: Magistratura onoraria: deontologia e profili disciplinari, Genova, 15 Febbraio 2006.

[68] Per un caso emblematico, sul diritto di associazione, si veda la famosa sentenza disciplinare del CSM del 13/01/1995 o tutta la giurisprudenza dell’organo disciplinare sul diritto di critica nei confronti dei colleghi e del loro operato.

[69] Al CSM, cui istituzionalmente e costituzionalmente tale compito non compete.

[70] Così P. GRASSANO, Dei doveri comportamentali del magistrato nella società contemporanea, in Nuova Rassegna di legislazione,dottrina e giurisprudenza, 1996, fascicoli 21-22, p.2059.

 

 

[71] Alcuni codici invero contengono ad esempio imposizioni specifiche sul dovere di puntualità alle udienze.

[72] Sono il codice etico della magistratura ordinaria e quello dei Giudici di Pace. Il codice etico dei Giudici Amministrativi del TAR è composto da 10 regole, quello dei giudici del Consiglio di Stato da 7 regole.

[73] A tale proposito si veda A. CERRI, La bozza di “codice etico” del magistrato, in Critica del Diritto, 1994, fasc. 2, p. 43.

[74] Contengono un precetto simile il Codice dei giudici del Consiglio di Stato – regola n.5 -,  il Codice dei Giudici dei TAR – regola n. 6 -, il Codice die Gudici di Pace – art. 3  -, il codice dei Magistrati Ordinari – art. 3 -.

[75] Solo il codice dei Giudici di Pace contiene un articolo apposito che elenca delle sanzioni per la violazione delle norme del codice deontologico.

[76] Così P. GRASSANO, Dei doveri comportamentali del magistrato nella società contemporanea, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1996, n. 21-22, p. 2059.

[77] In tal senso si vedano S. CASSESE, I codici di condotta, in Documenti Giustizia, 1994, n. 7-8, p. 1372.; M. J. VACCARO, Note a margine dei codici etici di comportamento nel pubblico impiego, in Le nuove voci del diritto, www.studiocelentano.it ; G. IZZO, Sulla crisi applicativa del codice etico dei magistrati, in Documenti Giusitizia 1996, 1, p. 2207.

 

 

[78] Per riferimenti diretti o indiretti alla tematica in esame si vedano ad esempio le più recenti Cass. S.U. n. 15399/2003, Cass. S.U. n. 11024/2004, Cass. S.U. n. 7443/2005, Cass. S.U. n. 11717/2005.

[79] Si vedano ad esempio Sent. CSM 11/07/2003 depositata il 1/10/2003 n. 77; Sent. n. 118 depositata il 5/10/2004; Sent. n. 20 depositata il 15/09/2004;

[80] La Corte in motivazione afferma letteralmente: “Infatti, il precetto etico-professionale e il precetto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e per natura e pertanto, anche quando il piano etico e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme. In alcune fattispecie la violazione del codice etico può costituire l’indice o il riscontro di una violazione di regole disciplinari (si pensi ai precetti del codice etico in materia di indipendenza, imparzialità e correttezza), ma in altre la violazione delle norme etiche si pone al di sotto della soglia dell’illecito disciplinare (come quando si prescrivono comportamenti di disponibilità nei confronti degli utenti o obblighi di aggiornamento professionale e di oculata utilizzazione delle risorse o l’obbligo del dirigente di sollecitazione del parere del personale amministrativo e degli avvocati e degli stessi magistrati sulle questioni di ufficio). La sanzione disciplinare è giusitificata per violazione, per così dire, del minimo etico, mentre il precetto etico-professionale indica agli associati obbiettivi che comportano la tensione verso i livelli più elevati appunto, di etica professionale. Le violazioni delle prescrizioni dettate dall’art. 6 ultimo comma, del codice etico dei magistrati…non può in quanto tale ritenersi  sussistente, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma dell’esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare in conformità con gli insegnamenti della Corte Costituzionale.”

[81] Sentenza n. 11024 del 10/06/2004.

[82] Punto 6.1 sent. ult. Cit.

[83] Sul punto vedi L. DE RUGGIERO – G. ICHINO, Il codice etico dei magistrati. Una prima riflessione in tema di deontologia, in Questione Giusitizia, 1994, 1, p. 17; C. VIAZZI, relazione sul tema: Magistratura onoraria: deontologia e profili disciplinari, Genova, 15 Febbraio 2006.

 

[84] Dandosi ad esempio del “tu” con alcune parti processuali e del “lei” con altre.

[85] Avvertire quando si presume che alcuni procedimenti non potranno essere trattati o dovranno essere rinviati, evitare frustranti attese per i testimoni.

[86] Impedire qualsiasi forma, pur misurata, di attività politica in generale o di critica se costruttiva verso le scelte del legislatore da parte della magistratura ritengo sia sintomo di un ordinamento non-democratico, in cui l’intento è quello di allineare le posizioni di tutti a quelle del potere politico e non consentire la costruzione di uno stato di diritto anche più efficiente. In un sistema in cui il sistema delle norme giuridiche è sempre più confuso o lacunoso, anche un’interpretazione che assomiglia a creazione del diritto da parte della magistratura  può essere un fenomeno positivo.